Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13505 del 29/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 29/05/2017, (ud. 10/05/2017, dep.29/05/2017),  n. 13505

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 11566-2016 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

VITANTONIO CARAMIA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

nonchè contro

EQUITALIA SUD S.P.A.

avverso la sentenza n. 2623/29/2015 della COMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della PUGLIA – SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO, depositata

il 07/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/05/2017 dal Consigliere Dott.ssa GIULIA IOFRIDA.

Fatto

IN FATTO

Premesso che:

– C.A. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso) e di Equitalia Sud spa (che non resiste), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia n. 2623/29/2015, depositata in data 7/12/2015, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di una cartella di pagamento, notificata, nel 2008, per Registro ed INVIM dovute, dalla C. (coobligata solidale con il proprio coniuge Ca.Gi.), in relazione ad un atto di compravendita registrato nel 1999, a seguito del mancato pagamento di avviso di rettifica e liquidazione, notificato, nel 2001, e non impugnato, – è stata riformata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente.

– in particolare, i giudici d’appello, nell’accogliere il gravame dell’Agenzia delle Entrate, hanno sostenuto, in ordine alla decadenza dell’Ufficio dalla potestà di riscossione, che, vertendosi in tema di imposte di Registro e di INVIM, non doveva applicarsi il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17 (oggi art. 25), operante per i soli tributi sui redditi e per VIVA, ma il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 78 con conseguente termine di prescrizione decennale per l’azione di recupero dell’Amministrazione finanziaria decorrente da quando l’imposta risulti definitivamente accertata.

– a seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti;la ricorrente ha depositato memoria ed il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

IN DIRITTO

Rilevato che:

– la ricorrente, in sede di memoria, ha chiesto, ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 8 la sospensione del giudizio, in attesa di potere depositare copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata;

– ne consegue la chiesta sospensione del giudizio.

PQM

 

Sospende il presente giudizio, ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 8.

Così deciso in Roma, il 10 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2017

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