Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13506 del 29/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 29/05/2017, (ud. 10/05/2017, dep.29/05/2017),  n. 13506

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 15105-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

T.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 197,

presso lo studio dell’avvocato MAURO MEZZETTI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ALBERTO ACCORDI;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso ia sentenza n. 155/65/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA – SEZIONE DISTACCATA DI BRESCIA,

depositata il 14/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/05/2017 dal Consigliere Dott.ssa GIULIA IOFRIDA.

Fatto

IN FATTO

Premesso che:

– l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti di T.L. (che resiste con controricorso e ricorso incidentale condizionato), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia Sez. Staccata di Brescia n. 155/65/2016, depositata in data 14/01/2016, con a quale – in controversia concernente le riunite impugnazioni di avvisi di accertamento, emessi per maggiori IRPEF ed addizionali regionali e comunali, in relazione agli anni d’imposta 2007 e 2008, a seguito di rideterminazione in via sintetica del reddito, – è stata riformata a decisione di primo grado, che aveva respinto i ricorsi riuniti del contribuente.

– in particolare, i giudici d’appello, nell’accogliere, nel merito, il gravame del contribuente, respinte le eccezioni preliminari di nullità degli atti impositivi per nullità/inesistenza della loro notifica (stante l’intervenuta “sanatoria a seguito di impugnazione degli stessi”), per decadenza della potestà impositiva, quanto all’atto relativo all’anno 2007 (“atteso che l’Ufficio ha spedito l’avviso nei termini di legge”) e per difetto di sottoscrizione in violazione dell'”art. 42″ (“posto che gli atti sono sottoscritti da funzionario incaricato per esplicita delega del direttore provinciale”), hanno sostenuto che gli atti impositivi dovevano essere annullati, per mancata instaurazione del contraddittorio endo-procedimentaie (non suscettibile di equipollenti, quali l’invio del “questionario”), la cui obbligatorietà è stata prevista espressamente dalla nuova formulazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38.

– a seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti; il ricorrente ha depositato memoria ed il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

IN DIRITTO

Rilevato che:

– il ricorrente, in sede di memoria, ha chiesto, ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 8, la sospensione del giudizio, in attesa di potere depositare copia della domanda definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata;

– ne consegue la chiesta sospensione del giudizio.

PQM

 

Sospende il presente giudizio, ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 8.

Così deciso in Roma, il 10 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2017

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