Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13506 del 18/05/2021

Cassazione civile sez. I, 18/05/2021, (ud. 22/01/2021, dep. 18/05/2021), n.13506

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 26337/2016 proposto da:

F.S., elett.te domic. presso gli avvocati Diodà Gaia, e

Amerini Francesco, dai quali è rappres. e difeso, con procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

D.O., elett.te domiciliata presso l’avvocato Clara

Mecacci, dalla quale è rappresentata e difesa, con procura speciale

in atti, in sostituzione dell’avv. Patrizia Pagano;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1235/2016 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 21/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/01/2021 dal Cons., Dott. CAIAZZO ROSARIO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

Con sentenza emessa il 16.4.14 il Tribunale di Grosseto pronunciò la separazione personale tra i coniugi D.O. e F.S., disponendo l’affidamento dei due figli minori ai Servizi sociali e rigettando le istanze di addebito del convenuto. Al riguardo, il Tribunale osservò che: dopo il ripristino dell’affidamento condiviso, s’impose l’affidamento del figlio più grande ai Servizi sociali alla luce del comportamento dei genitori, ed in particolare della persistente condotta alienante del padre (che non aveva consentito il superamento da parte dei figli del rifiuto nei confronti della madre); le istanze d’addebito non erano state provate.

La D. propose appello avverso la suddetta sentenza, deducendo vari motivi uno dei quali lamentava l’omessa pronuncia sulla domanda di assegno di mantenimento per i figli; si costituì il F. resistendo al gravame.

Con sentenza emessa il 21.7.16, la Corte d’appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza impugnata, pose a carico del F., in favore dell’appellante, un assegno di mantenimento di Euro 300,00 mensile, rivalutabile annualmente, a decorrere dalla domanda, osservando che: il Tribunale aveva omesso la pronuncia su tale domanda; anche se si fosse ritenuto che il giudice di primo grado avesse, invece, pronunciato su quest’ultima, desumendolo dall’interpretazione del riferimento, contenuto nella sentenza appellata, alla mancata prova delle “altre domande” proposte (risarcimento danni, etc.), sarebbe stato comunque ravvisabile il difetto di motivazione posto che il Tribunale non aveva chiaramente indicato a quali altre domande intendesse riferirsi, oltre a quella risarcitoria, nè aveva illustrato le ragioni del rigetto, se non riguardo alla predetta domanda risarcitoria; dagli atti di causa e, segnatamente, dalle deduzioni della D., non contestate, era emerso che quest’ultima fosse priva di occupazione, avendo in corso di convivenza matrimoniale svolto attività di collaborazione nelle attività gestite dal marito, e che il marito fosse titolare di un cospicuo patrimonio immobiliare e di costose autovetture.

F.S. ricorre in cassazione con quattro motivi.

Resiste la D. con controricorso.

Diritto

RITENUTO

che:

Il primo motivo denunzia violazione degli artt. 112,132,324 c.p.c., art. 329 c.p.c., comma 2, artt. 342 e 345 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 4, nonchè omessa rilevazione del giudicato interno per mancata specifica impugnazione del capo della sentenza di primo grado riguardante il rigetto della domanda d’attribuzione dell’assegno di mantenimento. Al riguardo, il ricorrente lamenta che il Tribunale avesse, in realtà, provveduto su tale domanda, seppur implicitamente, attraverso il rigetto “delle altre domande proposte..” – confermando in dispositivo le precedenti ordinanze interinali che avevano escluso il diritto della ricorrente all’assegno di mantenimento – sicchè l’appello sul capo dell’assegno di mantenimento avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile per omessa impugnazione della sentenza.

Il secondo motivo denunzia violazione dell’art. 115 c.p.c., comma 1, art. 2697 c.c., nonchè omesso esame del punto decisivo oggetto di contestazione riguardo alla condizione lavorativa dell’appellante e al divario reddituale tra i due coniugi, avendo la Corte territoriale ritenuto incontestati i fatti dedotti dall’appellante, senza esaminare i risultati dell’istruttoria. In particolare, il ricorrente si duole dell’omesso esame della titolarità da parte della D. di una polizza assicurativa liquidabile e dello svolgimento di un lavoro retribuito.

Il terzo motivo denunzia violazione degli artt. 143 e 156, c.c., nonchè mancanza di motivazione e omesso esame di fatto decisivo, oggetto di discussione, in ordine alla determinazione dell’assegno di mantenimento.

Il quarto motivo denunzia violazione dell’art. 156 c.c., artt. 798 e 709 c.p.c., art. 189 disp. att. c.p.c., avendo la Corte territoriale stabilito quale decorrenza del mantenimento la data della domanda e non quella della decisione, incidendo retroattivamente su assetti economici che erano stati regolati dai precedenti provvedimenti.

Il primo motivo è infondato. Invero, la corte d’appello ha accertato l’omessa pronuncia sulla domanda relativa all’assegno di mantenimento, soggiungendo che, qualora anche si ritenesse che una decisione di rigetto risulti compresa nella parte della sentenza di primo grado relativa al periodo “in ordine alle altre domande poi proposte (risarcimento del danno ecc.) non vi è stata alcuna iniziativa probatoria”, sussisterebbe comunque un difetto assoluto di motivazione.

Va anzitutto rilevato che la Corte territoriale ha affermato che non sussisteva l’omessa pronuncia sul motivo d’appello avente ad oggetto l’assegno di mantenimento, pur riscontrando la lacunosità della motivazione adottata dal Tribunale, sicchè va escluso un giudicato interno sulla questione per mancata impugnazione del capo della sentenza di primo grado, non essendo configurabile un vizio di nullità della sentenza impugnata.

Infatti, la Corte di merito ha espresso tale convincimento evidenziando che il primo giudice non aveva chiaramente indicato a quali altre domande si riferisse, oltre a quella risarcitoria, nè aveva illustrato le ragioni del rigetto se non con riferimento alla stessa domanda risarcitoria, seppur soggiungendo che di un’eventuale pronuncia implicita sull’assegno di mantenimento non ricorreva neppure la motivazione.

Il secondo motivo è inammissibile. Il ricorrente lamenta che la Corte territoriale abbia ritenuto incontestati i fatti relativi allo squilibrio patrimoniale tra i due coniugi, omettendo l’esame di una polizza e di redditi lavorativi in capo alla moglie. Al riguardo, va osservato che il ricorrente ha dedotto fatti nuovi, non allegati in primo grado, non risultando trascritta la parte del ricorso introduttivo sulle suddette questioni, per cui è preclusa al collegio la possibilità di verificare l’asserita erroneità della pronuncia impugnata. Giova, peraltro, rilevare che, quanto al reddito della controricorrente, il giudice di secondo grado, nel determinare l’assegno, ha fatto riferimento anche alla possibilità lavorativa della stessa.

Il terzo motivo è infondato in quanto la Corte territoriale ha chiaramente illustrato le ragioni della decisione circa la determinazione dell’assegno di mantenimento, comparando la situazione patrimoniale e reddituale tra le parti, con argomenti incensurabili in questa sede. Peraltro, la censura sul vizio motivazionale è inammissibile ratione temporis.

Il quarto motivo è parimenti infondato, poichè il giudice di secondo grado ha rettamente fissato nella data della domanda la decorrenza dell’assegno divorzile di mantenimento, in conformità di consolidata giurisprudenza, cui il collegio intende dare continuità (Cass., n. 2960/17; N. 19309/13).

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida nella somma di Euro 3200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Dispone che in caso di diffusione dell’ordinanza siano omessi i nominativi delle parti e degli altri soggetti in essa menzionati.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021

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