Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13504 del 02/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 02/07/2020, (ud. 27/01/2020, dep. 02/07/2020), n.13504

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19969-2013 proposto da:

CRG COSTRUZIONI RADIOLOGICHE GENERALI SRL, elettivamente domiciliato

in ROMA VIA BERENGARIO 10, presso lo studio dell’avvocato PAOLA

CECCHETTI, rappresentato e difeso dall’avvocato MARIO NENCHA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 43/2013 la COMM. TRIB. REG. di BARI,

depositata il 26/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/01/2020 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

RILEVATO

che:

L’Agenzia delle Entrate notificò alla C.R.G. S.r.l. avviso di accertamento, con il quale recuperò a tassazione le maggiori imposte ritenute dovute per IRES, IVA ed IRAP per l’anno 2005, avendo accertato maggiori ricavi per l’importo di Euro 288.870,00, desunti anche in forza dell’applicazione dello studio di settore (OMISSIS), a fronte di quelli dichiarati dalla società di Euro 204.233,00, con conseguente applicazione di sanzioni ed interessi.

La società impugnò l’avviso di accertamento dinanzi alla Commissione tributaria provinciale (CTP) di Bari, che accolse il ricorso della contribuente.

Proposto appello dall’Ufficio avverso la sentenza di primo grado, la Commissione tributaria regionale (CTR) della Puglia accolse parzialmente il gravame proposto dall’Amministrazione finanziaria, rideterminando “in via equitativa, i maggiori ricavi imponibili a carico della stessa contribuente, per l’anno d’imposta 2005, nella misura pari al 50%” (…) “della differenza tra i ricavi accertati dall’Ufficio in Euro 288.870,00 e quelli dichiarati dalla società contribuente in Euro 204.233,00, con le conseguenti maggiori imposte e relative sanzioni”.

Avverso detta sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo la società ricorrente denuncia omessa pronuncia su questione riproposta in appello, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

La ricorrente lamenta che la CTR, sebbene la società vittoriosa in primo grado, avendone la CTP accolto il ricorso proprio in relazione al denunciato vizio di motivazione dell’atto impositivo, avesse riproposto la questione nelle proprie controdeduzioni in appello depositate a seguito della proposizione dell’avverso ricorso, avrebbe omesso di pronunciare su detta questione.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia insufficiente e/o contraddittoria motivazione su fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella parte in cui la decisione impugnata ha omesso di spiegare le ragioni in virtù delle quali l’Amministrazione avrebbe disatteso le giustificazioni, rese già in sede di contraddittorio endoprocedimentale e riproposte in corso di giudizio, che avrebbero dovuto determinare la non applicabilità all’attività svolta dalla società dello studio di settore.

3. Con il terzo motivo la ricorrente formula analoga censura, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella parte in cui la decisione impugnata ha rigettato il motivo, riproposto in sede di appello, volto a sostenere l’illegittimità dell’accertamento, perchè fondato esclusivamente sugli studi di settore, avendo per un verso la CTR valorizzato elementi, quali l’entità dei costi per lavoro dipendente, ovvero per l’acquisto di materia prime, in relazione all’entità dei ricavi dichiarati, essendo stati detti elementi prospettati dall’Ufficio in sede contenziosa, senza spiegare, peraltro, il parametro di valutazione con riferimento al quale detti costi potessero essere appunto ritenuti elevati, ovvero perchè costituissero indizio di evasione.

4. Il primo motivo è infondato.

Questa Corte ha più volte chiarito che “Non ricorre il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancata decisione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto del medesimo” (cfr., tra le molte, Cass. sez. 5, ord. 6 dicembre 2017, n. 29191; Cass. sez. 1, 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass. sez. 1, 11 settembre 2015, n. 17956).

Nella fattispecie in esame, pronunciando nel merito ed accogliendo parzialmente le stesse ragioni addotte dalla contribuente con riduzione dei maggiori ricavi accertati, la CTR ha implicitamente disatteso la censura, riproposta dalla società in sede di appello, volta ad ottenere la declaratoria di nullità dell’atto impositivo per carenza di motivazione.

5. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, non sfuggendo entrambi a declaratoria d’inammissibilità per la medesima ragione.

5.1. A seguito della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, conv., n. 83, art. 54, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità su di essa resta circoscritto solo alla verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia (cfr. Cass. sez. 3, 12 ottobre 2017 n. 23940; Cass. sez. 6-3, ord. 20 novembre 2015, n. 23828; Cass. SU, 7 aprile 2014, n. 8053). Si è peraltro opportunamente evidenziato che con la nuova formulazione del n. 5 della succitata norma è stato introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia.

5.2. Essendo stata la sentenza oggetto del presente ricorso per cassazione depositata il 26 febbraio 2013, trova applicazione, ratione temporis, la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come innanzi ricordata.

Ne deriva che entrambe le censure, così come articolate nel secondo e terzo motivo di ricorso in relazione al previgente disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per insufficienza e/o contraddittorietà della motivazione, sono inammissibili.

6. Il ricorso della contribuente va pertanto rigettato.

7. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 27 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2020

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