Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13510 del 20/06/2011
Cassazione civile sez. VI, 20/06/2011, (ud. 28/04/2011, dep. 20/06/2011), n.13510
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –
Dott. RORDORF Renato – Consigliere –
Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI
FIRENZE, in persona del Sostituto;
– ricorrente –
contro
M.A. O M.A., M.L.;
– intimati –
avverso il decreto n. R.G. 100133/09 della Corte D’APPELLO di FIRENZE
del 9/12/09, depositato il 14/12/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
28/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;
è presente il P.G. in persona del Dott. ZENO Immacolata.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte d’appello di Firenze con provvedimento del 14/12/2009, ha autorizzato la permanenza in Italia dei genitori di due minori di nazionalità (OMISSIS), M.L. e M.A. (o M.) che avevano reclamato il provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Firenze del 28/07/2009, di rigetto dell’istanza ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31.
Ricorre per cassazione il P.G. di Firenze.
Non hanno svolto attività difensiva i reclamanti.
Lamenta il ricorrente che la Corte di merito non abbia tenuto conto dei precedenti penali del M. nè abbia valutato l’esistenza di gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore.
Questa Corte, a sezioni unite,(Cass. S.U. 21799/10) ha precisato che i gravi motivi non assumono necessariamente il carattere di eccezionalità, ma vanno valutati in relazione alla fattispecie concreta.
Va pertanto accolto il ricorso e cassato il provvedimento impugnato con rinvio alla Corte di Appello di Firenze, in diversa composizione, che dovrà valutare tanto i precedenti penali del genitore quanto i gravi motivi che potrebbero giustificare la permanenza dei genitori stessi in Italia, e pure si pronuncerà sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
LA CORTE accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato con rinvio alla Corte di Appello di Firenze, in diversa composizione, che pure si pronuncerà sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 28 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2011