Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13502 del 29/05/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 13502 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: MAROTTA CATERINA

ORDINANZA
sul ricorso 21532-2012 proposto da:
D’AMATO VINCENZO DMTVCN42M27G252L, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA IPPONIO 2, presso lo studio
dell’avvocato ANDREA PETTI, rappresentato e difeso da se stesso;

– ricorrente nonché contro
ENEL DISTRIBUZIONE SPA 05779711000;

– intimata avverso la sentenza n. 6739/2012 della CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE di ROMA dell’11/01/2012, depositata il 04/05/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’11/04/2013 dal Consigliere Relatore Dott. CATERINA
MAROTTA.
E’ presente il P.G. in persona del Dott. COSTANTINO FUCCI.
1 – La relazione depositata ha il seguente contenuto:

Data pubblicazione: 29/05/2013

”La Corte di Cassazione, con sentenza 4 maggio 2012, n. 6739,
rigettava il ricorso proposto dall’Enel Distribuzione S.p.A. nei
confronti di Fortino Antonio Silvio e condannava la società ricorrente
alla rifusione delle spese del giudizio.
L’avv. Vincenzo D’Amato, quale difensore di Fortino Antonio

indicata sentenza nella parte in cui ha omesso di disporre la distrazione
in suo favore delle spese del giudizio nonostante se ne fosse dichiarato
antistatario.
Le sezioni unite (sent. n. 16037/2010) hanno affermato che la
procedura di correzione della sentenza è esperibile nell’ipotesi in cui il
giudice, pur in presenza di domanda di distrazione delle spese, ometta
la pronuncia.
L’istanza appare manifestamente fondata, risultando nel
controricorso la richiesta del predetto avvocato di distrazione in suo
favore delle spese di giudizio.
Se ne propone, pertanto, l’accoglimento con ordinanza, ai sensi
dell’art. 375 cod. proc. civ. n. 5″.
2 – Ritiene questa Corte che le osservazioni in fatto e le
argomentazioni e conclusioni in diritto della relazione siano del tutto
condivisibili e che ricorra con ogni evidenza il presupposto dell’art.
375, n. 5, cod. proc. civ. per la definizione camerale del processo.
Non sono stare presentate condugiOfil fié
Pertanto, il ricorso deve essere accolto.

P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del ricorso, integra il dispositivo della
sentenza n. 6739 del 2012 di questa S.C. aggiungendo, dopo la parola
“CPA”, le parole “da distrarsi in favore dell’avv. Vincenzo D’Amato,
antistatario”. Manda alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti.
Use 7illY n ?153?
-2-

ML iid. 11-01-2013

Silvio ha presentato istanza di correzione dell’errore materiale della

Così deciso in Roma, 1’11 aprile 2013

Il Presidente

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA