Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13507 del 29/05/2017
Cassazione civile, sez. VI, 29/05/2017, (ud. 15/09/2016, dep.29/05/2017), n. 13507
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza 6635-2016 proposto da:
P.A.R., elettivamente domiciliato in ROMA, P.LE
MEDAGLIA D’ORO 72, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO CIUFO,
rappresentato e difeso dagli avvocati ROBERTO SPARTI, VINCENZO
MANGIAPANE giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
PE.CA., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE TITO LIVIO
59, presso lo studio dell’avvocato COSTANTINO CAMBI, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIACOMO PALERMO giusta
procura in calce alla memoria difensiva e di costituzione;
– resistente –
sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. RUSSO ROSARIO
GIOVANNI, che chiede che la S.C., decidendo in camera di consiglio
con ordinanza sul ricorso in epigrafe indicato, cassi il
provvedimento impugnato, condannando il resistente intimato alle
spese;
avverso l’ordinanza n. 15206/2014 del TRIBUNALE di PALERMO,
depositata il 25/01/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Nel 2014 P.A.R. convenne dinanzi al Tribunale di Palermo Pe.Ca., esponendo che:
– era proprietario dell’appartamento sito a Palermo, (OMISSIS);
– l’immobile era detenuto sine titolo da Pe.Ca., il quale ne aveva rifiutato la restituzione.
Chiese perciò la condanna del convenuto al rilascio dell’immobile.
2. Il convenuto Pe.Ca. si costituì e, per quanto in questa sede rileva, dedusse di avere impugnato dinanzi al Tribunale di Agrigento il testamento in virtù del quale il suddetto immobile era pervenuto in proprietà dell’attore.
3. Il Tribunale di Palermo, dopo varie vicende che non rilevano in questa sede, con ordinanza 25.1.2016 ha sospeso ai sensi dell’art. 295 c.p.c. il giudizio introdotto da P.A.R.. Il Tribunale ha ritenuto che tra i due giudizi non sussistesse un rapporto di pregiudizialità necessaria, ma che nondimeno fosse facoltà del giudice disporre la sospensione facoltativa del giudizio di rilascio, in attesa della definizione della impugnativa testamentaria.
4. P.A.R. ha proposto regolamento di competenza avverso la suddetta ordinanza, fondata su tre motivi.
Pe.Ca. ha resistito con controricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Il ricorso è manifestamente fondato.
Questa Corte già da tempo, a Sezioni Unite, ha affermato e più volte ribadito che l’art. 42 c.p.c. – come novellato dalla L. 26 novembre 1990, n. 353 – non consente più la discrezionale, e non sindacabile, facoltà di sospensione del processo, esercitabile dal giudice al di fuori dei casi tassativi di sospensione legale: ove ammessa, infatti, una tale facoltà – oltre che inconciliabile con il disfavore nei confronti del fenomeno sospensivo, sotteso alla riforma del citato art. 42 del codice di rito – si porrebbe in insanabile contrasto sia con il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) e della tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.), sia con il canone della durata ragionevole, che la legge deve assicurare nel quadro del giusto processo ai sensi del nuovo art. 111 Cost..
Dalla esclusione della configurabilità di una sospensione facoltativa del giudizio, deriva sistematicamente, come logico corollario, la impugnabilità, ai sensi dell’art. 42 c.p.c., di ogni sospensione del processo, quale che ne sia la motivazione, e che il ricorso deve essere accolto ogni qualvolta non si sia in presenza di un caso di sospensione ex lege (così, testualmente, Sez. U, Ordinanza n. 14670 del 01/10/2003, Rv. 567287; nello stesso senso, ex multis, Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 23906 del 25/11/2010, Rv. 614971; Sez. 1, Ordinanza n. 2089 del 31/01/2007, Rv. 595043; Sez. 3, Ordinanza n. 25122 del 27/11/2006, Rv. 593380).
6. Le spese del presente grado di giudizio vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.
PQM
la Corte di cassazione:
– ordina la prosecuzione del giudizio;
– condanna Pe.Ca. alla rifusione in favore di P.A.R. delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano nella somma di Euro 2.500, di cui 200 per spese vive, oltre cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 15 settembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2017