Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13512 del 29/05/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 13512 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 18549-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
LEONE CARLO;
– intimato avverso la sentenza n. 53/8/10 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di MILANO del 12/05/10, depositata il 17/05/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
17/04/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE
CARACCIOLO;

Data pubblicazione: 29/05/2013

è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA.

Ric. 2011 n. 18549 sez. MT – ud. 17-04-2013
-2-

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

Osserva
La CTR di Milano ha respinto l’appello dell’Agenzia -appello proposto contro la
sentenza n.27/04/2008 della CTP di Pavia che aveva accolto il ricorso di Leone
Carlo- ed ha così annullato il silenzio-rifiuto sull’istanza di rimborso relativa ad
IRAP per il periodo 2002-2005.
L’Agenzia ha proposto ricorso fondato su due motivi.
L’intimato non si è costituito.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore- può essere
definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Infatti, va riproposta qui la problematica dei cosiddetti “ricorsi farciti”, cioè
confezionati in modo tale che siano riprodotti con procedimento fotografico o con
pedissequa trascrizione (o similare) gli atti dei pregressi gradi e i documenti ivi
prodotti, tra di loro giustapposti con mere proposizioni di collegamento. E’ indirizzo
costante di questa Corte (Cass. S.U. 19255/2010; Cass. S.U. 16628/2009; Cass.
15180/2010) quello che ha sanzionato di inammissibilità, per violazione del criterio
di autosufficienza, detta modalità grafica, poiché essa equivale, in sostanza, ad un
rinvio puro e semplice agli atti di causa e viola di poi il precetto dell’art.366 comma 1
n.3 cpc che impone l’esposizione sommaria dei fatti di causa (sostituita da una
modalità che rende indaginosa e complessa, nonché rimessa alla discrezionale
valutazione del relatore, la verifica del contenuto degli atti di causa).
L’anzidetta prescrizione non può ritenersi osservata allorchè il ricorrente non
prospetti alcuna narrativa degli antefatti e dei fatti di causa né determini con
precisione l’oggetto della originaria pretesa, così contravvenendo proprio alla finalità

3

letti gli atti depositati

primaria della prescrizione di rito, che è quella di rendere agevole la comprensione
della questione controversa, e dei profili di censura formulati, in immediato
coordinamento con il contenuto della sentenza impugnata. La consecuzione di atti
puramente giustapposti (o intervallati da semplici locuzioni di raccordo), se allevia la
parte ricorrente dal necessario sforzo di selezione e di sintesi, grava contempo la

l’intento di assolvere più puntualmente all’onere di autosufficienza, perché il
momento della verifica degli atti viene solo dopo la sommaria ed autosufficiente
esposizione dei fatti e non può essere anticipato. D’altronde, se fosse questo il vero
intento della parte ricorrente, essa vi potrebbe assolvere materialmente compiegando
al ricorso per cassazione (e di seguito ad esso) la copia degli atti ritenuti strumentali
a questa esigenza.
Pertanto, si ritiene che il ricorso può essere deciso in camera di consiglio per
inammissibilità.
Roma, 20 novembre 2012

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato;
che le spese di lite non necessitano di regolazione, atteso che la parte vittoriosa
non si è costituita.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma il 17 aprile 2013.

Corte di un compito che le è istituzionalmente estraneo, né può essere giustificata con

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA