Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13512 del 30/05/2017


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Cassazione civile, sez. III, 30/05/2017, (ud. 20/12/2016, dep.30/05/2017),  n. 13512

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. D�ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15078/2014 proposto da:

MARCOPP IMMOBILIARE SRL, in persona della legale rappresentante p.t.

Avv. M.A., considerata domiciliata ex lege in ROMA,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato RICCARDO MARZO giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

APISEM SRL, FALL.TO DELLA (OMISSIS) SAS;

– intimate –

avverso la sentenza n. 728/2013 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 13/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/12/2016 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DEL PROCESSO

La società Marcopp Immobiliare, in proprio ed in surrogatoria ex art. 2900 c.c., del fallimento della (OMISSIS) s.a.s., propone ricorso per cassazione con sette motivi avverso la decisione della Corte d’appello di Lecce, pubblicata il 13 febbraio 2014, con la quale è stata confermata la sentenza di primo grado di rigetto della domanda proposta dalla ricorrente e dalla (OMISSIS) in bonis, nei confronti della conduttrice APISEM s.r.l., per la risoluzione per inadempimento di un contratto di locazione di una superficie commerciale di mq 1193, munita di concessione rilasciata in favore della Marcopp Immobiliare per la realizzazione di una stazione di servizio con impianto di distribuzione di carburanti.

La società APISEM s.r.l non ha presentato difese.

Il Collegio invita il relatore a redigere una sentenza con motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo di ricorso si denunzia insufficiente contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio attinente alla conclusione dell’accordo tra (OMISSIS) s.a.s e APISEM s.r.l. contenuto nelle lettere del 10 ottobre 2005 e del 13 gennaio 2006 ex art. 360 c.p.c., n. 5. Violazione falsa applicazione degli artt. 1362 e 1371 c.c., ex art. 360 c.p.c., n. 3. Omessa o insufficiente e contraddittoria motivazione circa l’autonomia del patto concluso con le due lettere innanzi indicate rispetto al contratto di locazione riguardo alla conferma del precedente gestore ex art. 360 c.p.c., n. 5. Violazione degli artt. 1321 e 1372 c.c., nonchè dell’art. 112 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., n. 3.

2. Il motivo è inammissibile.

Infatti sono inammissibili le censure di vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, formulate in modo difforme dal modello legale di vizio di motivazione introdotto dal legislatore con il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134.

In considerazione della data di pubblicazione della sentenza, al ricorso si applica la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

L’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014.

La denunzia effettuata dalla ricorrente non corrisponde al modello di vizio di motivazione oggi ammissibile in cassazione.

3. Deve osservarsi poi che anche là dove viene dedotta violazione di legge, nella sostanza si richiede una nuova interpretazione delle contenuto e della rilevanza delle due lettere indicate dalla ricorrente, interpretazione correttamente fatta dal giudice di merito.

Infatti la Corte d’appello ha ritenuto che non vi era la prova che la Apisem si fosse assunta contrattualmente l’obbligo di preferire per la gestione dell’impianto il signor M.G., già gestore di altro impianto di proprietà della (OMISSIS) s.a.s.; in ordine alla corrispondenza richiamata dalla ricorrente,la Corte d’appello ha affermato che tali missive documentavano l’esistenza di trattative tra le due società per la conclusione di un contratto di locazione, ma che da tali trattative non si ricava la prova della conclusione di alcun contratto, perchè alla proposta di (OMISSIS) non aveva fatto seguito all’accettazione della Apisen.

4. Con il secondo motivo si denunzia violazione del D.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269, art. 19, lett. H, e D.Lgs. n. 32 del 1988, art. 1, D.L. 26 ottobre 1970, n. 745, art. 16. Violazione dell’art. 1322 c.c., in relazione all’art. 100 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., n. 3, e insufficiente contraddittoria motivazione in relazione a un fatto decisivo e controverso, relativo all’interesse della Marcopp e della (OMISSIS) a richiedere l’applicazione della clausola sette riguardo alla prelazione del precedente gestore M.G. ex art. 360 c.p.c., n. 5.

5. Il motivo è infondato.

Deve confermarsi sul punto la decisione della Corte d’appello che ha ritenuto non applicabile la normativa in questione in quanto l’art. 19, invocato dalla ricorrente, prevedeva il diritto di prelazione a favore del gestore in ordine alla gestione del nuovo impianto in sostituzione dell’impianto precedentemente gestito, la cui concessione sia stata revocata per pubblico interesse, ipotesi che non ricorre nella specie. Ha ritenuto la non applicabilità delle norme per la liberalizzazione della distribuzione dei carburanti,che fa riferimento ad accordi interprofessionali mai prodotto in giudizio.

Il profilo di censura di vizio di motivazione è inammissibile perchè non ricorre l’ipotesi per l’applicabilità del nuovo art. 360 c.p.c., n. 5.

6. Con il terzo motivo si denunzia insufficiente motivazione circa un fatto decisivo e controverso attinente alla clausola numero due del contratto di locazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, e violazione degli artt. 112 e 116 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., n. 3.

Il motivo è inammissibile in quanto viene dedotto, anche là dove si denunzia la violazione di legge, vizio di motivazione in ordine all’interpretazione della clausola numero due del contratto di locazione, vizio di motivazione non formulato secondo il nuovo modello legale di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, vigente.

7. Con il quarto motivo si denunzia insufficiente motivazione circa un fatto decisivo e controverso attinente alla clausola numero 2 del contratto di locazione nella parte in cui fa riferimento alla allegata planimetria ex art. 360 c.p.c., n. 5, e violazione degli artt. 112 e 116 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., n. 3.

8. Il motivo è inammissibile e ci si riporta alla motivazione di inammissibilità del terzo motivo di ricorso.

9. Con il quinto motivo di ricorso si denunzia violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., e degli artt. 1176, 1307 e 2036 in relazione all’art. 2, del contratto del 2 luglio 2006 ex art. 360 c.p.c., n. 3.

Nullità della sentenza per omessa pronunzia sulla domanda diretta all’accertamento dell’obbligo dell’Apisen di rimborso della somma di Euro 7.440,00 in favore della (OMISSIS) di ex art. 360 c.p.c., n. 4.

Omessa insufficiente motivazione circa un fatto decisivo attinente all’obbligo della Apisen di rimborso della suddetta somma ex art. 360 c.p.c., n. 5. Violazione dell’art. 115 c.p.c., e contraddittoria motivazione per la mancata ammissione della prova testimoniale articolata pagina 24 e 25 art. 360, nn. 3 e 5.

10. Il motivo è inammissibile.

Risulta dalla sentenza impugnata che l’attuale ricorrente ha impugnato la sentenza di primo grado censurando solo la valutazione del primo giudice che aveva ritenuto, in ogni caso, l’inadampimento del pagamento di tale somma da parte della Apisen non tale da giustificare la risoluzione del contratto di locazione.

Quindi davanti al giudice d’appello non è mai stata dedotta l’omessa pronunzia del giudice di primo grado su una domanda diretta di pagamento della somma di Euro di Euro 7440,00. Di conseguenza la censura formulata solo in cassazione risulta nuova.

Il motivo è poi inammissibile in quanto richiede una nuova valutazione di merito in relazione alle censure relative all’importanza dell’inadempimento formulate anche in modo difforme dalla previsione del nuovo art. 360 c.p.c., n. 5.

In ordine alla mancata ammissione della “prova testimoniale articolata pagina 24 e 25” la censura è formulata in modo generico,senza indicazione precisa del luogo in cui è stata formulata, del tempo e del contenuto della prova stessa.

11. Con il sesto motivo di ricorso si denunzia violazione degli artt. 1183, 1454, 1453, 1455, 1460, 1322, 1362 e ss. e 2697 c.c., sul contenuto del contratto del 12 luglio 2007 e della lettera Apisen del 13 gennaio 2006 in relazione all’obbligo di legge di garantire il diritto di prelazione del gestore M., nonchè al pagamento della spesa del lo scavo commissionato ed utilizzato dall’Apisen. Contraddittoria motivazione suddetti fatti controversi e decisivi ex art. 360 c.p.c., n. 5.

12. Il motivo è inammissibile.

Infatti al di là della lunga elencazione di articoli di legge, la cui violazione nel corpo del motivo non viene neanche esplicata, nella sostanza la ricorrente richiede un nuovo riesame e rivalutazione degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice d’appello,inammissibile in sede di legittimità.

Inoltre vi è la denunzia di vizio di motivazione con il consueto richiamo all’art. 360 c.p.c., n. 5, di cui non viene rispettato il modello legale di denunzia del vizio.

13.Con il settimo motivo si denunzia violazione falsa applicazione degli artt. 1322 e 1326 c.c., ex art. 360 c.p.c., n. 3.

Insufficiente contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio attinente al contratto concluso con le lettere del 10/10/2005 e del 13 gennaio 2006 in cui è incorporato quello del 10 gennaio 2006 nel testo attribuito alla (OMISSIS) extra art. 360 c.p.c., n. 5.

14. Il motivo è inammissibile in quanto pur dove denunzia violazione di legge nella sostanza richiede una nuova valutazione degli accertamenti di merito effettuati dalla Corte d’appello con inammissibile richiamo alla violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nuova formulazione di cui non rispetta i canoni legali. Nulla per le spese del giudizio di cassazione stante l’assenza dell’intimata.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2017

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