Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13510 del 01/07/2016

Cassazione civile sez. lav., 01/07/2016, (ud. 16/03/2016, dep. 01/07/2016), n.13510

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VENUTI Pietro – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. PATTI Piergiovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27732/2014 proposto da:

B.G., C.F. (OMISSIS), + ALTRI OMESSI

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA POILBIO 15, presso lo studio

dell’avvocato MARIO LEPORE, rappresentati e difesi dall’avvocato

ANTONIO GIUSEPPE MAZZOTTA, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

(OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 4575/2012 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, depositata il 22/03/2012 r.g.n 19R54/08;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/03/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I ricorrenti di cui in epigrafe, tutti medici specializzandi negli anni accademici antecedenti al 1991/1992, ricorrono ex art. 391 bis c.p.c., per ottenere la correzione di errore materiale della sentenza n. 4575/12 di questa Corte Suprema che, accogliendone il ricorso proposto contro il Ministero dell’Università e della Ricerca, ha cassato con rinvio la sentenza n. 208/08 della Corte d’appello di L’Aquila che aveva loro negato per intervenuta prescrizione il diritto di percepire i compensi indennitari previsti dalla normativa comunitaria per l’attività svolta come medici specializzandi.

L’errore materiale segnalato consiste nell’omessa indicazione dei loro nominativi nell’intestazione della citata sentenza n. 4575/12.

A tal fine allegano documentazione circa l’identità di tutte le parti ricorrenti nel giudizio definito con la corrigenda sentenza e la manifestazione della persistenza dell’interesse alla trattazione del procedimento, alla stregua della L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 26, poi abrogato dal D.L. n. 212 del 2011, convertito, con modificazioni, in L. n. 10 del 2012.

Il Ministero non ha svolto attività difensiva.

Inizialmente attivato il procedimento in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a seguito di relazione a norma dell’art. 380 bis c.p.c., il Collegio ha poi rimesso la decisione del ricorso alla pubblica udienza, considerato il contrasto giurisprudenziale tra l’indirizzo interpretativo che propende per l’estensione, al procedimento di correzione, della procura speciale conferita per il ricorso per cassazione – di cui si è avvalso il difensore degli odierni ricorrenti – e quello che, invece, afferma la necessità di nuova apposita procura speciale.

I ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Preliminarmente deve darsi atto che per tutti gli odierni ricorrenti (vale a dire B.G., + ALTRI OMESSI ) risultano in atti le dichiarazioni, debitamente autenticate, di persistenza dell’interesse al ricorso ai sensi del cit. art. 26 (norma applicabile ratione temporis).

Nondimeno, poichè la dichiarazione di persistenza dell’interesse al ricorso ex art. 26 cit., ancorchè sottoscritta dalla parte e autenticata dal difensore, non potrebbe ratificare retroattivamente l’operato dell’avvocato sprovvisto di procura speciale ai sensi dell’art. 365 c.p.c. (cfr., per tutte, Cass. n. 9464/12), ci si deve domandare se per l’attivazione del procedimento di correzione di errore materiale basti la procura a suo tempo già conferita per il ricorso per cassazione – di cui si è avvalso il difensore degli odierni ricorrenti – oppure sia necessario il rilascio di nuova apposita procura.

Ritiene il Collegio di dover condividere l’orientamento di questa S.C. (v. sentenze nn. 730/2015, 19228/2006, 13083/2005 e 30/1995) che nega la necessità, per il difensore che proponga il ricorso per correzione di errore materiale, di munirsi di nuova autonoma procura rispetto a quella che l’ha abilitato alla proposizione del ricorso per cassazione deciso dalla corrigenda sentenza.

Il contrario indirizzo (espresso dalle sentenze n. 16224/15, n. 18343/05 e n. 6198/05) muove dal rilievo che l’unificazione della disciplina relativa al procedimento per la revocazione delle sentenze di questa S.C. con quella relativa alla correzione degli errori materiali contenuti nelle medesime sentenze importa che anche il ricorso per correzione di errore materiale, così come quello per revocazione, debba essere sottoscritto da un difensore munito di procura speciale, con conseguente inutilizzabilità della procura rilasciata per il precedente ricorso per cassazione e ciò perchè l’art. 391 bis c.p.c., comma 1, richiama gli artt. 365 e segg. del codice medesimo e, dunque, anche la necessità della procura speciale.

Tuttavia, ad avviso del Collegio, il rinvio letterale agli artt. 365 c.p.c. e segg., all’evidenza finalizzato a far sì che il ricorso per correzione di errore materiale segua in via generale le forme dell’ordinario ricorso per cassazione – appare recessivo rispetto alla natura del procedimento di correzione di errore materiale, che non introduce una nuova fase processuale, ma costituisce un mero incidente dello stesso giudizio, diretto solo ad adeguare l’espressione grafica all’effettiva volontà del giudice, già espressa in sentenza, a differenza di quanto avviene nel ricorso per revocazione, che invece costituisce un vero e proprio mezzo di impugnazione, in quanto tale tendente a modificare la portata precettiva (e non quella meramente grafica) della sentenza, il che spiega e giustifica la necessità, per il difensore, di munirsi di nuova procura speciale.

Infatti, in quest’ultima evenienza la parte deve poter personalmente decidere se e in che misura chiedere la modifica sostanziale della sentenza oggetto di revocazione (modifica potenzialmente idonea ad incidere in senso concretamente favorevole nella sua sfera giuridica:

cfr. art. 100 c.p.c.) e, nel contempo, affrontare il rischio di una condanna alle spese in caso di soccombenza.

Ciò non avviene nel procedimento di correzione per errore materiale, che sebbene disciplinato, quanto alle forme, dallo stesso art. 391 bis c.p.c., comma 1, non importa mai pronuncia sulle spese proprio perchè non è possibile individuare una parte vittoriosa e una parte soccombente (e su ciò la giurisprudenza di questa Corte è costante, con riferimento tanto al procedimento ex art. 287 quanto a quello ex art. 391 bis c.p.c.: cfr., ex aliis, Cass n 14/16; Cass. n. 21213/13;

Cass. S.U. n. 9438/02).

Dunque, ragioni di coerenza sistematica e di semplificazione, ove possibile, del rito (a fini di sostanziale rispetto dell’art. 111 Cost., comma 2o, secondo periodo) consigliano la soluzione ermeneutica qui accolta, cui non ostano contrarie esigenze di rispetto del contraddittorio e dei diritti di difesa delle parti od insuperabili impedimenti di ordine letterale.

Ne consegue l’ammissibilità del ricorso in esame.

2 – Il ricorso è altresì fondato.

Risulta che effettivamente nell’intestazione della citata sentenza n. 4575/12 sono stati omessi, per mero errore materiale, i nominativi dei ricorrenti di cui oggi in epigrafe, vale a dire quelli di B.G., + ALTRI OMESSI .

3- In conclusione, il ricorso è da accogliersi.

Per l’effetto, la Corte ordina la correzione della sentenza n. 4575/12 nei sensi di cui in dispositivo e manda alla Cancelleria gli adempimenti conseguenti.

Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi appunto – di procedimento per correzione di errore materiale.

PQM

La Corte:

ordina che nell’intestazione della sentenza n. 4575/12 di questa Sezione siano aggiunti, fra i nominativi dei ricorrenti ivi riportati e subito dopo quello di ROGATO CARMINA, anche quelli di ” B. G., + ALTRI OMESSI “.

Manda alla Cancelleria gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2016

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