Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13512 del 03/06/2010

Cassazione civile sez. I, 03/06/2010, (ud. 20/01/2010, dep. 03/06/2010), n.13512

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

N.E., ricorrente che non ha depositato il ricorso nei

termini prescritti dalla legge;

– ricorrente non costituito –

contro

PREFETTURA DI TERAMO – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DELL’AQUILA –

in persona del Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DEI 2010 PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso il provvedimento n. 232/2008 del GIUDICE DI PACE di TERAMO,

depositato il 31/3/08;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. UMBERTO APICE.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1.- La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e’ del seguente tenore: “Il cittadino extracomunitario N.E. ha proposto ricorso per Cassazione avverso il decreto in data 31 marzo 2008 con cui il Giudice di pace di Teramo ha respinto l’opposizione dal medesimo proposta avverso il decreto di espulsione emesso, nei suoi confronti, dal Prefetto in data 27 dicembre 2007. Ha resistito, con controricorso, l’intimata Prefettura.

OSSERVA:

Il ricorso e’ improcedibile, avendo il ricorrente omesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati nell’art. 369 c.p.c., ed essendo stato il processo iscritto a ruolo su richiesta dell’Amministrazione controricorrente (Cass., Sez. 3^, 1 settembre 2008, n. 21969). Pertanto, il ricorso puo’ essere trattato in camera di consiglio, ricorrendone i presupposti di legge”.

2.- La parte alla quale sia stato notificato un ricorso per cassazione – e che abbia a sua volta notificato al ricorrente il controricorso – ha il potere, ove il ricorrente abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati nell’art. 359 c.p.c., di richiedere l’iscrizione a ruolo del processo al fine di far dichiarare l’improcedibilita’ del ricorso medesimo, essendo tale potere ricompreso in quello piu’ ampio di contraddire riconosciuto dall’art. 370 c.p.c. e trovando giustificazione nell’interesse del controricorrente al recupero delle spese e di evitare, mediante la dichiarazione di improcedibilita’ del ricorso, che il ricorrente possa riproporre il ricorso medesimo ove non sia ancora decorso il termine per l’impugnazione (Sez. 3, Ordinanza n. 21969 del 01/09/2008).

Il ricorso, dunque, deve essere dichiarato improcedibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali – liquidate in dispositivo – in favore dell’Amministrazione controricorrente.

PQM

LA CORTE dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimita’ in favore dell’Amministrazione intimata, spese che liquida in Euro 900,00 oltre le spese prenotate a debito.

Cosi’ deciso in Roma, il 20 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA