Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13511 del 20/05/2019

Cassazione civile sez. II, 20/05/2019, (ud. 12/02/2019, dep. 20/05/2019), n.13511

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

(ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 5 e art. 380-bis.1 c.p.c.).

sul ricorso (iscritto al N. R.G. 17625/’15) proposto da:

N.A.G. (C.F.: (OMISSIS)), in proprio e nella qualità

di procuratrice generale del coerede G.L.A.,

G.P.F. (C.F.: (OMISSIS)) e G.G.E.S.

(C.F.: (OMISSIS)), il secondo rappresentato e difeso da se stesso ai

sensi dell’art. 86 c.p.c. e gli altri due rappresentati e difesi

dallo stesso Avv. GIUGGIOLI PIER FILIPPO in virtù di procura

speciale apposta a margine del ricorso ed elettivamente domiciliati

presso lo studio dello stesso, in Roma, v. Bruno Buozzi, n. 99;

– ricorrenti –

contro

D.P. (C.F.: (OMISSIS)), rappresentata e difesa, in virtù

di procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv. Orazio

Papale ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv.

Luciano Caruso, in Roma, Viale delle Milizie, n. 34;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 1947/2015,

depositata il 6 maggio 2015 (notificata il 13 maggio 2015).

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Con sentenza n. 11624/2013 il Tribunale di Milano rigettava l’opposizione formulata da D.P. avverso il decreto ingiuntivo emesso su istanza dell’avv. G.P. per il riconoscimento dell’importo di Euro 10.695,59 (oltre interessi) a titolo di compenso per la sua attività professionale svolta nell’interesse dell’opponente in una causa (definita con sentenza n. 3176/2011 del Tribunale di Milano) in cui erano state proposte sia le contestazioni dell’avversa domanda che la domanda riconvenzionale di restituzione di somme indebitamente percepite e di risarcimento danni.

Decidendo sul gravame formulato dalla D. e nella sopravvenuta costituzione degli eredi dell’avv. G.P. (deceduto nelle more del giudizio di appello), la Corte di appello di Milano, con sentenza n. 1947/2015 emanata ai sensi dell’art. 281-sexies c.p.c., accoglieva l’appello e revocava l’opposto decreto ingiuntivo, riconoscendo, in favore degli appellati nella predetta qualità e per l’attività professionale eseguita dal de cuius in senso riduttivo rispetto a quanto richiesto con il ricorso ex art. 633 c.p.c., i seguenti importi: Euro 2.820,00 (in luogo di quella richiesta per Euro 4.690,00) a titolo di onorari; Euro 1.583,34 (in sostituzione di Euro 2.513,25) per diritti di avvocato; Euro 550,41 (in luogo di Euro 900,41) per rimborso forfettario, oltre spese, iva ed anticipazioni; inoltre, condannava gli appellati, in solido, a restituire all’appellante quanto pagato a titolo di spese legali del procedimento monitorio e del giudizio di primo grado, oltre all’importo pagato in eccesso rispetto a quello riconosciuto all’esito del giudizio di secondo grado; condannava, infine, gli stessi appellati, sempre in solido, al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.

A fondamento dell’adottata pronuncia la Corte territoriale, sul presupposto che il conferimento del mandato e l’attività professionale dell’avv. G.P. non erano contestati, rideterminava il quantum dovuto per l’esercizio della stessa nelle predette misure per ogni singola voce, avuto riguardo alle ritenute effettive singole attività svolte ed ai parametri tariffari ravvisati come in concreto applicabili.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Avverso la suddetta sentenza di secondo grado hanno congiuntamente proposto ricorso per cassazione, riferito a sei motivi, i suddetti appellati, al quale ha resistito con controricorso l’intimata D.P.. La difesa di quest’ultima ha anche depositato memoria ponendo riferimento all’art. 378 c.p.c., anzichè all’art. 380-bis.1. c.p.c. (il cui procedimento è stato, invero, applicato nel caso di specie), e – in relazione a quest’ultima norma – va affermato che il relativo deposito è avvenuto tardivamente poichè effettuato il 6 febbraio 2019 e, quindi, oltre il termine di dieci giorni prima dell’adunanza camerale fissata per il 12 febbraio successivo (come prescritto dal citato art. 380-bis.1. codice di rito civile).

