Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13513 del 20/05/2019

Cassazione civile sez. II, 20/05/2019, (ud. 22/02/2019, dep. 20/05/2019), n.13513

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25995/2015 proposto da:

C.G., CR.MA.CA. elettivamente domiciliate

in ROMA, PIAZZA DELLA MARINA 1, presso lo studio dell’avvocato LUCIO

FILIPPO LONGO, che le rappresenta e difende unitamente agli avvocati

ALESSANDRO PATELLI e MARCO FRANZINI giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TRIONFALE 6551,

presso lo studio dell’avvocato MARIA GIOVANNA RUO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ENRICO DELL’OCA in

virtù di procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2816/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 29/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/02/2019 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

Lette le memorie di parte ricorrente.

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. G.G. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Como C.G. e Cr.Ca. affinchè fosse accertato che le convenute, al fine di recuperare il sottotetto delle loro proprietà, avevano sopraelevato un piano dell’originaria costruzione, con la realizzazione di un nuovo secondo piano fuori terra con tetto a falde, e che tale costruzione era posta a distanza non legale dalla porzione di immobile di proprietà dell’attore, e cioè del secondo piano – o terzo – fuori terra, di cui al mappale n. (OMISSIS), nonchè che fosse accertato che le nuove costruzioni delle convenute avevano finestre e balcone a distanza illegale dalla parete dell’attore, con la conseguente condanna a regolarizzare tutte le violazioni dette in relazione alla distanza di legge, il tutto altresì con il risarcimento del danno.

Si costituivano le convenute che instavano per il rigetto della domanda, deducendo la legittimità urbanistica delle opere eseguite, in quanto debitamente autorizzate dal Comune, richiamando la possibilità di costruire in aderenza, stante l’assenza sul muro di confine di finestre altrui, ed attesa la vincolatività dei patti di cui all’atto di divisione a suo tempo intercorso tra i danti causa delle parti.

Inoltre assumevano che le aperture sul muro di proprietà dell’attore non potevano essere qualificate come finestre, in quanto non consentivano l’affaccio diretto od obliquo.

All’esito dell’istruttoria, il Tribunale di Como con la sentenza n. 686/2012 accertava l’illegittimità dei manufatti realizzati dalle convenute e le condannava a rimuovere un tratto della gronda limitrofa nonchè a posizionare un parapetto trasversale in prossimità della finestra del locale cucina a m. 1,50 dal muro del G., trasformando l’attuale portafinestra in finestra; condannava altresì le convenute al risarcimento del danno che quantificava in Euro 9.700,00.

Le convenute proponevano appello avverso tale sentenza ed il G., nel resistere al gravame, proponeva a sua volta appello incidentale.

La Corte d’Appello di Milano, con la sentenza n. 2816 del 29/6/2016 rigettava l’appello principale, ed accogliendo per quanto di ragione l’appello incidentale, condannava le convenute a demolire le porzioni di sopraelevazione (terzo piano fuori terra) realizzate rispetto alla precedente altezza del fabbricato sito in (OMISSIS), di cui al foglio (OMISSIS) mappale (OMISSIS) di loro proprietà, nella parte in cui erano collocate ad una distanza inferire a metri 10 dal confine della proprietà del G., nonchè ad arretrare i manufatti ad almeno tre metri dal filo esterno delle finestre di cucina e tinello dell’attore, confermando per il resto la sentenza appellata.

Dopo aver dato atto dell’avvenuta esecuzione di lavori ad opera delle convenute, consistiti nella demolizione delle falde del tetto preesistenti e con la realizzazione di nuove falde con diverso profilo ed altezza, al fine di realizzare dei locali abitativi, dopo avere descritto la consistenza degli immobili, dava atto che dalle indagini del CTU era emerso che il recupero del sottotetto, in prossimità della finestra della camera del G., era avvenuto con una sopraelevazione della quota del tetto rispetto a quella preesistente per circa un metro, sicchè l’opera doveva essere qualificata, in ragione dell’incremento della volumetria, quale nuova costruzione.

