Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13514 del 03/06/2010

Cassazione civile sez. I, 03/06/2010, (ud. 27/01/2010, dep. 03/06/2010), n.13514

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SALVATO Luigi – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul REGOLAMENTO DI COMPETENZA richiesto d’ufficio dal Tribunale per i

Minorenni di Firenze con ordinanza del 5 settembre 2008, nella causa

iscritta al n. 1456/08 VG, nell’interesse della minore:

B.E., nata a

(OMISSIS), figlia naturale di B.R. e di

C.

R.;

alla presenza del Pubblico ministero, in persona del sostituto

procuratore generale, Dott. GOLIA Aurelio, che nulla ha osservato;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27 gennaio 2010 dal relatore, cons. Dott. SCHIRO’ Stefano.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

LA CORTE:

A) rilevato che e’ stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione comunicata al Pubblico Ministero:

“IL CONSIGLIERE RELATORE, letti gli atti depositati;

RITENUTO CHE:

1. il Tribunale di Firenze, con ordinanza del 26 giugno 2008, ha dichiarato la propria incompetenza per materia a conoscere del ricorso con il quale C.R., madre di B.E. – figlia naturale riconosciuta, minore di eta’ – ha chiesto la condanna del padre della minore, B.R., e dei nonni paterni al pagamento della somma di Euro 500,00 mensili (oltre al 50% delle spese straordinarie), nonche’ al rimborso in favore suoi o dei suoi ascendenti di una quota delle spese sostenute per il mantenimento della bambina a far tempo dalla nascita, ed ha ravvisato la competenza del Tribunale per i Minorenni;

1.1. il Tribunale per i Minorenni di Firenze, con ordinanza del 5 settembre 2008 – premesso di aver gia’ regolato l’affidamento della bambina con decreto del 17 maggio 2007, con il quale e’ stato disposto l’affido ad entrambi i genitori, con domiciliazione della minore presso la madre, disponendo altresi’ circa il regime degli incontri tra padre e figlia – ha ravvisato la competenza per materia del Tribunale Ordinario sulla domanda di rimborso delle spese sostenute per il mantenimento della bambina dalla sua nascita ed ha richiesto d’ufficio alla Corte di Cassazione regolamento di competenza in ordine al conflitto negativo insorto tra i due tribunali, previa separazione della domanda proposta dalla madre per il rimborso delle spese di mantenimento gia’ sostenute da quella volta al pagamento, da parte del padre, del contributo al mantenimento della figlia;

OSSERVA:

2. il regolamento di competenza sollevato d’ufficio dal Tribunale per i Minorenni di Firenze ha per oggetto la domanda proposta dalla madre della minore per ottenere il rimborso, dal padre e dai nonni paterni in solido, della quota di propria spettanza relativa alle spese sostenute per il mantenimento della bambina a far tempo dalla nascita; in ordine a tale domanda – formulata dal genitore in nome proprio e non in rappresentanza del minore e che da luogo a controversia tra soggetti maggiorenni, avente come causa petendi la comune qualita’ di genitori e come petitum il credito che un genitore vanta nei confronti dell’altro in relazione al contributo che l’uno deve versare all’altro in adempimento dell’obbligo di mantenimento del figlio nel periodo intercorso tra la nascita e l’azione introduttiva – appare competente il Tribunale Ordinario, trattandosi di procedimento non assimilabile a quelli contemplati dall’art. 38 disp. att. c.c. (Cass. 1991/4237; 2002/3457; 2002/3898);

3. non sembra, in particolare, che possano trovare applicazione i principi fissati, sulla base della L. n. 54 del 2006, dalla sentenza di questa Corte n. 8362 del 2007, che ha ravvisato la competenza del Tribunale per i Minorenni nel caso di contestuale adozione delle misure relative all’esercizio della potesta’ di genitori e all’affidamento dei figli e di quelle economiche inerenti al loro mantenimento;

4. si ritiene pertanto che il regolamento di competenza proposto d’ufficio, da trattarsi in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., possa essere deciso alla stregua delle considerazioni che precedono, qualora condivise dal collegio”;

B) osservato che non sono state depositate conclusioni del P.M. o memorie di parte e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso le considerazioni esposte nella relazione;

ritenuto che, alla stregua delle suddette argomentazioni, va dichiarata la competenza del Tribunale di Firenze, con conseguente cassazione dell’ordinanza di detto Tribunale in data 26 giugno 2008.

PQM

LA CORTE dichiara la competenza del Tribunale di Firenze e cassa l’ordinanza dello stesso Tribunale in data 26 giugno 2008.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2010

 

 

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