Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13513 del 30/05/2017

Cassazione civile, sez. III, 30/05/2017, (ud. 16/02/2017, dep.30/05/2017),  n. 13513

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27060/2013 R.G. proposto da:

P.G. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliata in Roma, Via

Cosseria n. 2, presso lo studio dell’avvocato Alfredo Placidi che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Paola Perrone;

– ricorrente –

contro

Ministero della Salute ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato in

Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello

Stato che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

Udita la relazione svolta dal Consigliere Cosimo D’Arrigo.

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che la ricorrente ha accettato la proposta transattiva di riparazione del danno subito formulata dal Ministero della Salute, ai sensi del D.L. n. 90 del 2014, art. 27 bis, e ha quindi rinunziato all’azione;

che non vi è luogo a provvedere sulla richiesta di liquidazione delle spese processuali della ricorrente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, in quanto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 83, (come modificato dalla L. 24 febbraio 2005, n. 25, art. 3), la competenza sulla liquidazione degli onorari al difensore per il ministero prestato nel giudizio di cassazione spetta al giudice di rinvio, oppure a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato a seguito dell’esito del giudizio di cassazione; nel caso di cassazione e decisione nel merito, la competenza spetta a quello che sarebbe stato il giudice di rinvio ove non vi fosse stata decisione nel merito (Sez. 3, ordinanza n. 11028 del 13/05/2009, Rv. 608343);

che tale principio si applica anche al caso in cui il giudizio è dichiarato estinto per rinuncia o è dichiarata la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, essendo tali casi equiparabili a quello in cui la Cassazione decide nel merito.

PQM

 

dichiara estinto il giudizio per rinuncia. Non luogo a provvedere sulle spese.

Dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi della ricorrente riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2017

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