Ciò imponeva quindi il rispetto per la sopraelevazione delle vigenti disposizioni urbanistiche, ed in particolare dell’art. 5.3 delle NTA del Comune di Como che prevede una distanza di metri 10, essendo ammessa l’edificazione a confine o in aderenza di altri edifici, oltre che in caso di preesistenza di edificio sulla proprietà confinante per un tratto non superiore all’esistente, solo in caso di accordo tra i confinanti sulla base di apposta convenzione, che nella fattispecie non esisteva.

Ne derivava che la parte sopraelevata era illegittima e ne andava disposta la demolizione in accoglimento dell’appello incidentale del G..

Del pari andava confermata la violazione della normativa in materia di distanze, in quanto le aperture di cucina e tinello della proprietà attorea per la loro conformazione andavano considerate come delle vedute, e non delle semplici luci, sicchè ogni nuova costruzione doveva porsi ad una distanza non inferiore a tre metri dalle stesse.

La porta finestra delle convenute era a circa 90 cm. mentre il balcone era in prossimità della finestra della cucina del G., essendo poi la gronda posizionata a circa 30 cm. dal voltino della finestra del tinello di parte attrice.

Le convenute andavano quindi condannate ad arretrare i manufatti in questione, non potendosi accedere alla richiesta di adottare i rimendi meno invasivi invece ordinati dal Tribunale. Quanto all’ammontare del danno, atteso che il G. non aveva formulato alcuna censura, non poteva accogliersi l’appello formulato sul punto dalle convenute, potendosi reputare la somma liquidata idonea a ristorare il pregiudizio subito dall’attore ed individuato in una percentuale di deprezzamento della sua proprietà pari a circa il 10% del valore dell’intero. Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso C.G. e Cr.Ma.Ca. sulla base di sei motivi illustrati da memoria.

G.G. ha resistito con controricorso.

2. Con il primo motivo di ricorso si denunzia l’omessa pronuncia sui motivi di appello principale formulati dalle ricorrenti, con la nullità della sentenza e del procedimento e con la violazione dell’art. 112 c.p.c..

Assumono le parti che la Corte distrettuale avrebbe omesso di esaminare le censure formulate con l’appello principale, ed in particolare le specifiche censure con le quali era stata criticata la decisione di prime cure, che aveva del tutto disatteso le istanze istruttorie delle convenute.

Ancora non vi è cenno alcuno alle questioni sollevate con i motivi di appello e che investivano l’inapplicabilità delle norme in materia di distanze per gli immobili costituenti un unico corpo di fabbrica, l’inesattezza dei rilievi svolti dal CTU, la valutazione quali vedute o meno delle aperture presenti sulla facciata del fabbricato dell’attore, la deduzione circa la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Il motivo è infondato.

A tal fine va richiamato il costante orientamento di questa Corte secondo cui (cfr. Cass. n. 5277/2006) il mancato esame, da parte del giudice di appello, di argomentazioni ancorchè tradottesi in distinti motivi di gravame (esclusa la sussistenza del vizio di omessa pronunzia, se il punto devoluto è stato deciso) non si traduce in una violazione di legge per mancanza di motivazione, se la sentenza contiene l’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto che sorreggono la decisione dei punti devoluti al giudice di appello, ma eventualmente poteva comportare soltanto un vizio di motivazione insufficiente o contraddittoria, se le questioni di fatto, proposte con il motivo non esaminato, sono decisive ai fini dell’accertamento dei fatti, ovvero un vizio di violazione di legge, se il motivo non esaminato propone fondate questioni di diritto.

Inoltre (cfr. Cass. n. 7406/2014) non è configurabile il vizio di omesso esame di una questione (connessa ad una prospettata tesi difensiva) o di un’eccezione di nullità (ritualmente sollevata o sollevabile d’ufficio), quando debba ritenersi che tali questioni od eccezioni siano state esaminate e decise implicitamente.

