Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13503 del 03/06/2010
Cassazione civile sez. lav., 03/06/2010, (ud. 12/04/2010, dep. 03/06/2010), n.13503
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –
Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
I.E., domiciliato ex lege in Roma, presso la Cancelleria
della Corte Suprema di Cassazione;
– ricorrente –
contro
ARCA SCR S.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, via AUGUSTO VERA
n. 41, presso lo studio dell’Avvocato PELOSI ANTONELLA, rappresentata
e difesa dall’avvocato DUI PASQUALE per procura in calce al
controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 11364/2009 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
di ROMA, depositata il 15/05/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/04/2010 dal Consigliere Dott. MAMMONE Giovanni;
con la presenta del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. VELARDI Maurizio.
Fatto
RITENUTO IN RATIO E DIRITTO
I.E. ha notificato ad ARCA SGR spa e depositato presso la Cancelleria della Corte un “ricorso per la revocazione di sentenza della Corre di cassazione” da lui personalmente sottoscritto. Il ricorso si conclude con la richiesta: 1) in via pregiudiziale, di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato, con richiamo ad apposita istanza separatamente presentata; 2) nel merito, di revocazione della sentenza della Corte di cassazione, Sez. Lavoro, 15.5.09 n. 11364. Nell’ultimo periodo dell’atto in questione lo I. procede al conferimento del mandato defensionale all’avv. B.G. di Milano.
ARCA SGR spa si e’ difesa con controricorso.
Sulla base delle risultanze appena descritte, il consigliere relatore ha redatto relazione ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c. proponendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile, bissata l’adunanza della camera di consiglio, ARCA SGR spa ha depositato memoria.
Rileva il Collegio che il ricorso e’ sottoscritto personalmente dalla parte e, pertanto, non soddisfa al requisito dell’art. 365 c.p.c., per il quale “il ricorso e’ … sottoscritto, a pena di inammissibilita’, da un avvocato iscritto nell’apposito albo, munito di procura speciale”.
Altra copia del ricorso presente in atti, pure essa sottoscritta dallo I., reca in conclusione una dichiarazione a firma avv. Guido Brizzi che testualmente afferma “dichiaro che, in caso di ammissione al gratuito patrocinio, sono disponibile ad assumere la difesa del sig. I.E., nella causa di revocazione contro la sentenza 11.364/09”. Altra dichiarazione di eguale tenore e sottoscrizione, indirizzata al “giudice competente della Suprema Corte di cassazione”, risulta redatta su carta intestata di uno studio legale.
La domanda di ammissione ai gratuito patrocinio, anch’essa indirizzata al “giudice competente della “Suprema Corte di cassazione” e depositata presso la (Cancelleria centrale civile in data 1.10.09 (richiamata nell’atto sopra descritto) e’ stata dichiarata irricevibile dal Presidente della Sezione in data 21.12.09, atteso che essa avrebbe dovuto essere presentata al (Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 124.
Sulla base di questi elementi, non puo’ ritenersi che il riferimento all’avv. Brizzi abbia in qualche modo ovviato alla rilevata carenza di sottoscrizione tecnica. Detto professionista, infatti, non solo non puo’ essere ritenuto investito di procura speciale, avendo condizionato l’assunzione della difesa all’ammissione al gratuito patrocinio, ma neppure puo’ ritenersi sottoscrittore del ricorso, atteso che la dichiarazione sopra riferita e’ del tutto estranea al contenuto dell’atto.
In conclusione, deve prendersi atto che il ricorso e’ irrimediabilmente sottoscritto personalmente dalla parte e che, pertanto, e’ inammissibile.
Le spese del presente giudizio, come liquidare in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 30,00 per esborsi ed in Euro 1.000,00 (mille/00) per onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa.
Cosi’ deciso in Roma, il 12 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2010