Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13506 del 03/06/2010

Cassazione civile sez. I, 03/06/2010, (ud. 30/09/2009, dep. 03/06/2010), n.13506

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.D.A., I.D.F., I.D.

I., I.D.C., elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZA MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato NICOLAIS LUCIO,

rappresentati e difesi dall’avvocato LANZARA CORRADO giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI, in persona del Presidente pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUNGOTEVERE FLAMINIO,

46 4^ B, presso lo studio dell’avvocato GREZ GIAN MARCO,

rappresentato e difeso dagli avvocati SCOTTO FARDINANDO, RUSSO CARLO,

giusta mandato a margine del controricorso; PROVINCIA DI NAPOLI, in

persona del Presidente pro tempore della Giunta Provinciale,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. B. TIEPOLO, 21, presso lo

studio dell’avvocato MILETO BRUNELLO, rappresentata e difesa

dall’avvocato DI FALCO ALDO, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

e contro

COMUNE DI NAPOLI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2595/2006 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA dell’11/10/05, depositata il 07/02/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/09/2009 dal Presidente e Relatore Dott. SALME’ Giuseppe;

udito l’Avvocato Lanzara Corrado, difensore dei ricorrenti che si

riporta agli scritti;

udito l’Avvocato Gulotta Rosaria, (delega avvocati Scotti, Russo),

difensori del controricorrente (Consorzio Cooperative Costruzioni)

che si riporta agli scritti;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. SCARDACCIONE Eduardo

Vittorio che conferma le conclusioni scritte.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con atto di citazione del 24 ottobre 1995 I.D. A., avendo il giudice amministrativo annullato il provvedimento di occupazione disposto dalla Provincia di Napoli (e per essa dal concessionario Consorzio Cooperative Costruzioni) di un suo fondo di circa 42.000 metri quadrati con annesso fabbricato situato nel centro abitato di Napoli, in via di restauro con utilizzazione di contributi concessi ai sensi della L. n. 219 del 1981, ha chiesto, oltre alla restituzione dei beni, la condanna al risarcimento dei danni derivanti a) dalla perdita di rendita del fondo per il periodo di occupazione; b) dalla mancata erogazione del contributo ex L. n. 219 del 1981 e nell’esborso delle somme erogate all’appaltatore dei lavori di restauro; c) dalla perdita dei contributi per il miglioramento fondiario;

che la corte d’appello di Napoli, con sentenza del 25 febbraio 2002 ha confermato la condanna pronunciata dal tribunale di Napoli con sentenza del 31 maggio 1999 al risarcimento dei danni liquidati in L. 75.558.000 oltre rivalutazione e interessi, aggiungendo la condanna al pagamento di L. 1.234.000 per uso abusivo di un telefono e L. 2.500.000 per compenso al consulente tecnico di parte, osservando, per quel che rileva in questa sede, che il danno per il mancato uso del fabbricato non poteva sommarsi agli interessi sulla somma corrisposta dall’attore all’impresa appaltatrice dei lavori di restauro in quanto il reddito prodotto dalla locazione e’ equivalente all’interesse sul capitale investito, e che il danno da mancato uso del fondo era stato correttamente determinato dal c.t.u. nella misura dei frutti civili che potevano trarsi dal valore di mercato del fondo stesso; che questa corte, con sentenza del 7 febbraio 2006 n. 2595, ha dichiarato inammissibile, perche’ contente censure al giudizio di fatto correttamente motivato, il motivo (terzo) con il quale veniva criticata la corte territoriale perche’, nel valutare la richiesta di risarcimento dei danni per il mancato godimento del fabbricato, non aveva conteggiato alcune porzioni di fabbricato ed e’ stato dichiarato infondato l’altro motivo (il quarto) con il quale si sosteneva che nel valutare il danno relativo al mancato godimento del fondo il giudice del merito avesse ritenuto il fondo stesso di natura agricola e non edificatoria;

che, con ricorso per revocazione, A., F., I. e I.D.C., eredi di Io.D’.Al., sostengono che la sentenza di questa corte si affetta da errore di fatto per avere erroneamente supposto che il tribunale di Napoli avesse liquidato oltre al risarcimento dei danni al fabbricato, anche i danni da mancato godimento del fabbricato stesso e da mancato godimento del fondo; che al ricorso resistono con controricorso la Provincia di Napoli e il Consorzio Cooperative Costruzioni;

che il p.g. ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso;

che i ricorrenti e il Consorzio Cooperative costruzioni hanno depositato memorie.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che la questione relativa al risarcimento dei danni da mancato godimento del fabbricato e del fondo di cui e’ causa ha formato oggetto di impugnazione della sentenza di primo grado e in ordine a tali questione la corte d’appello, come correttamente riportato nella sentenza n. 2595/2006, si e’ pronunciata, sostanzialmente confermando il rigetto dei due capi della domanda attrice;

che alcuni profili della pronuncia della corte d’appello hanno altresi’ formato oggetto di ricorso per cassazione e sono stati esaminati da questa corte nella sentenza ora impugnata;

che pertanto non sussiste alcuna supposizione erronea di fatti, che sono stati correttamente apprezzati e valutati;

che la critica dei ricorrenti prospetta in realta’, in modo del tutto avulso dal testo della sentenza impugnata che era chiamata ad affrontare profili specifici del rigetto dei due capi di domanda di cui si tratta, ipotesi di erroneita’ del giudizio che, come e’ pacifico, sono estranee all’ambito dell’art. 395 c.p.c., n. 4;

che le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti in soldo al pagamento delle spese che si liquidano in Euro 5.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi) in favore della Provincia di Napoli ed Euro 6.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi) in favore del Consorzio Cooperative Costruzioni, per entrambi oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della struttura unificata per l’esame preliminare dei ricorsi, sezione prima civile, il 30 settembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2010

 

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