Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13511 del 03/06/2010

Cassazione civile sez. I, 03/06/2010, (ud. 20/01/2010, dep. 03/06/2010), n.13511

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

C.A.;

– intimato –

avverso il decreto n. Reg. Voi. 586/06 della CORTE D’APPELLO di

BOLOGNA, dell’1/12/06, depositato il 31/01/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. DIDONE Antonio;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. UMBERTO APICE.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1. La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e’ del seguente tenore: “La Corte d’appello di Bologna, con decreto in data 31 gennaio 2007, in parziale accoglimento del reclamo proposto dal Ministero degli affari esteri ed in riforma della pronuncia del Tribunale di Modena, ha rigettato il ricorso per ricongiungimento familiare proposto dal cittadino extracomunitario C.A., dichiarando compensate tra le parti le spese relative al giudizio di reclamo.

Ricorre per Cassazione il Ministero, con atto notificato il 25 gennaio 2008, sulla base di un motivo, dolendosi del fatto che la Corte d’appello, accogliendo solo parzialmente il reclamo, abbia confermato la pronuncia di prime cure nella parte in cui condannava il Ministero al pagamento delle spese del giudizio in favore del ricorrente, con distrazione per il difensore antistatario.

L’intimato non ha resistito con controricorso.

OSSERVA:

L’unico mezzo appare manifestamente fondato, giacche’ il giudice del reclamo, allorche’ riforma in tutto o in parte il decreto impugnato, deve procedere, anche d’ufficio, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, dato che l’onere di essa va attribuito e ripartito tenendo presente l’esito complessivo della lite (Cass., sez. lav., 4 aprile 2006, n. 7846).

Pertanto, il ricorso puo’ essere trattato in camera di consiglio, ricorrendone i presupposti di legge”.

2.- Il Collegio condivide le conclusioni della relazione e le argomentazioni che le sorreggono e che conducono all’accoglimento del ricorso.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte puo’ decidere nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c. eliminando la condanna dell’Amministrazione alle spese del giudizio di primo grado, stante l’accoglimento del reclamo e la mancata costituzione dell’Amministrazione dinanzi al Tribunale.

Le spese processuali del giudizio di legittimita’ vanno poste a carico dell’intimato.

PQM

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato limitatamente alla pronuncia sulle spese e, decidendo nel merito, elimina la condanna dell’Amministrazione ricorrente al pagamento delle spese processuali di primo grado. Condanna l’intimato a rimborsare all’Amministrazione ricorrente le spese del giudizio di legittimita’ che liquida in complessivi Euro 900,00 oltre le spese prenotate a debito.

Cosi’ deciso in Roma, il 20 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2010

 

 

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