Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13510 del 02/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 02/07/2020, (ud. 28/01/2020, dep. 02/07/2020), n.13510

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15799/2016 proposto da:

Studio Associato Stomatologico Novate dei dottori A.G. e

S.E.M.G., rappresentati e difesi dall’avv.

Massimo Di Marco del foro di Como ed elettivamente domiciliati in

Roma, Viale Angelico, n. 103, presso lo studio dell’Avv. Davide

Ciccarone;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore,

rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,

presso i cui uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n.

12;

– resistente –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia n. 191/42/2016, pronunciata il 2.12.2015 e depositata il

18.1.2016;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28 gennaio 2020 dal Consigliere Giuseppe Saieva.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Lo Studio Associato Stomatologico Novate dei dottori A.G. e S.E.M.G. Con atto notificato in data 13.6.2016 ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 191/42/2016, pronunciata il 2.12.2015 e depositata il 18.1.2016, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato il ricorso proposto dalla stessa avverso un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate aveva rettificato gli imponibili dichiarati per il 2008 all’esito degli accertamenti sui conti bancari riferibili alla società ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32.

2. L’Agenzia delle Entrate è costituita in giudizio con controricorso.

3. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 28.1.2020, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e dell’art. 380 bis 1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. In data 20/11/19 a ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso;

2. La rinunzia al ricorso per cassazione ha carattere meramente recettizio, in quanto ai sensi dell’art. 390 c.p.c. esige che essa sia notificata alle parti costituite o comunicata ai loro avvocati che vi appongono il visto (cfr. Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass. 31 gennaio 2013, n. 2259), mentre non richiede l’accettazione della controparte per essere produttiva di effetti processuali (Cass. 23 dicembre 2005, n. 28675; Cass. 15 ottobre 2009, n. 21894; Cass. 5 maggio 2011, n. 9857; Cass. 26 febbraio 2015, n. 3971).

3. Nella specie avendo parte ricorrente provveduto alla notifica alla controparte ex art. 390 u.c. cit., va dichiarata l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte, dichiara l’estinzione del giudizio. Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 28 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2020

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