Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13509 del 20/06/2011
Cassazione civile sez. VI, 20/06/2011, (ud. 28/04/2011, dep. 20/06/2011), n.13509
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –
Dott. RORDORF Renato – Consigliere –
Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 26405-2009 proposto da:
F.F. ((OMISSIS)) elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA PANAMA 110, presso lo studio dell’avvocato MERLA
GIOVANNI, che lo rappresenta e difende, giusta mandato speciale a
margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
G.C. ((OMISSIS)) elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA CARONCINI 6, presso lo studio dell’avvocato CONTARDI GENNARO, che
la rappresenta e difende, giusta mandato a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso il decreto n. 3470/08 della CORTE D’APPELLO di ROMA del
4.3.09, depositato il 21/09/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
28/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. DOGLIOTTI Massimo;
udito per la controricorrente l’Avvocato Contardi Gennaro che
aderisce alla relazione;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ZENO
Immacolata che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.
Fatto
OSSERVA
La Corte d’appello di Roma con provvedimento del 21/09/2009, in un procedimento di modifica delle condizioni di divorzio, in parziale accoglimento del ricorso proposto da G.C. avverso il decreto del tribunale di Roma del 14/02/2008, ha revocato la disposta riduzione dell’assegno di divorzio a carico del F..
Ricorre per cassazione il F..
Resiste con controricorso la G..
Non si deposita memoria il F. ravvisa violazione alcuna dell’art. 5 L. divorzio, lamentata dal ricorrente.
Correttamente il giudice a quo ha richiamato consolidata giurisprudenza (tra le altre Cass. 3018/2006), per cui la revisione delle statuizioni di divorzio, relative all’assegno, postula non solo l’accertamento di una modifica delle condizioni economiche dei coniugi, ma anche la idoneità di tale modifica ad immutare l’assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento, così che, con il minor sacrificio possibile per l’obbligato, il titolare dell’assegno possa tendenzialmente conservare il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Il ricorso pertanto, al riguardo, viola l’art. 360 bis c.p.c., n. 1.
Non si ravvisa erronea e/o insufficiente motivazione del provvedimento impugnato: il giudice a quo, con valutazione di fatto sorretta da adeguata motivazione, chiarisce (richiamando la motivazione del primo giudice) che tutte le circostanze dedotte dal F., a sostegno della domanda di revoca o riduzione di esso (dunque anche quelle relative all’asserito deterioramento delle sue condizioni economiche) erano preesistenti al decreto della Corte d’appello di Roma del 1999, con cui si era provveduto alla rideterminazione dell’assegno, tranne che per l’acquisto da parte della G. di un appartamento in Roma (ma aggiunge il giudice a quo che è stato dimostrato l’acquisto con denaro proveniente dalla vendita di altro immobile, già di proprietà della G. e in parte dall’accensione di un mutuo). Ne deriva, secondo la pronuncia impugnata, l’assenza di qualsivoglia miglioramento nella condizione economica della G.. Tutte le argomentazioni al riguardo, dedotte dal ricorrente, attengono al merito e sono insuscettibili di valutazione in questa sede.
Conclusivamente, il ricorso appare manifestamente infondato e va rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso per manifesta infondatezza e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 1.500 per onorari ed Euro 200,000 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 28 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2011