Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13505 del 20/06/2011
Cassazione civile sez. VI, 20/06/2011, (ud. 31/03/2011, dep. 20/06/2011), n.13505
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –
Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –
Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –
Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 1874-2010 proposto da:
C.N. ((OMISSIS)) elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA CESARE BECCARIA 84, presso lo studio dell’avvocato PETRELLA
VERONICA – STUDIO LEGALE VALSECCHI, rappresentato e difeso
dall’avvocato ZUMMO VINCENZO, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
D.L.A. ((OMISSIS)) elettivamente, domiciliata
in ROMA, VIA FOLIGNO 10, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO
ERRANTE, rappresentata e difesa dall’avvocato CADELO ENRICO, giusta
procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 123 5/2009 della CORTE D’APPELLO di PALERMO
del 22/05/2009, depositata il 22/07/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
31/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. DOGLIOTTI Massimo;
udito l’Avvocato Panuccio Giuseppe, (delega avvocato Zumino Vincenzo)
difensori del ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato Cadelo Enrico, difensore della controricorrente che
ha chiesto l’inammissibilità del ricorso con condanna alle spese;
è presente il P.G. in persona del Dott. RUSSO Rosario Giovanni che
nulla osserva.
Fatto
OSSERVA
La Corte di Appello di Palermo, con sentenza 22 maggio / 22 luglio 2009, in un procedimento di divorzio, ha elevato l’assegno a carico di C.N. per i figli (uno maggiorenne, l’altro minore).
Ricorre per cassazione il C., resiste con controricorso la moglie D.L.A..
La D.L. ha presentato memoria difensiva.
Il Collegio, in sostanza, aderisce alle indicazioni della relazione in atti, che ha concluso per la manifesta infondatezza.
Non si ravvisa violazione dell’art. 6 L. divorzio indicata, tra l’altro, dal ricorrente nel primo motivo, senza fornire argomentazione alcuna a riguardo.
Quanto ai motivi circa l’asserita mancata valutazione delle prove e l’insufficiente motivazione, il ricorrente in sostanza introduce profili di fatto insuscettibili di valutazione in questa sede. Con motivazione adeguata, il Giudice a quo esamina le condizioni economiche delle parti, sulla base delle loro dichiarazioni dei redditi,. nettamente prevalenti essendo quelle dell’odierno ricorrente; si riferisce ai mutui contratti da entrambe le parti, tiene conto della nascita di un altro figlio del C., ma pure della sua stabile convivenza con la madre del minore che percepisce reddito; considera le accresciute esigenze dei figli rispetto alla separazione consensuale e “i risparmi” del genitore derivanti dalla ridotta frequentazione dei figli (affermazioni della D.L., riscontrate dalle dichiarazioni dell’ex marito).
Quanto alla decorrenza dell’assegno dalla domanda, il giudice a quo applica il criterio generale, in tema di assegno di mantenimento e alimentare (art. 445 c.c.).
Va pertanto rigettato il ricorso per manifesta infondatezza.
Le spesse seguono la soccombenza, anche in ordine al procedimento ex art. 373 c.p.c..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio;che liquida in Euro 2.000,00 per onorari ed Euro 200 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, nonchè per il procedimento ex art. 373 c.p.c., che liquida in Euro 500,00 per onorari, Euro 400,00 per diritti, Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 31 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2011