1. Con la prima censura i ricorrenti hanno dedotto – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 nonchè in ordine all’art. 132 c.p.c., n. 4, – la violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 14 c.p.c., del D.M. 8 aprile 2004, n. 127, art. 6, commi 1 e 2 e del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 60.

2. Con la seconda doglianza i ricorrenti hanno denunciato – in ordine all’art. 360 c.p.c. (senza alcun richiamo del numero di riferimento di detto articolo) la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., anche in relazione agli artt. 645e 653 c.p.c., avuto riguardo alla regolazione delle spese processuali del giudizio di primo grado.

3. Con il terzo motivo i ricorrenti hanno prospettato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in punto regolamentazione delle spese del giudizio di secondo grado.

4. Con la quarta censura i ricorrenti hanno dedotto – con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., comma 6, dell’art. 1224 c.c. e dell’art. 112 c.p.c..

5. Con il quinto motivo i ricorrenti hanno denunciato – sempre con riguardo all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione e falsa applicazione del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 40, comma 1 ter, come modificato dal D.L. 28 giugno 2013, n. 76, art. 11, comma 1, lett. a), conv., con modif., dalla L. 9 agosto 2013, n. 99 e dell’art. 111 Cost., comma 6.

6. Con il sesto ed ultimo motivo i ricorrenti hanno dedotto – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., nonchè la violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 in punto restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado.

7. Rileva il collegio che il primo motivo è infondato perchè, ai fini dell’individuazione dello scaglione applicabile della tariffa forense nella causa intrapresa dall’avvocato nei confronti del proprio cliente, si deve aver riguardo al “decisum” della causa, con la specificazione che, in caso di proposizione di una domanda principale ed una riconvenzionale, è necessario porre riferimento – per l’applicazione del suddetto criterio – a quella di valore più elevato (in tal senso è pacifica la giurisprudenza di questa Corte: cfr. Cass. n. 10758/2008, Cass. n. 3996/2010, Cass. n. 226/2011 e, da ultimo, Cass. n. 14691/2015).

Da ciò consegue che, nella fattispecie in questione, era la domanda riconvenzionale riconducibile al valore di Euro 37.000,00 a dover essere considerata quella di valore più elevato e, poichè essa fu accolta parzialmente nel limite di Euro 6.583,62, i principi giuridici affermati dalla Corte di appello fondati sul “decisum” riferito alla domanda riconvenzionale – sono da ritenersi corretti, ragion per cui si profila esatta l’applicazione dello scaglione compreso tra Euro 5.200,01 ed Euro 25.900,00.

Pertanto, applicate le voci della predetta fascia della tabella professionale, ne discende l’esattezza delle singole spettanze come riconosciute e computate nell’impugnata sentenza (le quali, peraltro, non costituiscono oggetto degli altri motivi con riguardo alla determinazione degli onorari e dei diritti).

8. Ritiene il collegio che sono, invece, fondati il secondo e terzo motivo, esaminabili congiuntamente siccome all’evidenza connessi, riguardando, rispettivamente, la regolazione delle spese del giudizio di primo e quella delle spese del giudizio di appello.

Infatti – premesso che l’opposizione a decreto ingiuntivo era stata rigettata in primo grado ed accolta, per quanto di ragione all’esito del giudizio di appello, con conseguente revoca del provvedimento monitorio ed il contestuale riconoscimento della pretesa creditoria dell’avv. G. in una misura più ridotta rispetto a quella richiesta con il ricorso monitorio – nella fattispecie avrebbe dovuto trovare applicazione il principio generale secondo cui il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l’onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell’esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all’esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole (v., ad es., Cass. n. 19880/2011 e Cass. n. 6369/2013).

