Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13513 del 20/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 20/06/2011, (ud. 18/05/2011, dep. 20/06/2011), n.13513

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 17664/2009 proposto da:

CONSMAREMMA – CONSORZIO COPPERATIVE FRA PRODUTTORI AGRICOLI –

SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA (OMISSIS) in persona del Presidente

del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIACOMO PUCCINI 9, presso lo

Studio dell’avvocato TARDELLA Gianmarco, che la rappresenta e

difende, giusta procura speciale ad litem in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 44/2008 della Commissione Tributaria Regionale

di ROMA del 14.4.08, depositata il 09/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO PARMEGGIANI.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. FEDERICO

SORRENTINO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nella causa indicata in premessa è stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comunicata al P.M. e notificata agli avvocati delle parti costituite:

“Consmaremma, soc.coop. agricola, propone ricorso per cassazione con tre motivi avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 44/12/08, in data 14-4-08, depositata il 9-6-2008, che in parziale accoglimento dell’appello della contribuente avverso la sentenza della CTR di Viterbo che aveva dichiarato inammissibili i ricorsi avverso il silenzio rifiuto della Amministrazione rispetto alle istanze di rimborso di IRPEG eccedente per gli anni 1985, 1986, 1992, dichiarava dovuti i rimborsi per gli anni 1985 e 1986, e non dovuto quello relativo al 1992 per intervenuta prescrizione decennale.

La agenzia non svolge attività difensiva.

Con il primo motivo deduce la violazione della L. 24 dicembre 2003, n. 50, art. 2, comma 58, in quanto la Commissione non aveva rilevato che ai sensi della disposizione citata la Amministrazione non poteva eccepire la prescrizione per i crediti di imposta come quello in oggetto, anteriori al 1997; con il secondo violazione dell’art. 2938 c.c., in quanto la Commissione non poteva applicare la prescrizione in assenza di eccezione da parte della Agenzia, che si era limitata a sostenere la decadenza del diritto a rimborso; con il terzo, omessa motivazione in quanto la Commissione non aveva considerato che agli atti del procedimento vi era l’accertamento in tema di IRPEG 1992 con cui l’Ufficio aveva riconosciuto il credito in esame.

Il primo motivo non è fondato, in quanto la norma richiamata (L. n. 350 del 2003, art. 2 comma 58) contiene un mero invito rivolto agli Uffici a non proporre la eccezione di prescrizione, non suscettibile di applicazione diretta da parte del giudice (Cass. Sez. Un, n. 2687 del 2007, Cass. n. 14025 del 2009).

E’ invece fondato il secondo, in quanto la Amministrazione, in adempimento della disposizione di cui sopra, non ha svolto la eccezione di prescrizione, come del resto di evince anche dalla sentenza impugnata, per cui, essendo la prescrizione rilevabile solo su istanza di parte, il Giudice di appello non poteva applicarla.

Il terzo motivo è assorbito.

L’accoglimento del secondo motivo comporta la cassazione della sentenza e, in mancanza di questioni di fatto, la decisione nel merito nel senso della debenza del rimborso”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, sostenuta da memoria da parte della ricorrente, e, pertanto, riaffermati i principi sopra richiamati, il ricorso deve essere accolto, con cassazione della sentenza e decisione della causa nel merito, in assenza di questioni di fatto a ciò ostative. La particolare natura della causa, in relazione alla condotta processuale tenuta dalla Agenzia nelle fasi di merito, giustifica la compensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo del contribuente anche in riferimento al rimborso relativo al 1992. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 18 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2011

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