Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13511 del 29/05/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 13511 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 17942-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente contro
GALANTI MARIA ADELE;
– intimata avverso la sentenza n. 47/15/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di MILANO del 25.1.2010, depositata il 13/05/2010;
udita .1a relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
17/04/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE
CARACCIOLO.

Data pubblicazione: 29/05/2013

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE

CENICCOLA.

Ric. 2011 n. 17942 sez. MT – ud. 17-04-2013
-2-

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

Osserva
La CTR di Milano ha accolto l’appello di Galanti Maria Adele -appello proposto
contro la sentenza n.224104/2007 della CTP di Pavia che aveva respinto il ricorso
della parte contribuente ed ha così annullato l’avviso di accertamento relativo ad IVA
per l’anno 2002 e fondato sull’assunto dell’omissione di operazioni imponibili oltre
che di erronea indicazione del titolo di imponibilità relativamente ad una sola fattura.
La predetta CTR ha motivato la decisione nel senso di ritenere che fosse anzitutto
infondata l’eccezione dell’Agenzia di difetto di mandato ad litem del difensore, atteso
che la dizione “in ogni fase e grado” abilita il difensore stesso a sottoscrivere il
ricorso in appello, in applicazione del disposto dell’art.83 cpc secondo cui la procura
si presume conferita solo per un grado salvo che non sia espressa una diversa volontà;
ed inoltre nel senso che —avendo l’ufficio basato l’accertamento sulla disparità tra il
numero delle bottiglie acquistate e quello delle bottiglie vendute, perciò considerando
vendute la metà delle bottiglie acquistate, senza esplicitare in alcun modo “le
modalità di determinazione della percentuale utilizzata”- l’Ufficio medesimo avrebbe
dovuto procedere ad un accertamento fisico dell’effettiva giacenza in magazzino,
cosa che non è stata fatta. Da ciò l’insufficienza degli elementi addotti dall’Ufficio
per motivare l’accertamento.
L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
La parte contribuente non si è difesa.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore- può essere
definito ai sensi dell’art.375 cpc.

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letti gli atti depositati

Con il primo motivo di ricorso (improntato alla violazione degli art.12, 18 e 53 del
D.Lgs.546/1992, in combinato disposto con l’ad.83 cpc) la parte ricorrente lamenta —
con riferimento al rigetto dell’eccezione di difetto di delega- che quest’ultima facesse
difetto dell’esplicito riferimento alla facoltà del patrocinatore di proporre
impugnazione, sicché aveva errato la CTR a rigettare detta eccezione, alla luce della

a proporre impugnazione si deve ritenere che il difensore non sia legittimato a
proporre appello.
Il motivo di impugnazione appare inammissibile per difetto di attinenza alle ragioni
della decisione, con la quale il giudice del merito ha accertato proprio che un esplicito
riferimento alla facoltà di proporre impugnazione fosse contenuto nel mandato ad
litem, così esercitando le prerogative del giudice del merito nell’ottica della
interpretazione degli atti di causa.
Con il secondo motivo di impugnazione (centrato sulla violazione dell’art.2697 cod
civ in combinato disposto con gli art.19 e 54 del DPR 633/1972) e con il terzo ed il
quarto motivo di impugnazione (centrati sul vizio di motivazione) la parte ricorrente
si duole sia dell’erronea applicazione della regola sul riparto dell’onere probatorio
(avendo l’Agenzia assolto al proprio onere in entrambi i gradi di giudizio consistente
—in tema di omissione di operazioni imponibili- nella indicazione di presunzioni
semplici con attribuzione al contribuente dell’onere di dedurre e provare i fatti
impeditivi, modificativi o estintivi) e si duole ancora dell’insufficiente motivazione
della sentenza per non avere questa considerato che l’Ufficio aveva debitamente
tenuto conto delle risultanze dei registri ICRF e per essere la sentenza inidonea a
chiarire quale sia stato il percorso logico sotteso alla statuizione ed in particolare a
chiarire le ragioni dell’affermata insussistenza dei presupposti del potere di rettifica.
Anche gli ora riassunti motivi appaiono inammissibilmente formulati.
Ed invero, con il primo di essi la parte ricorrente identifica la violazione di una norma
di legge di cui il giudicante non ha fatto utilizzo alcuno (e perciò il motivo difetta del
requisito dell’attinenza), non essendosi affatto avvalso delle regole sul riparto

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pronuncia di questa Corte n.20520/2006, secondo cui in assenza di esplicito mandato

dell’onere probatorio ma essendosi semplicemente limitato a considerare
insufficiente (ai fini dell’assolvimento dell’onere di identificazione degli argomenti
indiziari utili ai fini di generare l’effetto di inversione dell’onere probatorio a carico
della parte contribuente) il puro e semplice rilievo della “disparità esistente tra il
numero delle bottiglie acquistate e quello delle bottiglie vendute” e perciò

principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità richiamata dalla parte ricorrente
(Cass. 29396/2008; Cass. 21953/2007) ed in cui si afferma che è onere del
contribuente “dimostrare il bonum della propria posizione fiscale contestata
dall’Ufficio”.
Con il terzo di detti motivi, poi, la parte ricorrente identifica (ai fini del prospettato
vizio di motivazione) un fatto non decisivo (e cioè l’omesso esame dei registri ICRF,
che il giudicante identifica come mero elemento indiziario di cui l’Ufficio avrebbe
potuto avvalersi, e del quale peraltro la odierna ricorrente non giustifica affatto di
essersi effettivamente avvalsa); nel mentre con il quarto motivo non identifica alcun
fatto controverso e decisivo ma si limita ad una sterile critica nei confronti della parte
motiva della sentenza impugnata (di fatto domandando a questa Corte di tornare ad
esprimersi sulle valutazioni riservate al giudice di merito), la quale sentenza non
risulta affatto inidonea ad evidenziare il percorso logico seguito dal giudicante ma
anzi lo illustra del tutto compiutamente, nei termini dianzi riassunti.
Si propone pertanto la decisione in camera di consiglio per difetto di ammissibilità
del ricorso.
Roma, 20 ottobre 2012

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato;

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arrestandosi prima —nel procedimento logico- di pervenire all’applicazione dei

che le spese di lite non necessitano di regolazione, atteso che la parte vittoriosa
non si è costituita.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma il 17 aprile 2013.

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