In tal senso deve ribadirsi che (cfr. Cass. n. 20718/2018) non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione formulata dalla parte (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che le doglianze dell’appellante principale sulla ritenuta violazione delle distanze dei balconi aggettanti fossero state superate dall’accoglimento, nel merito, dell’appello incidentale riguardante la distanza dell’intero fabbricato).

Nel caso di specie, non può ravvisarsi il vizio di omessa pronuncia sull’appello principale che è stato espressamente disatteso in dispositivo, dovendosi reputare che le argomentazioni difensive vertenti sulla natura delle opere eseguite dalle ricorrenti, sulla collocazione degli immobili, sull’applicazione della normativa urbanistica locale siano state disattese, quanto meno in maniera implicita, avendo peraltro i giudici di appello preso espressa posizione circa l’inapplicabilità della previsione dello strumento urbanistico locale invocata dalle appellanti principali, ed evidenziato le ragioni per le quali le aperture presenti nella facciata dell’attore andavano qualificate quali vedute e non già come luci, come invece invocato dalle ricorrenti. Analoga espressa risposta all’argomentazione difensiva delle appellanti si rinviene quanto alla natura giuridica delle opere poste in essere dalle convenute, avendo la sentenza gravata espressamente rilevato che nella ricostruzione del tetto, vi era stata una sopraelevazione del livello preesistente, e che la parte sopraelevata aveva permesso un incremento della volumetria, dando vita ad una nuova costruzione, soluzione questa che appare corretta anche alla luce di quanto affermato da Cass. S.U. n. 21578/2011, a mente della quale nell’ambito delle opere edilizie – anche alla luce dei criteri di cui alla L. 5 agosto 1978, n. 457, art. 31, comma 1 lett. d) – la semplice “ristrutturazione” si verifica ove gli interventi, comportando modificazioni esclusivamente interne, abbiano interessato un edificio del quale sussistano e rimangano inalterate le componenti essenziali, quali i muri perimetrali, le strutture orizzontali, la copertura, mentre è ravvisabile la “ricostruzione” allorchè dell’edificio preesistente siano venute meno, per evento naturale o per volontaria demolizione, dette componenti, e l’intervento si traduca nell’esatto ripristino delle stesse operato senza alcuna variazione rispetto alle originarie dimensioni dell’edificio, e, in particolare, senza aumenti della volumetria. In presenza di tali aumenti, si verte, invece, in ipotesi di “nuova costruzione”, come tale sottoposta alla disciplina in tema di distanze vigente al momento della medesima.

Così come del pari, sebbene in materia sintetica, vi è risposta alla tesi difensiva delle ricorrenti secondo cui l’attività edificatoria oggetto di causa sarebbe avvenuta nel rispetto dei provvedimenti autorizzatori emessi dal Comune di Como, atteso che il riferimento a pag. 6 della precisazione del CTU, secondo cui il recupero del sottotetto doveva avvenire con il rispetto della distanze tra fabbricati, sottintende l’adesione della Corte distrettuale al tradizionale principio secondo cui il contenuto dei provvedimenti che abilitano l’attività edilizia rileva nei rapporti con la P.A., ma non investe il diverso accertamento dei rapporti interprivatistici, rispetto ai quali non assume efficacia vincolante la riscontrata legittimità dell’opus dal punto di vista amministrativo.

In definitiva, va rilevato che l’appello principale è stato espressamente esaminato e disatteso dalla sentenza gravata, e che le lamentate insufficienze argomentative della sentenza possono rilevare al più come violazione di legge, laddove si riscontri l’erroneità in diritto della soluzione raggiunta, ovvero come vizi della motivazione, sia pure nei ristretti limiti in cui oggi è possibile censurarli in sede di legittimità.

3. Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 24 Cost., artt. 101,112 e 345 c.p.c., assumendosi che l’attore avrebbe più volte modificato le proprie domande nel corso del processo, avendo provveduto a tale indebita modifica, sia in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado che in sede di appello.

