Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13508 del 18/05/2021

Cassazione civile sez. I, 18/05/2021, (ud. 10/02/2021, dep. 18/05/2021), n.13508

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1206/2014 proposto da:

Rex Costruzioni S.r.l., in Liquidazione, in persona del liquidatore

pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Cola di Rienzo

n. 28, presso lo studio dell’avvocato Zazza Roberto, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Veneruso Renato,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) S.p.a., in persona del curatore Dott.

B.L., elettivamente domiciliato in Roma, Via A. Baiamonti n. 10,

presso lo studio dell’avvocato Caldoro Maria Francesca,

rappresentato e difeso dall’avvocato Russo Stefano Maria, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 27/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/02/2021 dal Cons. Dott. Paola Vella.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Napoli ha rigettato l’opposizione allo stato passivo del Fallimento (OMISSIS) S.p.a., proposta dalla Rex Costruzioni S.r.l. in Liquidazione avverso il provvedimento con cui il Giudice delegato aveva negato l’ammissione del credito di Euro 3.625.673,78 in via chirografaria per insufficienza, inidoneità e non opponibilità della documentazione prodotta, peraltro in copia.

1.1. Il Tribunale, accogliendo l’eccezione preliminare della curatela fallimentare, ha osservato che il fascicolo di parte opponente, contenente i documenti allegati in sede di verifica, è stato prodotto quando ormai era maturata la decadenza di cui alla L. Fall., art. 99, comma 2, n. 4), che prescriverebbe “l’onere di versare in causa, al momento della costituzione in giudizio, i documenti di cui la parte si era avvalsa nella fase di insinuazione, dovendosi escludere che, in difetto, possa provvedervi il tribunale (d’ufficio o su istanza di parte) o possa provvedervi la stessa parte ma dopo il termine di decadenza maturato”.

1.2. Avverso detta decisione la società opponente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo, cui il Fallimento ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. La ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione della L. Fall., art. 99, comma 2, n. 4, osservando che l’effetto decadenziale in questione riguarda la “omessa “indicazione specifica dei mezzi di prova… e dei documenti prodotti” e non la loro materiale allegazione”, dando atto di aver indicato nel ricorso in opposizione i documenti già prodotti in fase sommaria”.

3. Il ricorso merita accoglimento, alla luce del sopravvenuto orientamento di questa Corte – ormai consolidatosi – in base al quale “nel giudizio di opposizione allo stato passivo, l’opponente, a pena di decadenza L. Fall., ex art. 99, comma 2, n. 4), deve soltanto indicare specificatamente i documenti, di cui intende avvalersi, già prodotti nel corso della verifica dello stato passivo innanzi al giudice delegato, sicchè, in difetto della produzione di uno di essi, il tribunale deve disporne l’acquisizione dal fascicolo d’ufficio della procedura fallimentare ove esso è custodito” (Cass. 12549/2017, 5094/2018, 15627/2018, 25663/2020).

4. Il decreto impugnato va quindi cassato con rinvio per nuovo esame alla luce del principio sopra indicato, oltre che per la statuizione sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021

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