Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13506 del 30/06/2016

Cassazione civile sez. VI, 30/06/2016, (ud. 24/05/2016, dep. 30/06/2016), n.13506

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARIENZO Rosa – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28310-2014 proposto da:

C.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L. MANTEGAZZA

24, presso lo studio dell’avvocato MARCO GARDIN, rappresentata e

difesa dall’avvocato MARIO LIVIELLO giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALEDELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,

rappresentato e difeso unitamente dagli avvocati EMANUELA

CAPANNOLO, CLEMENTINA PULLI, MAURO RICCI giusta procura a

margine del ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1238/2014 della CORTE D’APPELLO di LECCE del

07/05/2014, depositata il 23/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/05/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA;

udito l’Avvocato EMANUELA CAPANNOLO, difensore del

controricorrente, che si riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Consigliere relatore ha depositato la seguente relazione ai sensi degli artt. 375 e 380 bis cod. proc. civ.: ” C.R. adiva il giudice del lavoro chiedendo accertarsi il diritto alla pensione di invalidità civile di cui alla L. n. 118 del 1971, art. 12. Il Tribunale rigettava la domanda per carenza del requisito sanitario.

La decisione era confermata dalla Corte d’appello di Lecce sul preliminare rilievo della carenza di prova del requisito reddituale, in quanto dalla certificazione dell’Agenzia delle Entrate, versata in atti dalla ricorrente, risultava un reddito coniugale superiore a quello previsto dalla legge per l’accesso al beneficio.

La sentenza di secondo grado è stata impugnata da C.R. che ne chiede la cassazione sulla base di due motivi; l’INPS resiste con tempestivo controricorso.

Con il primo motivo di ricorso patte ricorrente denunzia violazione del D.L. n. 76 del 2013, art. 10, comma 5 conv. in L. n. 99 del 2013.

Censura la decisione per avere, in contrasto con la disposizione richiamata che imponeva di considerare il solo reddito individuale, preso in considerazione anche il reddito del coniuge. Tale disposizione doveva, infatti, ritenersi applicabile anche alle prestazioni richieste con istanza amministrativa presentata anteriormente alla relativa data di entrata in vigore.

Con il secondo motivo di ricorso deduce violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per avere la sentenza impugnata rilevato d’ufficio l’insussistenza del requisito reddituale, nonostante su tale punto della controversia si fosse formato il giudicato, come desumibile dalla sentenza di prime cure.

Il secondo motivo di ricorso – che per ragioni di ordine logico-

giuridico viene esaminato per primo – è manifestamente infondato.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte in materia di pensione di inabilità o di assegno d’invalidità, rispettivamente previsti, a favore degli invalidi civili (totali o parziali) dalla L. 30 marzo 1971, n. 118, artt. 12 e 13 il requisiti) economico ed il requisito attinente allo stato di incollocato al lavoro integrano (diversamente dal requisito reddituale in relazione alle prestazioni pensionistiche dell’I.N.P.S.) non già una nera condizione di erogabilità della prestazione ma, al pari del requisito sanitario, un elemento costitutivo della pretesa – la cui prova è a carico del soggetto richiedente la prestazione (v. Cass. 10 novembre 2009, n. 23762 e numerose altre conformi) – tanto che non costituiscono oggetto di eccezione in senso stretto c la mancanza degli stessi è rilevabile d’ufficio, ove – come accaduto nel caso in esame – il giudice di primo grado abbia rigettato la domanda per aver escluso la sussistenza del requisito sanitario e l’interessato abbia appellato in ordine a tale esclusione (Cass. n. 4217 del 1995 e numerose altre successive, tra cui Cass. n. 7716 del 2001, n. 4834 del 2002, n. 15486 del 2007, 20427 del 2011,n. 9423 del 2012).

Alla luce dei principi ora richiamati, rilevato che parte ricorrente non ha specificamente chiarito le ragioni per le quali – come dedotto – sulla base della sentenza di primo grado dovesse ritenersi formato il giudicato in merito al requisito reddituale, deve escludersi che si sia verificata una preclusione al rilievo d’ufficio della carenza del requisito economico per l’accesso al beneficio preteso.

Parimenti infondato è il primo motivo di ricorso che investe la applicabilità alla fattispecie in esame del disposto del D.L. n. 76 del 2013, art. 10, comma 5 conv. in L. n. 99 del 2013.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, ai fini della sussistenza del requisito reddituale per il riconoscimento della pensione di inabilità di cui alla L. n. 118 del 1971, art. 12, il D.L. n. 76 del 2013, art. 10, comma 5, conv. con modif. in L. n. 99 del 2013, secondo cui assume rilievo il solo reddito personale dell’invalido e non più quello degli altri componenti il nucleo familiare, trova applicazione, ai sensi del comma 6 dello stesso art., anche alle domande amministrative già presentate ed ai procedimenti giurisdizionali non conclusi con sentenza definitiva alla data della sua entrata in vigore, limitatamente al riconoscimento del diritto alla pensione c con esclusione del pagamento di importi arretrati, sicchè, in tali casi, l’erogazione della prestazione spetterà sulla base del reddito personale dal 28 giugno 2013 in poi e sulla base del reddito familiare per il periodo antecedente. (Cass. n 27812 del 2013, n. 6262 del 2014, n. 9391 del 2014, ord. n. 1997 del 2016) E’ stato inoltre ulteriormente precisato che l’esclusione del reddito di altri componenti del nucleo familiare, ai fini del calcolo del limite reddituale per la concessione della pensione di inabilità, prevista dal D.L. 22 giugno 2013, n. 76, art. 10, commi 5 e 6, conv.

in L. 9 agosto 2013, n. 99, che ha modificato il D.L. 30 dicembre 1979, art. 14 septies conv. in L. 29 febbraio 1980, n. 33, non è applicabile, nonostante la pendenza di procedimento giurisdizionale non ancora concluso con sentenza definitiva, qualora il richiedente la prestazione abbia già compiuto 65 anni, alla data di entrata in vigore dello “jus superveniens”, spettandogli in tal caso la sola pensione sociale, in base al D.Lgs. n. 509 del 1988, art. 8, comma 1 (v. tra le altre, Cass. n. 6534 del 2014) In base ai principi ora richiamati, quindi, il reddito individuale ai fini della prestazione in controversia assume rilievo solo nel periodo a decorrere dal 28 giugno 2013 – data di entrata in vigore del D.L. n. 76 del 2013 cit. – e sempre che a tale epoca l’aspirante al beneficio non abbia già compiuto il sessantacinquesimo anno di età.

Tale ipotesi non ricorre nella fattispecie in esame atteso che alla data sopraindicata, la C., nata il (OMISSIS), era già ultrasessantacinquenne.

La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte laddove, ai fini della verifica del requisito cd. economico, ha tenuto conto anche dei redditi del coniuge dell’odierna ricorrente.

In base alle considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto.

Si chiede che il Presidente voglia fissare la data per l’Adunanza camerale”.

Ritiene questo Collegio che le considerazioni svolte dal Relatore sono del tutto condivisibili siccome coerenti alla ormai consolidata giurisprudenza in materia e che ricorre, quindi, con ogni evidenza, il presupposto dell’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, per la definizione camerale..

A tanto consegue il rigetto del ricorso.

Le spese di lite sono regolate secondo soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese che liquida in Euro 2.500,00 per compensi professionali, Euro 100,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2016

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