Anche tale motivo è infondato.

Ed, invero, sin dall’atto introduttivo del giudizio il G. ha espressamente lamentato la violazione della normativa in materia di distanze, per effetto dell’attività edificatoria posta in essere dalle convenute, sia per quanto attiene alle distanze tra fabbricati sia per quanto concerne le distanze dalle vedute.

Assumono le ricorrenti che mentre in primo grado sarebbe stata chiesta la sola regolarizzazione dei manufatti realizzati dalle stesse, solo in appello il G. avrebbe richiesto di provvedere alla demolizione, come poi statuito dalla Corte distrettuale.

Ritiene la Corte che anche tale motivo debba essere disatteso. Appare sul punto incensurabile la valutazione espressa in sentenza secondo cui la richiesta di regolarizzazione delle opere asseritamente abusive ha una portata semantica ampia tale da includere anche la possibilità di pervenire alla demolizione delle opere poste in violazione della disciplina in materia di distanze, occorrendo avere riguardo al fatto che la tutela offerta dall’art. 872, per tali ipotesi è una tutela di carattere essenzialmente ripristinatorio, in quanto solo la riduzione in pristino ovvero l’arretramento (con la conseguente demolizione della porzione di immobile posta a distanza inferiore a quella di legge) è in grado di assicurare la regolarizzazione dell’opera illegittima, e ciò anche in relazione alla necessità di assicurare il rispetto della distanza delle nuove costruzioni dalle preesistenti vedute.

La doglianza in ogni caso investe quella che è l’interpretazione del contenuto della domanda ad opera del giudice di merito, interpretazione che non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità, se non nei limiti in cui lo consente tuttora la novellata formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

4. Il terzo motivo di ricorso lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6.2.1 delle NTA del Comune di Como, in relazione all’art. 873 c.c., nonchè l’omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

In primo luogo si contesta la correttezza della ricostruzione dell’entità e consistenza delle opere poste in essere dalle convenute come operata dal giudice di appello, il quale avrebbe dato credito alle indagini esperite dal CTU, senza tenere conto dei rilievi critici del consulente di parte convenuta, dovendosi quindi pervenire alla conclusione secondo cui non vi erano stati alcuna sopraelevazione o incremento di volumetria. Inoltre si lamenta la violazione delle previsioni di cui all’art. 6.2.1 delle NTA del detto Comune (norma effettivamente applicabile, essendo improprio il richiamo contenuto in sentenza all’art. 5.3 delle medesime previsioni di attuazione), che consente l’edificazione a confine o in aderenza ad altri edifici, non solo quando vi sia un accordo, ma anche nel caso in cui già esista un edificio a confine sulla proprietà confinante (per un tratto non superiore all’esistente e nel rispetto degli altri parametri urbanistici).

Pertanto poichè in origine il fabbricato delle ricorrenti era in aderenza con quello dell’attore, anche la ricostruzione poteva avvenire in aderenza.

Infine la situazione obiettiva dei luoghi, come emergente dagli atti costituirebbe il fatto decisivo di cui la Corte distrettuale avrebbe omesso la disamina.

Il motivo va disatteso.

Quanto alla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., va ricordato che per dedurre la violazione del paradigma dell’art. 115, è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell’art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla “valutazione delle prove” (Cass. n. 11892 del 2016; Cass. S.U. n. 16598/2016).

