Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13515 del 30/05/2017
Cassazione civile, sez. III, 30/05/2017, (ud. 16/02/2017, dep.30/05/2017), n. 13515
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28907/2014 R.G. proposto da:
L.R., L.S. quali eredi di
B.R., elettivamente domiciliati in Roma, via G. Avezzana n. 8,
presso lo studio dell’avvocato Paolo Grassi, che li rappresenta e
difende unitamente all’avvocato Gaetano Aloisi Maugeri;
– ricorrenti –
contro
Orma s.r.l., in persona del liquidatore pro tempore; C.O.,
rappresentato e difeso dall’avvocato Giampiero D’Agata ed
elettivamente domiciliato in Roma, via Fabio Massimo n. 107, presso
lo studio dell’avvocato Gianfranco Torino;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania depositata il 10
ottobre 2014.
Udita la relazione svolta in Camera di consiglio dal Consigliere
Dott. Cosimo D’Arrigo.
Fatto
CONSIDERATO
che i ricorrenti hanno depositato un atto di rinunzia, accettato dal controricorrente, con cui le stesse hanno pattuito, fra l’altro, la totale compensazione delle spese di lite.
che la superiore rinuncia determina l’estinzione del giudizio, ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c..
che le spese di lite vanno interamente compensate, conformemente a quanto convenuto fra le parti;
che non sussistono neppure i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.
PQM
dichiara estinto il giudizio per rinunzia. Spese compensate.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2017