Senonchè, nel caso in esame, non si sarebbe potuto affermare che l’appellato (già ingiungente-opposto in primo grado ed attore in via sostanziale) fosse risultato, all’esito del giudizio di appello, totalmente soccombente poichè la sua pretesa creditoria era stata, comunque, in parte ritenuta fondata, onde non si sarebbe potuto applicare de plano nei suoi riguardi (come, invece, ha erroneamente fatto la Corte milanese) il principio riconducibile alla totale soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c., per effetto, appunto, della parziale vittoria comunque conseguita dall’appellato (e con corrispondente sua parziale soccombenza), a cui sono subentrati gli eredi, con riguardo all’oggetto complessivo della domanda dedotta in giudizio e alla sua definizione finale.

Deve, quindi, trovare applicazione in proposito il principio di diritto – al quale dovrà uniformarsi il giudice di rinvio – secondo cui, in materia di liquidazione delle spese giudiziali una volta conclusosi il giudizio di appello, il criterio di individuazione della soccombenza, sulla base del quale va effettuata la statuizione sulle spese, deve essere unitario e globale, con la conseguenza che, sulla scorta di tale criterio ed in relazione all’esito finale della controversia, il giudice – ove una delle parti non sia risultata totalmente soccombente – deve individuare la parte parzialmente soccombente e quella, per converso, parzialmente vincitrice, e, per l’effetto, regolare il riparto delle spese giudiziali, ma non può giammai condannare (come illegittimamente deciso nel giudizio di cui trattasi) una delle parti, che sia risultata parzialmente vittoriosa all’esito del giudizio di secondo grado, al pagamento totale delle spese in applicazione del principio della soccombenza (cfr., ad es., Cass. n. 15483/2008 e, da ultimo, Cass. n. 1572/2018 e Cass. n. 26918/2018).

9. Anche la quarta censura è da ritenersi fondata.

Deve, invero, osservarsi che, costituendosi nel giudizio di opposizione in primo grado (v., sul punto, quanto riportato a pag. 11 del ricorso, così ottemperandosi al requisito della sua specificità), l’avv. G.P. aveva richiesto che, sulla somma che fosse risultata dovuta in suo favore, venissero riconosciuti gli interessi maturati e maturandi al saggio legale. A fronte di tale richiesta (riconosciuta fondata in primo grado per effetto del rigetto dell’opposizione a decreto ingiuntivo), la Corte di appello non ha emesso alcuna pronuncia (non risultando nè dalla motivazione dell’impugnata sentenza nè dal suo dispositivo), così incorrendo nella dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c..

10. Pure il quinto motivo è meritevole di accoglimento, avendo la Corte di appello, nell’impugnata sentenza, riconosciuto sulla misura del compenso spettante al professionista (e, per esso, ai suoi eredi costituitisi in corso di giudizio per effetto del suo sopravvenuto decesso), l’importo dell’I.v.a. applicabile nell’ordine del 20%, anzichè del 22%, applicabile “ratione temporis” per effetto della corretta applicazione del complesso normativo di cui è stata denunciata la violazione.

11. Anche il sesto motivo si prospetta fondato poichè, in effetti, non risulta che fosse stata proposta la relativa domanda restitutoria con l’atto di appello (per quanto emerge dalle conclusioni della difesa della D. riportate a pag. 20 del controricorso), ragion per cui la Corte di appello (senza nemmeno accertare se, quale conseguenza della provvisoria esecutività della sentenza di primo. grado, la D. avesse effettivamente corrisposto in parte o per intero quanto era stata condannata a pagare) è incorsa nella violazione dedotta con la censura in questione.

12. In definitiva, alla stregua delle complessive argomentazioni che precedono, va respinto il primo motivo di ricorso e devono, invece, essere accolti tutti gli altri, con la conseguente cassazione dell’impugnata sentenza ed il rinvio della causa ad altra Sezione della Corte di appello di Milano, che, oltre a conformarsi all’enunciato principio di diritto (con specifico riferimento all’accoglimento del secondo e terzo motivo), provvederà a regolare anche le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo del ricorso ed accoglie tutti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra Sezione della Corte di appello di Milano.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2 Sezione civile, il 12 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2019

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