Nel caso di specie, dietro l’apparente denuncia della violazione delle menzionate norme, si cela, in maniera peraltro nemmeno adeguatamente mascherata, l’intento delle ricorrenti di pervenire ad una diversa ricostruzione dei fatti di causa, aspirandosi con il ricorso in esame a conseguire una diversa valutazione in fatto circa l’effettiva entità dell’attività edilizia posta in essere, sostenendosi poi che il fatto decisivo trascurato dai giudici di appello sarebbe in realtà la diversa ricostruzione operata dalle stesse ricorrenti, il che denota l’inammissibilità della censura avanzata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, sia perchè l’omessa disamina riguarderebbe una valutazione dei fatti e non i fatti stessi, sia perchè, avuto riguardo ai fatti (e cioè alla tipologia dell’attività edilizia), risulta evidente come la decisione di appello si fondi proprio sulla loro considerazione, alla luce della ricostruzione e qualificazione in punto di diritto.

Quanto invece alla dedotta violazione delle norme di diritto, rappresentate nella fattispecie dalle prescrizioni dello strumento urbanistico, è pur vero che i giudici di appello si sono soffermati sulla sola assenza di un accordo in deroga alle distanze inderogabili poste dallo strumento urbanistico, senza però considerare il dato evidenziato in motivo circa la preesistente aderenza tra i due fabbricati oggetto di causa, ma ritiene il Collegio che la correttezza della soluzione raggiunta dai giudici di appello debba essere ribadita, previa integrazione della motivazione della sentenza gravata.

Ed, infatti, la possibilità di costruire in aderenza, anche per le porzioni oggetto di sopraelevazione, rispetto alla preesistente altezza dei fabbricati, si pone come una previsione in patente violazione delle prescrizioni in tema di costruzioni rispetto ad edifici muniti di pareti finestrate di cui al D.M. n. 1444 del 1968, art. 9.

In tal senso, e riservata alla disamina del motivo che segue la questione circa la corretta qualificazione come vedute delle aperture presenti sul fabbricato dell’attore, i giudici di appello hanno evidentemente ritenuto che il fabbricato del G. presentasse delle finestre, il che rende manifesta l’applicabilità della predetta norma, che impone una distanza di dieci metri tra pareti finestrate, conformemente al decisum della sentenza d’appello che ha ritenuto applicabile la distanza di dieci metri. In tal senso va ricordato che (conf. Cass. n. 26383/2016) la dizione “pareti finestrate” contenuta in un regolamento edilizio che si ispiri al D.M. n. 1444 del 1968, art. 9 – il quale prescrive nelle sopraelevazioni la distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti – non può che riferirsi esclusivamente alle pareti munite di finestre qualificabili come “vedute”, senza ricomprendere quelle sulle quali si aprono finestre cosiddette “lucifere” (conf. Cass. n. 19092/2012; Cass. n. 6604/2012), essendosi altresì precisato che (cfr. ex multis Cass. n. 20574/2007) ai fini dell’osservanza delle distanze legali, ove sia applicabile il D.M. n. 1444 del 1968, in quanto recepito negli strumenti urbanistici, l’obbligo del rispetto della distanza minima assoluta di dieci metri tra pareti finestrate di edifici antistanti, deve essere applicato anche nel caso in cui una sola delle pareti che si fronteggiano sia finestrata, atteso che la norma in esame è finalizzata alla salvaguardia dell’interesse pubblico-sanitario a mantenere una determinata intercapedine tra gli edifici che si fronteggiano, quando uno dei due abbia una parete finestrata.

Le Sezioni Unite sono intervenute sul punto ed hanno avuto modo di precisare (cfr. Cass. S.U. n. 14953/2011) che, attesa l’idoneità del citato art. 9 a dar vita a disposizioni in tema di limiti inderogabili di densità, altezza e distanza tra i fabbricati destinate a prevalere sulle contrastanti previsioni dei regolamenti locali successivi, ai quali si sostituiscono per inserzione automatica, non è legittima una previsione regolamentare che di fatto vanifichi la distanza minima posta da tale normativa.

Pertanto, attesa la presenza di almeno una parete finestrata, la norma regolamentare locale, anche nell’interpretazione sostenuta dalle ricorrenti, si porrebbe, relativamente alla sopraelevazione del fabbricato preesistente in violazione della normativa inderogabile di cui sopra, e se ne dovrebbe quindi disporre la disapplicazione, trovando quindi immediata applicazione, e per effetto di un meccanismo di sostituzione automatica, la norma che appunto prevede una distanza di dieci metri, come appunto ritenuto dalla sentenza impugnata.

