Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13508 del 03/06/2010
Cassazione civile sez. I, 03/06/2010, (ud. 20/01/2010, dep. 03/06/2010), n.13508
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ADAMO Mario – Presidente –
Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
SOCIETA’ LABOR SRL in persona del legale rappresentante pro tempore,
in proprio e quale amministratore unico della societa’, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA PRISCIANO 42, presso lo studio dell’avvocato
FOGLIANI ENZO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato
FABIANI ADOLFO, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA in persona del Ministro pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope
legis;
– controricorrente –
avverso il decreto V.G. 368/06 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA del
28.3.07, depositato il 10.5.07;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
20/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. DIDONE Antonio;
udito l’Avvocato;
E’ presente il P.G. in persona del Dott. UMBERTO APICE.
Fatto
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1.- La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e’ del seguente tenore: “La Societa’ a r.l. LABOR, in persona del legale rappresentante pro tempore G.P., e quest’ultimo in proprio hanno proposto ricorso per Cassazione il 27 luglio 2007 sulla base di cinque motivi avverso il provvedimento emesso dalla Corte d’appello di Brescia in data 28 marzo 2007 con cui, dichiarato inammissibile il ricorso del G. in proprio, il Ministero della giustizia veniva condannato ex L. n. 89 del 2001 al pagamento di un indennizzo, in favore della Societa’, di Euro 6.500,00 a titolo di danno non patrimoniale per l’eccessivo protrarsi di un processo svoltosi dinanzi al Tribunale di Milano. Il Ministero ha resistito con controricorso.
OSSERVA:
I motivi del ricorso sono inammissibili perche’ non si concludono con il quesito di diritto, come prescritto dall’art. 366 bis c.p.c..
In conclusione,ove si condividano i teste’ formulati rilievi, il ricorso puo’ essere trattato in camera di consiglio ricorrendo i requisiti di cui all’art. 375 c.p.c.”.
2.- Il Collegio condivide il contenuto della relazione e gli argomenti che la sorreggono e che conducono alla declaratoria di inammissibilita’ del ricorso. Le spese del giudizio di legittimita’ – liquidate in dispositivo – seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna la societa’ ricorrente a rimborsare all’Amministrazione resistente le spese del giudizio di legittimita’ che liquida in complessivi Euro 665,00 oltre le spese prenotate a debito.
Cosi’ deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2010