Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13505 del 29/05/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 13505 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BARRALE SALVATORE residente a Palermo, quale socio
accomandatario della Giada Market & C. SAS,
rappresentato e difeso, giusta procura speciale del
14.02.2012,

autenticata dal Notaio Santo di Gati di

Palermo, Rep. N. 53536, dall’ Avv. Paolo Farese, nel
cui studio, in Roma, Via G.Nicotera,

24, è

RICORRENTE

elettivamente domiciliato,
CONTRO
AGENZIA DELLE ENTRATE,
I

in persona del

legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata nei
relativi Uffici, in Roma, Via dei Portoghesi,
CONTRORICORRENTE

E Rì0DaRetil’é
1

NobewTP,Lks

12

Data pubblicazione: 29/05/2013

AVVERSO
la sentenza n.64/30/2011 della Commissione Tributaria
Regionale di Palermo – Sezione n. 30, in data
12.04.2011, depositata il 19 aprile 2011;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di

Antonino Di Blasi;
Sentito l’Avv. Paolo Farese, per il ricorrente;
Presente il P.M. dott. Raffaele Ceniccola, che ha
concluso in conformità alla relazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.8780/2012 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:
E’ chiesta la cassazione della sentenza
n.64/30/2011, pronunziata dalla CTR di Palermo, Sezione
n. 30, del 12.04.2011, DEPOSITATA il 19 aprile 2011.
Con tale decisione, la C.T.R. ha accolto in parte
l’appello della contribuente, riformando la decisione
di primo grado, che aveva ritenuto legittima e fondata
in toto la pretesa fiscale.
2 – Il ricorso, che attiene ad impugnazione di avviso
di accertamento, relativo ad IRPEF dell’anno 2000,
censura l’impugnata decisione, sulla base di quattro
motivi.3 – L’Agenzia Entrate, giusto controricorso, ha chiesto
2

Consiglio del 17 aprile 2013, dal Relatore Dott.

il rigetto dell’impugnazione ed in via incidentale ha
chiesto il totale rigetto dell’originario ricorso.
4 – In via preliminare, deve essere rilevata la nullità
dell’intero giudizio.
Va premesso, infatti, che l’accertamento in questione,

attiene al reddito di partecipazione del socio Barrale
Salvatore nella società “GIADA MARKET SAS di Barrale
Salvatore & C.” e, d’altronde, che al giudizio di
appello ha partecipato solo lo stesso e non anche gli
altri soci. Ciò stante, in applicazione del principio
di recente affermato dalle sezioni Unite a mente del
quale “La unitarietà dell’accertamento che è (o deve
essere) alla base della rettifica delle dichiarazioni
dei redditi delle società ed associazioni di cui
all’art.5 del TUIR e dei soci delle stesse (art.40 dpr
n.600/1973) e la conseguente automatica imputazione dei
redditi della società a ciascun socio proporzionalmente
alla quota di partecipazione agli utili,
indipendentemente dalla percezione degli stessi,
comporta che il ricorso proposto da uno dei soci o
dalla società, anche avverso un solo avviso di
rettifica, riguarda inscindibilmente la società ed i
soci (salvo che questi prospettino questioni
personali), i quali tutti devono essere parte nello
3

secondo quanto si evince dall’impugnata sentenza,

stesso processo, e che la controversia non può essere
decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi (art.14
comma I ° d.lgs n.546/1992), perché non ha ad oggetto la
singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì
la posizione inscindibilmente comune a tutti i debitori

autoritativo impugnato, cioè gli elementi comuni della
fattispecie costitutiva dell’obbligazione
trattasi

(Cass.SS.UU.n.1052/2007);

pertanto

di

fattispecie di litisconsorzio necessario originario,
con la conseguenza che:
il ricorso proposto anche da uno soltanto dei
soggetti interessati, destinatario di un atto
impositivo, apre la strada al giudizio necessariamente
collettivo e il giudice adito in primo grado deve
ordinare l’integrazione del contraddittorio (a meno che
non si possa disporre la riunione dei ricorsi proposti
separatamente, ai sensi dell’art.29 d.lgs 546/1992);
il giudizio celebrato senza la partecipazione di
tutti i litisconsorzi necessari è nullo per violazione
del principio del contraddittorio di cui agli artt.101
cpc e 111 secondo comma Cost. e trattasi di nullità che
può e deve essere rilevata in ogni stato e grado del
procedimento, anche di ufficio”(Cass. SS.UU. 4 giugno
2008 n.14815).
4

rispetto all’obbligazione dedotta nell’atto

5 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la
trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la
definizione, ai sensi degli artt.375 e 380 bis cpc, con
pronuncia che dichiari la nullità dell’intero giudizio,
rimettendo la causa al giudice di primo grado per i

Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso di legittimità e la
memoria 11.04.2013, nonché il controricorso con la
contestuale impugnazione incidentale per ottenere il
totale rigetto delle domande avanzate con l’originario
ricorso, e gli altri atti di causa;
Considerato che il Collegio condivide tutte le
argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella
relazione;
Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi ed ai
richiamati principi, va dichiarata la nullità, oltre
che dell’impugnata sentenza, di tutti gli atti
successivi alla costituzione in giudizio del ricorrente
nel giudizio di primo grado e della decisione emessa a
conclusione di tale fase processuale, e la causa va
rimessa alla CTP di Palermo perché, previa adozione dei
provvedimenti sottesi ad integrare il contraddittorio
nei confronti degli altri litisconsorti necessari,
5

provvedimenti di competenza.

decida la causa nel merito;
Considerato che resta assorbito il ricorso incidentale;
Considerato, altresì, che, avuto riguardo all’epoca del
consolidarsi del principio applicato, le spese delle
fasi di merito e del presente giudizio di legittimità

Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso principale e su quella
incidentale, di che trattasi, dichiara la nullità
dell’impugnata sentenza, di quella di primo grado e
degli atti successivi alla costituzione nel giudizio di
primo grado del ricorrente; Dispone rimettersi gli atti
alla CTP di Palermo perché, previa adozione dei
provvedimenti sottesi a consentire l’instaurazione di
regolare contraddittorio, decida la causa nel merito.
Compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma il 17 aprile 2013.

vanno compensate;

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