Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13503 del 29/05/2017
Cassazione civile, sez. VI, 29/05/2017, (ud. 27/04/2017, dep.29/05/2017), n. 13503
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 24894-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
M.S., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEI
CARRACCI 1, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO ALESSANDRI che
la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato
ANGELO OSNATO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 751/20/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di BOLOGNA, depositata il 30/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 27/04/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI
CONTI.
Fatto
FATTI E MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la sentenza della CTR dell’Emilia Romagna indicata in epigrafe, che, in accoglimento dell’appello proposto da M.S., ha integralmente annullato l’accertamento, fondato su movimentazioni bancarie ingiustificate, emesso a carico della contribuente;
Rilevato che la parte intimata ha depositato controricorso e che La ricorrente ha depositato memoria;
Rilevato che va disposto il rinvio a nuovo ruolo per consentire l’acquisizione in visione del proc. n. 24893/2015 pendente innanzi alla Sezione tributaria al fine di verificare l’eventuale trattazione comune dello stesso al presente procedimento.
PQM
Rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando alla Cancelleria di provvedere a quanto specificato nella parte motiva.
Così deciso in Roma, il 27 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2017