Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13511 del 30/05/2017


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Cassazione civile, sez. III, 30/05/2017, (ud. 02/12/2016, dep.30/05/2017),  n. 13511

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23619/2014 proposto da:

F.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TEVERE 44,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO DI GIOVANNI, rappresentato

e difeso dall’avvocato MARCO INTISO giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

D.L.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA APPIA NUOVA

251, presso lo studio dell’avvocato MARIA SARACINO, rappresentata e

difesa dall’avvocato IRMA SACCO giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 572/2013 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 18/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/12/2016 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’Appello di Bari, con sentenza n. 572 del 18 giugno 2013, riformava la pronuncia del Tribunale di Lucera accertando che tra la signora D.L.M. ed il sig. F.P. era stato stipulato un contratto di locazione in data 10/2/2004 avente ad oggetto un immobile sito in Lucera, con canone mensile di Euro 800 e che tale pattuizione doveva ritenersi confermata anche a mezzo di prova testimoniale, pur essendo stato sottoscritto dalle medesime parti, in pari data, un diverso contratto con previsione di un canone di Euro 300, poi registrato. La Corte territoriale riteneva che la scrittura contenente il canone di locazione più elevato costituisse principio di prova scritta integrativa delle prove testimoniali ai sensi dell’art. 2724 n. 1 c.c. e che, conseguentemente, la pattuizione del canone minore, di cui al contratto registrato, doveva intendersi simulata con la risoluzione per inadempimento del conduttore che per lungo tempo aveva pagato il solo canone minore. La Corte d’Appello condannava altresì il F. al pagamento della somma di Euro 42.500 a titolo di differenze di canoni insoluti.

Avverso la suddetta sentenza il sig. F.P. ha proposto ricorso per cassazione con un unico mezzo – violazione dell’art. 1417 c.c., e artt. 2722 e 2724 c.c.. Ha resistito la sig.ra D.L.M. con controricorso illustrato da memoria.

In esito all’udienza del 2 dicembre 2016 con ordinanza interlocutoria, depositata il 2/2/2017, questo Collegio richiamando la pronuncia di Sezioni Unite 12/12/2014 n. 26242 in tema di rilievo di ufficio di una causa di nullità negoziale, pure se di natura speciale o di “protezione”, nonchè la pronuncia, sempre a Sezioni Unite del 17/9/2015 n. 18213 in materia di nullità della pattuizione volta a determinare un importo di canone superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato, ha fissato ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 3, alle parti ed al P.G. il termine di giorni 60, decorrente dalla comunicazione dell’ordinanza, per il deposito di osservazioni sulla questione sollevata d’ufficio, riservando all’esito la decisione; questa è stata assunta nei termini di seguito esposti nella camera di consiglio del 27 aprile del 2017, dopo il deposito nel termine di memoria a iniziativa della sola controricorrente.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Prima di ogni altra considerazione si osserva che nella memoria depositata ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 3, la parte controricorrente ha eccepito che, sulla validità del contratto di locazione recante il maggior canone, si è formato un giudicato, avendo il F. eccepito la nullità della scrittura per violazione della L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 346, e il Tribunale escluso tale nullità e non essendo stata la questione riproposta in appello.

