Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13515 del 30/05/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 13515 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: CULTRERA MARIA ROSARIA

ORDINANZA
sul ricorso 4959-2010 proposto da:
SCIAMMETTA ANNA MARIA SCMNMR64P65G377C titolare
dell’omonima ditta individuale, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato
FIORENTINO NATOLI, rappresentata e difesa dall’avvocato
MAGISTRO DOMENICO, giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente I

Contro
CBENES DI IOB LIVIO E C. SNC 01085210225 in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avv. BECCARA FRANCESCO, giusta delega a margine del
controricorso;

24).P
t 95

Data pubblicazione: 30/05/2013

- controricorrente –

avverso la sentenza n. 277/2009 della CORTE D’APPELLO di
TRENTO del 3.11.09, depositata il 30/11/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

CULTRERA.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. AURELIO
GOLIA che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso per
sopravvenuta carenza di interesse.

Ric. 2010 n. 04959 sez. MI – ud. 13-03-2013
-2-

13/03/2013 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ROSARIA

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Sciammetta Anna Maria ha impugnato con ricorso per cassazione
affidato ad unico mezzo la sentenza della Corte d’appello di
Trento n. 277 depositata il 3 novembre 2009 che ha dichiarato

precedente decisione del Tribunale di Trento, che a sua volta
aveva dichiarato inammissibile l’opposizione tardiva proposta
dalla predetta avverso il decreto ingiuntivo del 6.11.2007
chiesto ed ottenuto nei suoi confronti dalla società CBENES di
lob Livio s.n.c..
La resistente ha dedotto l’inammissibilità del ricorso in
plurimi profili e comunque ne ha assunto l’infondatezza.
In vista dell’udienza camerale la ricorrente ha depositato
dichiarazione di riconoscimento del debito controverso e la
resistente ha dichiarato di accettare alle condizioni
indicate.
Ne discende l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta
carenza d’interesse alla sua definizione con compensazione
delle pese della presente fase di legittimità
PQM
La Corte:
dichiara il ricorso inammissibile e compensa le spese della
presente fase di legittimità
Roma, il 13 marzo 2013.

inammissibile l’impugnazione da essa proposta avverso

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