Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13506 del 20/06/2011

Cassazione civile sez. VI, 20/06/2011, (ud. 31/03/2011, dep. 20/06/2011), n.13506

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 3715-2010 proposto da:

A.P. ((OMISSIS)) elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA GIULIA DI COLLOREDO 46/48, presso lo studio dell’avvocato

DE PAOLA GABRIELE, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle

liti in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

sul ricorso 3718-2010 proposto da:

G.A. ((OMISSIS)) elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA GIULIA DI COLLOREDO 46/48, presso lo studio dell’avvocato

DE PAOLA GABRIELE, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle

liti in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

sul ricorso 3722-2010 proposto da:

I.N. ((OMISSIS)) elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA GIULIA DI COLLOREDO 46/48, presso lo studio dell’avvocato

DE PAOLA GABRIELE, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle

liti in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

sul ricorso 3725-2010 proposto da:

C.P. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA GIULIA DI COLLOREDO 46/48, presso lo studio dell’avvocato

DE PAOLA GABRIELE, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle

liti in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

sul ricorso 3733-2010 proposto da:

S.L. ((OMISSIS)) elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA GIULIA DI COLLOREDO 46/48, presso lo studio dell’avvocato

DE PAOLA GABRIELE, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle

liti in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

sul ricorso 3761-2010 proposto da:

P.A. ((OMISSIS)) elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA GIULIA DI COLLOREDO 46/48, presso lo studio dell’avvocato

DE PAOLA GABRIELE, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle

liti in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso il decreto n. 395/09 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE del

14.7.09, depositato il 10/11/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

31/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. DOGLIOTTI Massimo;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RUSSO

Rosario Giovanni.

Fatto

OSSERVA

Vanno preliminarmente riuniti al presente, i procedimenti recanti i numeri 3718/10 – 3722/10 – 3725/10 – 3733/10 – 3761/10, trattandosi, nella specie, di ricorsi avverso il medesimo provvedimento.

Gli odierni ricorrenti impugnano il decreto della Corte di Appello di Trieste, del 14 luglio 2009, che aveva rigettato il loro ricorso, volto al pagamento di somma in loro favore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento. Non si è costituito il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Tutti i ricorrenti hanno presentato memoria difensiva.

Il Collegio aderisce alle indicazioni della relazione in atti che conclude per la manifesta fondatezza.

Per giurisprudenza consolidata, (per tutte Cass. S.u. n. 1339/04) non rileva di regola la “posta in gioco” del procedimento presupposto: il Giudice a quo erroneamente ha giustificato il rigetto del ricorso, in quanto i ricorrenti avrebbero avuto consapevolezza della infondatezza della domanda nel procedimento presupposto.

Va cassato il decreto impugnato e, decidendo nel merito, può procedersi ad una determinazione del danno morale per un ritardo di 4 anni e 4 mesi (durata ragionevole 3 anni), essendosi svolto il procedimento presupposto dal dicembre 1995 al marzo 2003.

Le spese seguono la soccombenza per il giudice di merito e il presente.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li accoglie in parte qua; cassa il provvedimento impugnato e condanna l’amministrazione a corrispondere alle parti ricorrenti la somma di Euro 3.500,00, cadauno, per indennizzo con interessi legali dalla domanda e titoli e spese del giudizio di merito, che liquida in Euro 600,00 per onorari, Euro 700,00 per diritti ed Euro 50 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge per il presente giudizio di legittimità, condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese, liquidandole in Euro 600,00 per onorari ed Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 31 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2011

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