L’eccezione trova riscontro nell’esame degli atti specificamente indicati nella memoria, cui il Collegio può senz’altro procedere, trattandosi di verificare il giudicato interno, atteso che, effettivamente, nella decisione di primo grado il Tribunale – premesso che “in materia di locazione di immobili urbani ad uso diverso, la pattuizione di un canone maggiore rispetto a quello dichiarato ai fini fiscali configura un’ipotesi di simulazione relativa ai sensi dell’art. 1414 c.c., comma 2” – ha segnatamente escluso che nella fattispecie ricorressero ipotesi di illeceità del contratto dissimulato “nè in relazione alla disciplina introdotta dalla L. n. 431 del 1998, art. 13, – che contempla la nullità della pattuizioni che solo nel corso del rapporto, prevedano un canone più elevato rispetto a quello originariamente pattuito per iscritto, secondo Cass. civ. 16089/03 – nè in relazione alla mancata registrazione del contratto stipulato in forma scritta, obbligo introdotto con una norma contenuta nella finanziaria 2005, successivamente al contratto per cui è processo”. Si tratta di affermazioni che non risultano poste in discussione in appello, essendosi il F. costituito senza neppure riproporre l’eccezione ai sensi dell’art. 346 c.p.c.. Da ciò consegue che, sulla questione della nullità, si è certamente formato un giudicato, sì che il ricorso deve essere deciso sul presupposto della piena validità ed efficacia della scrittura contenente il canone più elevato. L’unica questione dibattuta in grado di appello è stata, infatti, quella del preteso legittimo diniego della prova testimoniale, rifiutata dal Tribunale (sul presupposto del divieto ex art. 2722 c.c. e nel dubbio che “il secondo contratto abbia costituito un superamento di quanto pattuito nel primo documento non registrato”) ed ammessa, invece, dalla Corte d’Appello in presenza di un principio di prova scritta.

Con l’unico motivo di ricorso il F. ha censurato la violazione degli artt. 1417, 2722 e 2724 c.c., dal momento che il Giudice, per dare ingresso alla prova testimoniale della simulazione tra le parti, in deroga al divieto di cui all’art. 1417 c.c., non avrebbe verificato l’esistenza di una documentale semipiena rispetto al fatto da provare.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte tra il fatto documentato e quello oggetto di prova testimoniale deve esservi un nesso logico tale da far ritenere verosimile il secondo. Si veda sul punto Cass., 1, 22/3/1990 n. 2401 e Cass., 1; 3/6/2016 n. 11467: “In tema di simulazione del contratto, il principio di prova scritta che, ai sensi dell’art. 2724, n. 1, c.c. consente eccezionalmente la prova per testi (e, quindi, presuntiva) deve consistere in uno scritto, proveniente dalla persona contro la quale la domanda è diretta, diverso dalla scrittura le cui risultanze si intendono così sovvertire e contenente un qualche riferimento al patto che si deduce in contrasto con il documento, sicchè lo stesso non può desumersi dal medesimo atto impugnato per simulazione, non ricorrendo alcun riferimento o collegamento logico, in contrasto con il documento, tra il negozio asseritamente simulato e quello sottostante. La Corte d’Appello correttamente ritiene che tra i due documenti, quello simulato e quello dissimulato, vi fosse un collegamento testuale e logico. Si riporta il capo di sentenza che interessa: “Erroneamente il Tribunale ha escluso che il documento costituisse principio non univoco di prova scritta, in base al rilievo che non vi fosse un collegamento testuale tra i due documenti e che non vi fossero riscontri esterni alla pattuizione, rappresentati dalla prova scritta del pagamento del maggior canone. E’ evidente la petizione di principio di tale argomentazione, atteso che, da un lato, il richiamo espresso della scrittura al contratto registrato avrebbe conferito alla stessa, puramente e semplicemente, il valore di controdichiarazione, rendendo quindi superfluo il ricorso alla prova testimoniale e che, dall’altro lato, non occorrevano ulteriori riscontri scritti, in quanto la mera circostanza della contestualità della formazione e sottoscrizione da parte dei contraenti del documento indicante il diverso canone rappresentava di per sè solo quel principio di prova scritta idoneo a rendere verosimile l’accordo simulatorio, ossia appunto la pattuizione del diverso canone”.

Questa motivazione non è intaccata dalle avverse censure, che, al di là della formale enunciazione della violazione di legge, si risolvono in argomentazioni, in fatto, meramente alternative rispetto a quelle svolte dal giudice di appello in punto di inequivocabile collegamento logico e funzionale tra le due scritture e di accertamento del reale contenuto delle pattuizioni tra le parti.

In definitiva il ricorso merita di essere rigettato.

Le spese processuali, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 5.500,00, (di cui Euro 200,00, per esborsi), oltre accessori di legge e spese generali al 15%. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 2 dicembre 2016 e 27 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2017

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