Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13510 del 18/05/2021

Cassazione civile sez. I, 18/05/2021, (ud. 10/02/2021, dep. 18/05/2021), n.13510

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4366/2014 proposto da:

Prisma SPV S.r.l., (cessionaria di Unicredit S.p.a.), e per essa la

sua mandataria doValue S.p.a., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Po n. 10, presso

lo studio dell’avvocato De Simone Maria Rosaria, che la rappresenta

e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione

cessionaria del credito e nuovo difensore;

– ricorrente interventrice –

contro

Fallimento (OMISSIS) S.a.s. nonchè del socio accomandatario

T.G.;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, del 08/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/02/2021 dal Cons. Dott. Paola Vella.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Giudice delegato al Fallimento (OMISSIS) S.a.s. e del socio accomandatario T.G. (n. 104 del 2008), disattendendo il parere favorevole del curatore (che aveva concluso per l’ammissione “in via privilegiata con il rango ipotecario”), ha negato l’ammissione del credito di Euro 237.973,65 – oltre interessi ex art. 2855 c.c. e L. Fall., art. 54 – insinuato da Unicredit S.p.a. in forza del mutuo ipotecario concesso al socio accomandatario e alla di lui moglie, per difetto di prova (con data certa) dell’erogazione della somma.

1.1. Il Tribunale di Napoli, accogliendo parzialmente l’opposizione allo stato passivo proposta da Unicredit, ha ammesso il credito, in via chirografaria, al passivo del fallimento del socio accomandatario.

1.2. Avverso detta decisione la ricorrente società Prisma SPV S.r.l., intervenuta ex art. 111 c.p.c., quale cessionaria di Unicredit S.p.a., ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo. Il Fallimento intimato non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. La ricorrente denuncia violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 183 c.p.c., comma 4, nonchè omesso ed erroneo esame delle prove” e “omesso esame di un fatto decisivo della controversia” (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3), 4) e 5)), segnalando l’errore compiuto dal Tribunale nel ritenere che l’immobile sul quale è stata iscritta ipoteca a garanzia del mutuo erogato dalla Banca fosse di proprietà non già del fallito T.G., bensì di un terzo (datore di ipoteca), donde l’ammissione del credito al chirografo, senza nemmeno provocare il contraddittorio sulla questione della titolarità del bene, mai contestata dal curatore e rilevata d’ufficio.

3. Il ricorso merita accoglimento poichè la motivazione del giudice a quo appare, sulla questione segnalata, del tutto incomprensibile.

3.1. Invero, dopo aver ritenuto sufficientemente documentato il credito derivante da “saldo impagato del mutuo”, il tribunale dapprima ha affermato che “la domanda della ricorrente va pertanto accolta così come proposta, compresi gli interessi convenzionali così come richiesti ai sensi dell’art. 2855 c.c., nonchè quelli al tasso legale successivi L. Fall., ex art. 54”, e subito dopo ha disposto l’ammissione al passivo fallimentare della sola sorte del credito e solo “in via chirografaria, non essendo assistito da ipoteca riferita a beni immobili del fallito bensì di terzi datori”.

3.2. A tale determinazione il tribunale risulta pervenuto sull’assunto che al contratto di mutuo fondiario del 20/11/2005 (rectius 29/11/2005) rep. 99740, racc. 25525 – risulterebbe “chiaramente la partecipazione all’atto della sig.ra P.E. (…) nella qualità di terza datrice di ipoteca sull’immobile di sua proprietà in (OMISSIS)”. Viceversa, parte ricorrente ha allegato e documentato che in realtà l’immobile era stato acquistato dal T. con contratto di compravendita intervenuto lo stesso giorno del mutuo (29/11/2005), con stesso rep. (n. (OMISSIS)) e racc. immediatamente successiva (n. (OMISSIS)).

4. Il decreto impugnato va quindi cassato con rinvio per nuovo esame della domanda, oltre che per la statuizione sulle spese.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021

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