5. Il quarto motivo di ricorso denuncia del pari la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè dell’art. 907 c.c..

Si deduce che la qualificazione come vedute delle aperture presenti sulla facciata della proprietà attorea è frutto di un’erronea valutazione del materiale probatorio, essendosi i giudici di merito appiattiti sulle valutazioni del CTU. Inoltre non si sarebbe tenuto conto che le vedute de quibus si aprono non su di un fondo vicino ma su di un cavedio comune, atteso che le due proprietà fanno parte di un unico edificio, come si ricava anche dall’atto di divisione del 10 giugno 1925.

Il motivo va disatteso.

Valga, quanto alla dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., quanto esposto in occasione del motivo che precede, essendo anche in tal caso evidente la non consentita, aspirazione delle ricorrenti ad una diversa rivalutazione dei fatti di causa.

Quanto alla natura comune del cavedio, va osservato che la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente affermato che (cfr. da ultimo Cass. n. 30528/2017) la regolamentazione generale sulle distanze è applicabile anche tra i condomini di un edificio condominiale soltanto se compatibile con la disciplina particolare relativa alle cose comuni, dovendo prevalere in caso di contrasto la norma speciale in tema di condominio in ragione della sua specialità. Pertanto, ove il giudice constati il rispetto dei limiti di cui all’art. 1102 c.c., deve ritenersi legittima l’opera realizzata senza osservare le norme dettate per regolare i rapporti tra proprietà contigue sempre che venga rispettata la struttura dell’edificio condominiale.

Tuttavia, nel caso in esame, atteso che la denuncia di violazione delle distanze viene formulata in relazione ad opere concernenti la proprietà esclusiva delle ricorrenti e che danneggiano del pari la proprietà esclusiva dell’attore, deve reputarsi che non venga in gioco la previsione di cui all’art. 1102 c.c. e che debba darsi prevalenza alla disciplina in materia di distanze.

Inoltre, e con specifico riferimento alla violazione delle distanze dalle vedute, va rilevato che, attesa l’assenza di strumentalità

delle opere edilizie poste in essere dalle convenute rispetto ad esigenze indispensabili ai fini di una completa e reale utilizzazione dell’immobile, deve prevalere la disciplina in materia di distanze.

Infatti, poichè, come rilevato dalla Corte d’Appello, il conflitto si pone tra diritti spettanti alle proprietà esclusive dei contendenti, risulta non invocabile la diversa previsione di cui all’art. 1102 c.c., che attiene al concorrente godimento della cosa comune, e la controversia deve avere la sua soluzione in base alla sola applicazione dell’art. 907 c.c. e ciò in conformità della giurisprudenza più recente di questa Corte.

Ed, infatti, si è affermato che (Cass. n. 955/2013) il proprietario del singolo piano di un edificio condominiale ha diritto di esercitare dalle proprie aperture la veduta in appiombo fino alla base dell’edificio e di opporsi conseguentemente alla costruzione di altro condomino (nella specie, un pergolato realizzato a copertura del terrazzo del rispettivo appartamento), che, direttamente o indirettamente, pregiudichi l’esercizio di tale suo diritto, senza che possano rilevare le esigenze di contemperamento con i diritti di proprietà ed alla riservatezza del vicino, avendo operato già l’art. 907 c.c., il bilanciamento tra l’interesse alla medesima riservatezza ed il valore sociale espresso dal diritto di veduta, in quanto luce ed aria assicurano l’igiene degli edifici e soddisfano bisogni elementari di chi li abita (conf. ex multis Cass. n. 7269/2014; Cass. n. 1261/1997).

