Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13504 del 03/06/2010
Cassazione civile sez. I, 03/06/2010, (ud. 24/06/2009, dep. 03/06/2010), n.13504
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ADAMO Mario – Presidente –
Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato DACQUI’ GIUSEPPE, (avviso postale Piazza Trento n. 19 –
CALTANISSETTA), giusta delega in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DEL TESORO, AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE CENTRALE;
– intimati –
avverso il decreto N. 13/05 V.G. della CORTE D’APPELLO di
CALTANISSETTA, depositato il 13/10/2005;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24/06/2009 dal Consigliere e Relatore Dott. SALME’ GIUSEPPE;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FUZIO Riccardo che ha concluso visto l’art. 375 c.p.c. per
l’inammissibilita’ del ricorso, con le conseguenze di legge.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il presidente della corte d’appello di Caltanisetta, con decreto del 13 ottobre 2005, ha rigettato il ricorso D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 99 proposto da M.A. avverso il provvedimento della stessa corte d’appello dell’8 febbraio 2005 di rigetto della richiesta di ammissione al gratuito patrocinio.
Il M. ha proposto ricorso per Cassazione articolato in due motivi. L’amministrazione intimata non ha svolto attivita’ difensiva.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i due motivi, rubricati come censure di violazione dell’art. 606 c.p.c., lett. b) e c), il ricorrente lamenta sia la mancanza che il difetto di motivazione del provvedimento impugnato.
Il ricorso risulta ritualmente notificato all’amministrazione finanziaria e depositato a mezzo del servizio postale, ma e’ inammissibile in quanto, a parte l’erroneita’ delle rubriche dei motivi che fanno riferimento alle norme del rito penale invece che a quelle del rito civile, sono tra loro contraddittori e, quanto al primo motivo, con il quale si censura l’argomentazione secondo la quale il possesso di due costose autovetture denoterebbe una capacita’ reddituale superiore a quella indicata nel D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76, lett. a) si risolve in una critica di un giudizio di fatto logicamente e sufficientemente motivato.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile.
Cosi’ deciso nella camera di consiglio della struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi, sezione prima civile, il 24 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2010