Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13510 del 20/05/2019

Cassazione civile sez. II, 20/05/2019, (ud. 06/02/2019, dep. 20/05/2019), n.13510

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Anotonino – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12028/2015 proposto da:

C.A., (in proprio e nella qualità di erede universale di

Z.M.R.) rappresentato e difeso dall’Avvocato LUIGI

GIULIANO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv.

Antonio Giuliano, in ROMA, VIA CONCA d’ORO 221;

– ricorrente –

contro

Z.C., rappresentato e difeso dall’Avvocato FIORE PAGNOZZI ed

elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Concetta Diglio

in ROMA, VIA PAOLO EMILIO 7;

– controricorrente –

e contro

C.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1141/2014 della CORTE d’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 13/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

6/02/2019 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE Alessandro, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avv. GIOVANNI PROCACCINI, per delega dell’Avv. Luigi Giuiano,

per il ricorrente, che ha concluso, come in atti, per l’accoglimento

del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato in data 5/6.11.2003 Z.M.R. – premesso di essere comproprietaria per successione ereditaria, insieme al germano Z.C., di un fondo sito in (OMISSIS), riportato in Catasto al Foglio (OMISSIS), particelle (OMISSIS); e che Z.C., senza il suo consenso, con contratto in data 1.3.2000, lo aveva concesso in locazione a C.S., per la durata di anni 80 dietro la corresponsione anticipata dell’intero canone di Euro 22.500,00, contestualmente riconoscendo al conduttore anche il diritto di realizzarvi opere edilizie, senza obbligo di indennizzo alla scadenza della locazione – conveniva innanzi al Tribunale di Benevento Z.C. e C.S. per sentir dichiarare la nullità e/o l’inopponibilità a lei del richiamato contratto, in quanto dissimulante una compravendita e, in ogni caso, perchè stipulato senza il suo consenso e in difetto della forma scritta richiesta ad substantiam dall’art. 1350 c.c..

Si costituiva in giudizio Z.C., il quale eccepiva che, con scrittura privata in data 24.3.2002, che produceva, l’attrice aveva rinunciato ai diritti ereditari che le spettavano sui beni caduti nella successione della defunta madre, L.F.. In ogni caso contestava che il contratto dissimulasse una compravendita.

Si costituiva altresì C.S., che eccepiva la competenza della sezione agraria; e nel merito, deduceva l’insussistenza della simulazione e la validità della locazione.

Instauratosi il contraddittorio, la Z. proponeva querela di falso civile, ai sensi dell’art. 221 c.p.c., avverso la scrittura privata del 24.3.2002, prodotta in originale e, in conseguenza del suo smarrimento, nuovamente prodotta in copia, all’uopo deducendo che essa fosse falsa nel contenuto e apocrifa nella sottoscrizione.

Intervenuto il P.M. e ammessa la querela di falso, sospeso il giudizio principale, veniva istruito il giudizio incidentale, mediante l’espletamento di prova orale e di C.T.U..

Interveniva in giudizio anche C.A., figlio di Z.M.R., precisando che nelle more, mediante atto per notaio Cu. del 28.12.2005, aveva acquistato una quota della proprietà sul fondo in oggetto. Aderiva alla domanda proposta dall’attrice.

Espletata nuova C.T.U., affidata a un diverso esperto, acquisita documentazione e precisate le conclusioni, con sentenza n. 1206/2007 del 28.8.2007, il Tribunale di Benevento accoglieva la querela e dichiarava la falsità della scrittura privata del 24.3.2002, in quanto recava nel testo una grafia e una firma a nome ” Z.M.R.” non provenienti dalla mano dell’attrice.

Avverso detta sentenza proponeva appello Z.C., con due motivi; resistevano Z.M.R. e C.A., mentre C.S. rimaneva contumace.

Espletata nuova C.T.U., affidata a esperto diverso da quelli nominati dal Tribunale, con sentenza n. 1141/2014, depositata in data 13.3.2014, la Corte d’Appello di Napoli rigettava l’appello, rimettendo al definitivo il regolamento delle spese.

