Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13512 del 02/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 02/07/2020, (ud. 28/01/2020, dep. 02/07/2020), n.13512

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23764/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore,

rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,

presso i cui uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n.

12;

– ricorrente –

N.M.;

contro

– intimata –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Friuli

Venezia Giulia n. 99/02/2016, pronunciata il 15.2.2016 e depositata

il 14.3.2016;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28 gennaio 2020 dal Consigliere Giuseppe Saieva.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1. N.M. impugnava gli avvisi di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate, direzione di Udine, applicando i coefficienti presuntivi di reddito ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, comma 4 (c.d. redditometro), aveva rideterminato il reddito dichiarato ai fini Irpef per gli anni 2007 e 2008 da Euro 35.393 ad Euro 82.827 e da Euro 36.915 ad Euro 83.662; L’ufficio infatti aveva accertato che la contribuente possedeva un’autovettura Porsche Cayenne, due abitazioni (una principale ed una secondaria) e rilevato, per ciascun anno, incrementi patrimoniali pari ad Euro 7.180, nonchè il sostenimento di spese per rette scolastiche di Euro 7.970 (nell’anno 2007) e di Euro 12.970 (nell’anno 2008).

2. La Commissione Tributaria Provinciale di Udine, dato atto della parziale cessazione della materia del contendere relativamente alle spese scolastiche (ridimensionate dall’Ufficio nella misura indicata dall’interessata), respingeva il ricorso, determinando tuttavia il reddito complessivo netto in Euro 77.962 per l’anno 2007 e in Euro 79.672 per l’anno 2008, non avendo la contribuente prodotto documentazione idonea a contrastare gli accertamenti e le presunzioni dell’Ufficio.

3. La Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia con sentenza n. 99/02/2016, pronunciata il 15.2.2016 e depositata il 14.3.2016 accoglieva l’appello interposto dalla N. disattendendo le presunzioni dell’ufficio e ritenendo congruo che il reddito dichiarato dalla contribuente.

4. Avverso tale decisione l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui la contribuente non ha contrapposto alcuna difesa.

5. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 28.1.2020, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e dell’art. 380 bis 1 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo l’agenzia ricorrente deduce “violazione e falsa applicazione ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38; D.M. n. finanza 10.9.92 (in g.u. 218 del 16/9/92) dell’art. 2728 c.c., dell’art. 2697 c.c. in combinato disposto in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3” assumendo che, contrariamente a quanto erroneamente affermato dalla C.T.R., gli elementi utilizzati nell’accertamento sintetico non sono presunzione semplici, ma presunzioni legali che in base a raffinati calcoli statistici si devono presumere sopportati da chi disponga di un dato tipo di bene a prescindere dall’utilizzo più o meno intenso che faccia del bene.

2. Con il secondo motivo deduce “nullità della sentenza impugnata per inosservanza (violazione e falsa applicazione) del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4” lamentando l’apoditticità della motivazione inidonea a contrastare gli elementi posti dall’amministrazione finanziaria a fondamento della propria pretesa.

3. I due motivi, suscettibili di trattazione congiunta per connessione, vanno accolti.

3.1. Come ribadito anche recentemente da questa Corte (cfr. Cass. n. 27811/2018; conf. Cass. n. 16912/2016), in tema di accertamento in rettifica delle imposte sui redditi delle persone fisiche, la determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992, riguardanti il cd. redditometro, dispensa l’Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all’esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, sicchè è legittimo l’accertamento fondato su di essi, restando a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell’esistenza di quei fattori, l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore.

3.2. In tema di accertamento dei redditi con metodo sintetico, gli indici presuntivi di cui al D.M. 10 settembre 1992, art. 1, come stabilito dal successivo art. 2, sono superati, infatti, se il contribuente dimostra che per lo specifico bene o servizio “sopporta” solo in parte le spese, dovendosi attribuire valenza, atteso il pregnante significato del verbo “sopportare”, non alla situazione formale del pagamento, bensì alla prova concreta della provenienza delle somme impiegate (cfr. Cass. n. 21143/2016);

3.3. E’ d’uopo inoltre evidenziare che in tema di imposte sui redditi, l’accertamento del reddito con metodo sintetico non impedisce, comunque, al contribuente di dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, comma 6) e, più in generale, l’insussistenza totale o parziale del reddito presunto (cfr. Cass. n. 20588/2005, n. 21142/2016).

3.4. Nel caso di specie la Commissione regionale, ha omesso di spiegare, in tal modo incorrendo nel denunciato vizio di motivazione, il percorso logico giuridico posto a fondamento del proprio convincimento, non esprimendo una compiuta valutazione circa i rilievi mossi dall’agenzia, limitandosi ad operare un esame invero superfluo delle argomentazioni offerte dalla contribuente in ordine al modesto chilometraggio ed alle spese di mantenimento della prestigiosa autovettura, ma omettendo qualsiasi considerazione in ordine agli altri beni ed alle spese scolastiche sostenute.

3.5. La decisione risulta quindi non rispettosa del su esposto principio in quanto l’annullamento dell’accertamento non è stato ancorato a fatti oggettivi circa l’insussistenza della maggiore capacità contributiva accertata dall’Ufficio.

4. Il ricorso va dunque accolto nei limiti dianzi indicati e la sentenza impugnata cassata con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 28 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2020

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