Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13504 del 29/05/2013


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Civile Ord. Sez. U Num. 13504 Anno 2013
Presidente: PREDEN ROBERTO
Relatore: SALME’ GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso 20291-2010 proposto da:
MANZI S.R.L., in persona del legale rappresentante protempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ATTILIO
REGOLO 12-D, presso lo studio dell’avvocato CASTALDI
2012

ITALO, che la rappresenta e difende, per delega in

6Z-gb

calce al ricorso;
– ricorrente contro

CASTELLA

C.

S.R.L.,

in

persona

del

legale

Data pubblicazione: 29/05/2013

rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA DELLA FARNESINA 269, presso lo studio
dell’avvocato BANDINU GIUSEPPE LUIGI, che la
rappresenta e difende unitamente agli avvocati FLAGELLA
POTITO, D’AMBROSIO PAOLO, per delega in calce al
controricorso;

per regolamento di giurisdizione in relazione al
giudizio pendente del TRIBUNALE di MONZA, r.g. n.
1656/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 10/07/2012 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
SALME’.

– controricorrente

E’ stata depositata e comunicata alle parti relazione ex art. 380 bis c.p.c.
del seguente tenore: “1. Con atto di citazione del 12 febbraio 2010 la s.r.l.

Manzi ha convenuto in giudizio davanti al tribunale di Monza la s.r.l.
Caste/la C. chiedendone la condanna al pagamento della differenza tra il
prezzo convenuto con contratto di subappalto per l’esecuzione di opere
relative alla costruzione di un supermercato e quello dovuto a seguito del
rilievo di vizi e difformità nonché della natura ordinaria di alcune opere da

misura. Costituendosi la Caste/la C. ha chiesto in via riconvenzionale la
condanna della società attrice al pagamento di C 160.133,10 a titolo di
prezzo delle opere previste nel contratto di subappalto e di opere extra.
Con ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. del 18 giugno 2010 la società Manzi è
stata condannata al pagamento di C 148.987,70 oltre agli interessi e alle
spese. Con istanza del/’8 luglio 2010 la società attrice ha chiesto la revoca
dell’ordinanza eccependo che la controversia apparteneva alla cognizione
degli arbitri ai sensi dell’art. 18 del contratto di subappalto. L’istanza è
stata rigettata con ordinanza dell’8 luglio successivo sul rilievo che
essendo stata la Manzi ad adire l’autorità giudiziaria doveva intendersi che
avesse rinunciato ad avvalersi della clausola compromissoria. 2. Ritenendo
che la questione della deferibilità agli arbitri di una controversia configuri
una questione di giurisdizione, rilevabile anche da chi abbia agito in
giudizio davanti al giudice ordinario e comunque d’ufficio, la società attrice
ha chiesto con regolamento che sia dichiarata la giurisdizione del collegio
arbitrale. Resiste con controricorso la società Caste//a C. 3. Il regolamento
di giurisdizione appare inammissibile e comunque, ove potesse convertirsi
in regolamento di competenza, appare manifestamente infondato. Ai sensi
dell’art. 819 ter c.p.c., introdotto dall’art. 22 del d.Ig.vo 2 febbraio 2006,
n. 40, applicabile, secondo l’espressa previsione di cui all’art. 274 del
citato d.Ig.vo, ai procedimenti arbitrali nei quali la domanda di arbitrato è
stata proposta successivamente alla data di entrata in vigore del decreto
medesimo (2 marzo 2006) e, nelle ipotesi in cui il procedimento arbitrale
non sia stato avviato, alle controversie instaurate dopo tale data
nell’ambito delle quali sia stata sollevata la questione relativa
all’applicabilità del compromesso o della clausola compromissoria (cfr.
cass. sez. unite n. 19407/2010: “L’unico problema che residua riguarda
3

ritenersi già comprese nel corrispettivo determinato a corpo e non a

l’ipotesi in cui la sentenza del giudice abbia risolto una questione di
deferibilità della controversia agli arbitri, ma nessun procedimento
arbitrale sia ancora iniziato, né prima né dopo il 2 marzo 2006. È evidente
che in tal caso, ma solo in tal caso, non potrebbe trovare applicazione la
speciale norma transitoria dettata con il 4 0 comma dell’art. 27, ma i
principi generali della perpetuati() iurisdictionis e del tempus regit
actum.”), tale questione si configura come questione di competenza e la

La stessa disposizione prevede che l’eccezione di incompetenza del giudice
in ragione della convenzione di arbitrato deve essere proposta, a pena di
decadenza, nella comparsa di risposta e che la mancata proposizione
dell’eccezione esclude la competenza arbitrale limitatamente alla
controversia decisa in quel giudizio Roma 23 aprile 2012″
Il collegio ritiene che la relazione vada condivisa nella parte in cui ha
ritenuto che il regolamento di giurisdizione proposto debba essere
dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenzaP.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento
delle spese con C 5.200,00, di cui C 200,00 per esborsi.
Così deciso in Roma il 10 luglio 2012 nella camera di consiglio delle sezioni
unite civili.

/(-

relativa decisione è impugnabile solo ai sensi degli articoli 42 e 43 c.p.c.

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