6. Il quinto motivo di ricorso, nel riprendere un argomento già speso in occasione dell’illustrazione del motivo che precede, denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, con specifico riferimento alle pattuizioni di cui all’atto di divisione n. 8503/2183 del 10 giugno 1925.

Assumono le ricorrenti che con tale atto i danti causa dei contendenti avrebbero previsto per il futuro le modalità con le quali sarebbe stato possibile sopraelevare le preesistenti fabbriche, consentendo quindi di derogare all’eventuale disciplina legale in materia di distanze.

Anche tale motivo non può trovare accoglimento.

Ed, infatti, attesa la valenza pubblicistica della norma suscettibile di trovare applicazione alla fattispecie, costituita dal menzionato del D.M. n. 1444 del 1968, art. 9, deve ritenersi applicabile il principio di diritto più volte affermato da questa Corte secondo cui (cfr. Cass. n. 26270/2018) in tema di distanze legali nelle costruzioni, le prescrizioni contenute nei piani regolatori e nei regolamenti edilizi comunali, essendo dettate, contrariamente a quelle del codice civile, a tutela dell’interesse generale a un prefigurato modello urbanistico, non tollerano deroghe convenzionali da parte dei privati; tali deroghe, se concordate, sono invalide, nè tale invalidità può venire meno per l’avvenuto rilascio di concessione edilizia, poichè il singolo atto non può consentire la violazione dei principi generali dettati, una volta per tutte, con gli indicati strumenti urbanistici (conf. Cass. n. 9751/2010).

La particolare rilevanza che tale norma ha assunto nella disciplina urbanistica che la rende prevalente anche rispetto alle contrarie previsioni regolamentari, impone quindi di ritenere che alla stessa non sia dato derogare per effetto di una convenzione tra privati, sicchè il fatto di cui si denuncia l’omessa disamina (atto di divisione del 1925) risulta con evidenza carente del requisito della decisività.

7. Il sesto motivo lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè degli artt. 1223,1224,1226e 2043 c.c..

Si sostiene che il giudice di appello ha erroneamente confermato la condanna delle ricorrenti al risarcimento del danno, come quantificato dal giudice di prime cure, senza però tenere conto delle modifiche apportate alla decisione all’esito dell’accoglimento dell’appello incidentale.

Ed, infatti, in primo grado tale condanna, rapportata ad una riduzione percentuale del valore dell’immobile dell’attore, si giustificava per il fatto che il Tribunale aveva imposto, quanto alla violazione della distanza dalle vedute, dei rimedi che però non risolvevano in modo compiuto il pregiudizio lamentato dall’attore, senza però tenere conto che in appello è stato ordinato l’arretramento dei manufatti sino al rispetto della distanza di legge dalle vedute.

Il motivo è in parte fondato.

Ed, invero se va disattesa la censura nella parte in cui ripropone la tesi della legittimità dell’attività edificatoria posta in essere dalle ricorrenti, risulta invece fondata laddove evidenzia che, a seguito della riforma della sentenza di primo grado, anche per quanto attiene alla semplice condanna a rimedi alternativi all’arretramento (e che comunque lasciavano residuare un pregiudizio alla proprietà attorea), con la espressa condanna all’arretramento dei manufatti posti a distanza inferiore a quella dettata dall’art. 907 c.c., viene meno il fondamento giustificativo della condanna al risarcimento del danno, quanto meno per quanto attiene ad un pregiudizio di carattere permanente, potendosi al più valutare la sussistenza di un danno temporaneo, legato alla ridotta fruibilità del bene attoreo, per il periodo intercorrente tra la data dell’abusiva realizzazione delle opere delle convenute e quella del loro arretramento e demolizione.

La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata in relazione a tale motivo, e la causa deve essere rinviata per un nuovo esame ad altra Sezione della Corte d’Appello di Milano.

8. Al giudice di rinvio è demandata anche la liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il sesto motivo di ricorso e, rigettati i restanti motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, ad altra Sezione della Corte d’Appello di Milano.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 22 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2019

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