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione C.A., in proprio e nella qualità di erede universale di Z.M.R., deceduta in data (OMISSIS), sulla base di un motivo; resiste Z.C. con controricorso; l’intimato C.S. non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con l’unico motivo, il ricorrente lamenta la “Violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, in quanto la Corte di merito ha errato nell’affermare che il regolamento delle spese relative al grado di appello del giudizio incidentale andassero rimesse alla liquidazione del Giudice della causa principale, essendo tale statuizione imposta dall’analoga pronuncia contenuta nella sentenza di primo grado e considerata la necessità di una determinazione unitaria. La Corte d’appello ha emesso la pronuncia sulle spese muovendo dal falso presupposto che il giudizio principale fosse stato sospeso per effetto della proposizione della querela di falso e dell’instaurazione del conseguente giudizio. Al contrario, il giudizio principale si era concluso con la sentenza della Corte d’Appello di Napoli – Sezione Agraria, n. 4069/2013 (depositata in data 27.11.2013, anteriore alla data di pubblicazione della sentenza oggetto del presente ricorso, avvenuta in data 13.3.2014), con la quale la Corte d’appello ha ritenuto inammissibili gli appelli proposti da Z.M.R. e C.A. avverso la sentenza n. 998/2010 del Tribunale di Benevento, che aveva dichiarato improcedibile il ricorso per riassunzione innanzi alle Sezioni Specializzate Agrarie e compensato le spese di lite.

2. – Il motivo è fondato.

2.1. – La Corte di merito ha erroneamente affermato che “il regolamento delle spese relative a questo grado di appello del giudizio incidentale vanno rimesse alla liquidazione del giudice della causa principale (Tribunale di Benevento), tale statuizione essendo imposta dalla analoga pronuncia contenuta nella sentenza di primo grado e considerata la necessità di una determinazione unitaria, volta anche a prevenire non improbabili contraddittorietà di decisioni” (v. sentenza impugnata, pag. 5).

Invero, questa Corte, quanto alla natura della sentenza che definisce la querela di falso, ancorchè proposta in via incidentale, ha costantemente ribadito la specificità del giudizio in questione, pervenendo alla conclusione che la sentenza de qua abbia sempre natura definitiva, sebbene il giudizio, nel quale l’accertamento di falso si innesta, sia destinato a proseguire (Cass. n. 7243 del 2017, che richiama Cass. n. 2988 del 1976, la quale ha affermato che esaurendosi la rilevanza del carattere incidentale della querela di falso nella fase della sua ammissibilità, ed assumendo, quindi, il relativo procedimento natura formalmente autonoma ed indipendente rispetto al giudizio principale, anche sotto il profilo della competenza, è da escludere che la sentenza emanata nel procedimento incidentale di falso, costituisca pronunzia non definitiva emessa nel giudizio principale; nonchè richiama anche Cass. n. 12399 del 2007, per la quale la sentenza che decide sulla querela di falso non è una sentenza parziale, cioè non definitiva, ma rappresenta l’epilogo di un procedimento che – pur se attivato in via incidentale – è comunque autonomo ed ha per oggetto l’accertamento della falsità o meno di un atto avente fede privilegiata).

E, pertanto, questa Corte ha affermato che il giudice che chiude davanti a sè il procedimento di querela di falso in via incidentale (che, in ragione della competenza del tribunale collegiale, non ha avuto luogo nell’ambito del procedimento in cui la controversia sul falso sia insorta), deve senza dubbio liquidare le spese giudiziali relative allo svolgimento del procedimento incidentale medesimo (così, Cass. n. 15642 del 2017, secondo cui è sufficiente osservare che il procedimento incidentale di querela di falso è un procedimento che, nonostante la sua insorgenza nell’ambito di altro giudizio, nel quale emerge la controversia di falso, assume in quel caso una sua autonomia di trattazione, che sfocia in una decisione, impugnabile nei modi ordinari, cioè come sentenza di primo grado, e ciò anche allorquando la querela incidentale venga proposta in appello: v. anche Cass. n. 14153 del 2014). Tanto giustifica che, nella logica dell’art. 91 c.p.c., il giudice che decide la querela si trovi in tal caso nella condizione di “chiudere il relativo procedimento”, supposta come giustificativa del dovere di provvedere sulle spese giudiziali relative (Cass. n. Cass. n. 15642 del 2017, cit.).

2.2. – Tali essendo i consolidati principi di legittimità, perdono di significato le difese del controricorrente, in quanto svolte senza considerare la evidenziata autonomia del procedimento incidentale di querela di falso, rispetto al giudizio principale.

3. – Il motivo di ricorso va pertanto accolto; e conseguentemente va cassata la sentenza impugnata, con rinvio della causa ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli, affinchè la stessa decida anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il motivo di ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, nei sensi di cui in motivazione, alla Corte d’appello di Napoli, altra sezione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 6 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2019

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