Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13504 del 20/06/2011

Cassazione civile sez. VI, 20/06/2011, (ud. 31/03/2011, dep. 20/06/2011), n.13504

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 416-2010 proposto da:

M.J. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE GIULIO CESARE 6, presso lo studio dell’avvocato GAITO

ALFREDO, rappresentata e difesa dall’avvocato ANGELOZZI ALESSANDRO,

giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

V.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 650/2009 della CORTE D’APPELLO di ANCONA del

7/10/09, depositata il 28/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

31/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. DOGLIOTTI Massimo;

udito l’avvocato Caledo Enrico (delega avvocato Angelozzi

Alessandro), difensore della ricorrente, che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. RUSSO Rosario Giovanni che

nulla osserva.

La Corte così:

Fatto

OSSERVA

Il procedimento ha ad oggetto la separazione personale dei coniugi.

L’odierna ricorrente eccepisce nullità della notificazione del ricorso introduttivo di primo grado, ai sensi dell’art. 143 c.p.c., per assenza di indagini necessarie per accertare la propria residenza.

Non svolge attività difensiva la controparte.

Ritiene il Collegio di esprimere contrario avviso rispetto alla relazione ex art. 380 bis, lett. c che aveva concluso per la manifesta fondatezza.

Ai sensi dell’art. 157 c.p.c. la M. avrebbe dovuto eccepire la nullità nel primo atto difensivo, e dunque nell’atto di appello, essendo rimasta contumace in primo grado. Al contrario, dalle stesse indicazioni della ricorrente, nonchè dagli atti di causa, emerge la tardività dell’eccezione che fu proposta con atto successivo. Tale tardività travolge anche l’altra questione relativa alla competenza territoriale.

Va pertanto rigettato il ricorso per manifesta infondatezza. Nulla sulle spese, non essendosi costituita la controparte.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 31 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2011

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