Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13503 del 29/05/2013


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Civile Ord. Sez. U Num. 13503 Anno 2013
Presidente: PREDEN ROBERTO
Relatore: SALME’ GIUSEPPE

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 12084-2010 proposto da:
COLLI DI ANQUILLARA S.R.L., in persona del legale

rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA DEI PONTEFICI 3, presso lo studio

2012

dell’avvocato GIULIANI MARCO, che la rappresenta e

/621-

difende unitamente agli avvocati CAPECE MINUTOLO
VALENTINO, SANINO MARIO, per delega in calce al
ricorso;
– ricorrente –

Data pubblicazione: 29/05/2013

contro

COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA, in persona del Sindaco
1. pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
BARNABA TORTOLINI 13, presso lo studio dell’avvocato
VERINO MARIO ETTORE, che lo rappresenta e difende, per

– controricorrente –

avverso la decisione n. 4111/2009 del CONSIGLIO DI
STATO, depositata il 19/06/2009;
uditi gli avvocati Marco GIULIANI, Mario Ettore VERINO
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 10/07/2012 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
SALME’.

,
é

delega a margine del controricorso;

I

E’ stata depositata relazione ex art. 380 bis c.p.c. del seguente tenore:”
Rilevato in fatto che, con decisione del 19 giugno 2009, il Consiglio di
Stato, in parziale riforma della sentenza non definitiva del Tar del Lazio del
13 aprile 2007 e della sentenza definitiva dello stesso Tar del 20 febbraio

100.000,00 a titolo di risarcimento dei danni per responsabilità
precontrattuale in favore della società Colli di Anguillara, compensando le
spese dell’intero giudizio; che la controversia è nata dalla revoca, a
seguito della mancata approvazione da parte della regione Lazio della
variante del p.r.g. necessaria per la realizzazione dell’opera, della delibera
comunale con la quale era stata affidata in concessione alla predetta
società la costruzione e la gestione del nuovo cimitero comunale; che
detta controversia era stata proposta dalla società concessionaria con atto
del 19 luglio 1993 davanti al collegio arbitrale previsto da clausola
compromissoria contenuta nella convenzione di concessione e
successivamente, da parte della stessa società, è stata proposta davanti al
tar del Lazio con ricorso dell’8 gennaio 1994; che, al dichiarato scopo di
favorire la conciliazione della lite davanti agli arbitri, la società ha
rinunziato alla domanda proposta davanti al Tar accollandosi le spese di
lite e conseguentemente con sentenza del 19 ottobre 1995 il ricorso è
stato dichiarato improcedibile; che, con sentenza del 21 luglio 1999,
confermata con sentenza di questa Corte n. 13623 del 2001, la corte
d’appello d Roma ha dichiarato la nullità del lodo con il quale il Comune
era stato condannato al pagamento di E. 2.471.000.000 a titolo di
risarcimento dei danni, affermando che la controversia non era
compromettibile perché rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo; che, con ricorso del 15 giugno 2002 la società
concessionaria ha chiesto al Tar del Lazio la condanna del Comune al
pagamento dell’indennizzo previsto dall’art. 24 della convenzione o, in via
subordinata, la condanna al risarcimento dei danni da inadempimento
contrattuale, ovvero, in ulteriore subordine, al risarcimento dei danni per
responsabilità precontrattuale; che, con la sentenza non definitiva del 13
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2008, ha condannato il comune di Anguillara Sabazia al pagamento di C

aprile 2007, il tar, dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo, ha
accolto la domanda di indennizzo conseguente alla revoca per pubblico
interesse della concessione, e, con sentenza del 20 febbraio 2008, ha
quantificato tale indennizzo in C 5.405.146,00; che il Consiglio di Stato,
con la decisione sopra indicata, ha affermato che: a) la giurisdizione sulla
presente controversia è stata attribuita al giudice amministrativo dalla
sentenza di questa Corte n. 13623 del 2001, avente efficacia pan

richiesta la risoluzione del contratto di concessione e in subordine il
pagamento dell’indennizzo, mentre davanti al tar l’indennizzo è stato
chiesto in via principale e in via subordinata è stata avanzata domanda di
risarcimento dei danni per inadempimento della convenzione; b) che
erroneamente il tar ha accolto la domanda di indennizzo previsto dall’art.
24 della convenzione, sia perché la delibera n. 33 del 1993 non costituiva
revoca dell’atto di concessione per sopravvenute ragioni di pubblico
interesse, ma atto di contestazione degli inadempimenti imputabili alla
società concessionaria, sia perché la sentenza del tar Lazio n. 1573 del
1995 ha accertato con efficacia di giudicato la rinuncia della predetta
società sia all’indennizzo che al risarcimento dei danni per inadempimento;
c) la domanda di risarcimento del danno contrattuale, peraltro, non
avrebbe potuto essere accolta anche perché non era stata previamente
annullata la delibera n. 33 del 1993; d) che era fondata la domanda di
risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale, ai sensi dell’art.
1337 c. c., avendo l’amministrazione comunicato alla società
concessionaria la presenza di un uso civico gravante sul terreno
interessato alla costruzione dell’opera pubblica; che, con l’unico motivo di
ricorso, la società Colli dell’Anguillara censura la decisione del Consiglio di
Stato per avere ritenuto precluso l’esame della domanda di risarcimento
dei danni contrattuale in virtù della c. d. pregiudiziale amministrativa, non
essendo stato previamente richiesto l’annullamento della delibera n. 33 del
1933; che il comune resiste con contro ricorso; ritenuto in diritto che il
ricorso appare inammissibile essendo diretto a censurare solo una delle
due autonome ratíones decidendi poste dal Consiglio di Stato a
fondamento della decisione, non essendo stata mossa alcuna critica al
rilievo che la domanda di risarcimento dei danni contrattuale era preclusa
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processuale, essendo irrilevante che mentre davanti agli arbitri era stato

dall’avvenuto accertamento, con efficacia di giudicato, della rinuncia
all’azione, rilievo di per sé solo sufficiente a giustificare la decisione. Se il
collegio condivide queste osservazioni il ricorso può essere deciso in
camera di consiglio. Roma 27 aprile 2012″.
Il collegio ritiene che non sussistono i presupposti per la trattazione del
ricorso in camera di consiglio e che pertanto deve essere fissata l’udienza

P.Q.M.

Dispone la rimessione alla pubblica udienza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili il 10
luglio 2012.

pubblica.

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