Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1351 del 19/01/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 1351 Anno 2018
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: FEDERICO GUIDO

ORDINANZA

SUI ricorso 7268-2017 proposto da:
QUALIANO

BRUNO, domiciliate ex lege in ROMA, PIAllA

CAVOUR, presso la CANCELLERIA d11a CORTE DI CASSAZIONE,
rAppresenLaLo e dif(250 dull’ùvvocaLo

SERGIO TREDICINE;
– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A., quale incorporante di
UNIPOL Assicurazioni S.p.A., Compagnia di Assicurazioni
2017
2612

Milano S.p.A., PREMAFIN Finanziaria S.p.A., in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA PIETRO DELLA VALLE, 4, presso
lo

studio dell’avvocato MARIO TUCCILLO, che la

rappresenta e difende;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 19/01/2018

avverso la sentenza n. 12608/2016 del TRIBUNALE di
NAPOLI, depositata il 21/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 18/10/2017 dal Consigliere GUIDO FEDERICO.
Lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del
Sostituto Procuratore generale GIANFRANCO SERVELLO che

ha chiesto il rigetto.

Fatti di causa
Con sentenza n. 12608 del 19 novembre 2016, il Tribunale di Napoli, in
riforma della sentenza del giudice di pace, dichiarava infondata la domanda
di Bruno Qualiano avente ad oggetto il pagamento di maggiori compensi

Il giudice di appello riteneva che, indipendentemente dall’eventuale
improponibilità della domanda, essa fosse nel merito infondata, in quanto l’
importo corrisposto al Qualiano costituiva l’intero compenso pattuito e non
un mero acconto.
La sentenza impugnata affermava dunque l’esistenza di un precedente
accordo tra le parti, volto a regolare le modalità di esecuzione delle diverse
prestazioni professionali ed il relativo compenso.
L’esistenza di tale convenzione veniva desunta dal fatto che il Qualiano si
era conformato ai criteri amministrativi praticati da UnipolSai Assicurazioni
per la durata, protratta per diversi anni, della sua collaborazione, senza
sollevare contestazione alcuna.
In particolare, assumevano rilievo l’elevatissimo numero degli incarichi e le
modalità di validazione delle fatture, il che rendeva del tutto plausibile un
compenso sensibilmente inferiore rispetto alle tariffe professionali.
Avverso detta sentenza il Qualiano propone ricorso per cassazione, affidato
a due motivi, illustrati da memoria ex art. 378 cpc.
Unipolsai resiste con controricorso.
Il PG nella persona del dott. Gianfranco Servello ha concluso per il rigetto
del ricorso.
Entrambe le parti, in prossimità dell’udienza, hanno depositano memorie
illustrative ex artt. 378 cpc.
Ragioni della decisione

sugli acconti già ricevuti e lo condannava al pagamento delle spese di lite.

Preliminarmente va esaminata l’eccezione di nullità della notifica del
controricorso, sollevata dal ricorrente con la memoria depositata ai sensi
dell’art. 378 cpc.
L’eccezione, che, in una notificazione effettuata a mezzo PEC, si fonda

della copia informatica, ai sensi dell’art. 19 ter delle specifiche tecniche del
PCT, introdotto dal decreto 28 dicembre 2015, in vigore dal 9 gennaio 2016,
è infondata.
Il ricorrente infatti deduce unicamente la mancata indicazione del “nome del
file” nella attestazione di conformità della copia informatica, onde è
evidente che il documento informatico contenente il controricorso per
cassazione è stato da lui ricevuto, nella data indicata nella ricevuta di
avvenuta consegna.
Tale adempimento incide unicamente sulla regolarità “formale” dell’atto,
ed, in assenza di specifica previsione di legge, non determina dunque, ai
sensi dell’art. 156 comma 1 cpc la grave sanzione della nullità dell’ atto
processuale (notificazione).
Ai sensi e per gli effetti dell’ art. 156 comma 3 cpc, inoltre, l’atto ha
comunque raggiunto lo scopo cui era destinato, posto che non risulta
dedotto alcun concreto pregiudizio derivante dalla mancata indicazione del
“nome del file” nell’attestazione di conformità.
Con l’unico motivo di ricorso, si denuncia la violazione degli artt. 1175 e
1375 c.c., dell’ art. 111 Cost., nonchè l’erronea interpretazione dei principi
nomofilattici espressi dalle Ss.uu. della cassazione nelle pronunce n.23726
15.11.2007 e n.4090 del 13.2.2017 in relazione alla questione del
“frazionamento del credito”, contestando che i diversi incarichi ricevuti
dall’odierno ricorrente siano riconducibili ad un’unica obbligazione e che
sia in ciò ravvisabile l’abusivo utilizzo dello strumento processuale, atteso
che il credito azionato in ciascuno dei giudizi rappresenta una diversa causa

sulla omessa indicazione del nome del file nella attestazione di conformità

petendi, costituita dalla distinta attività professionale svolta, con riguardo al
singolo sinistro di cui si reclama il pagamento.
Il motivo è inammissibile per carenza di decisività, in quanto non coglie la
ratio della pronuncia impugnata.

prescindere dalla problematica relativa alla eccepita improponibilità della
domanda per abusivo frazionamento del credito, ritenendo, con
accertamento di fatto fondato su valutazione logica, coerente ed adeguata,
che le somme corrisposte al ricorrente non costituivano meri acconti, ma
integravano l’intero compenso per la prestazione in essere.
Tale ratio della sentenza, fondata, come si è già evidenziato, su un
accertamento adeguatamente motivato e ritenuto assorbente di ogni altra
questione non risulta censurata, onde il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Considerato che il ricorrente è stato ammesso al gratuito patrocinio non
sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente medesimo,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto
per il ricorso, a norma del comma 1 bis dell’ art. 13 comma 1 quater Dpr
115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente alla refusione ad UnipolSAI delle spese del presente
giudizio, che liquida in 845 €, di cui 200,00 € per spese vive, e rimborso
forfettario spese generali in misura del 15% ed accessori di legge.
Dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato di cui all’art. 13 Dpr 115 del 2002.
Così deciso in Roma il 18 ottobre 2017

Il Tribunale ha infatti rigettato nel merito la pretesa del ricorrente, a

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