Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13505 del 18/05/2021
Cassazione civile sez. VI, 18/05/2021, (ud. 02/03/2021, dep. 18/05/2021), n.13505
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25141-2(12(1 proposto da:
SCOGNAMIGLIO SRL in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA MAZZINI 27, presso lo
studio dell’avvocato LUCIO NICOLAIS, rappresentato e difeso dagli
avvocati ALESSIO GUASCO, CORRADO LANZARA;
– ricorrente –
contro
COOK ITALIA SRL;
– intimata –
avverso l’ordinanza n. 8891/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONI di
ROMA, depositata il 03/05/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di Consiglio non
partecipata del 02/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CRICENTI
GIUSEPPE.
Fatto
RITENUTO
Che:
La Scognamiglio srl ha avuto un rapporto di concessione di vendita con la società Cook Italia srl, che è cessato per recesso di quest’ultima. Ne sono derivate alcune controversie, ed in particolare, per quanto ci riguarda, una iniziata da Scognamiglio srl per la ripetizione dell’indebito pagamento di una penale.
La società qui ricorrente osserva che una precedente decisione di questa Corte ha annullato la sentenza di appello, ed ha statuito che la penale è riducibile d’ufficio, rinviando al merito per la concreta riduzione della somma oggetto della clausola. Il giudizio di merito non è stato riassunto, il che ha determinato la caducazione dei titoli in base ai quali la stessa Scognamiglio srl aveva versato somme, che dunque devono ritenersi indebitamente corrisposte.
Questa corte ha accolto il ricorso, affermando la regola, in base ai precedenti risultanti, che la mancata riassunzione del giudizio di rinvio, determina caducazione delle sentenze emesse nel giudizio originario, con sopravvivenza del solo principio di diritto. Conseguentemente questa corte ha accolto la domanda originaria della Scognamiglio srl, che era quella di ripetizione delle somme corrisposte indebitamente, ossia corrisposte sulla base di titoli caducati dalla mancata riassunzione del giudizio di rinvio.
Ora la Scognamiglio ritiene che il dispositivo della ordinanza, di mero accoglimento della sua domanda originaria, ossia senza indicazione della somma da ripetersi costituisca errore materiale, e ne chiede la correzione.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
Questa corte, affermato il principio di diritto per cui la mancata riassunzione del giudizio di rinvio determina caducazione delle sentenze messe in precedenza, salva la sopravvivenza del principio di diritto, ha dunque deciso nel merito, non ravvisando necessità di ulteriori accertamenti in fatto, accogliendo la domanda originaria della Scognamiglio, che era quella di ripetizione dell’indebito, ossia della somma da costei corrisposta in base alla clausola penale, ed alle sentenze che l’avevano ritenuta valida e che però erano state caducate dalla mancata riassunzione.
La somma dunque dovuta, in accoglimento della domanda originaria, è per, l’appunto, quella richiesta con tale domanda.
P.Q.M.
La Corte dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nella ordinanza 8891/2020, nel senso che, a pagina 8 della motivazione primo rigo, dopo le parole “tali ragioni”, sia inserita la seguente frase: “con la condanna alla restituzione della somma di 145.681,12 euro, corrisposta indebitamente a causa della caducazione del titolo” e che nel dispositivo della ordinanza 8891/2020, dopo le parole “accoglie la domanda originaria”, sia inserita la seguente frase “con condanna della Cook Italia srl alla restituzione in favore della Scognamiglio srl della somma di 145.681, 12 Euro.”.
Così deciso in Roma, il 2 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021