Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13502 del 18/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 18/05/2021, (ud. 02/03/2021, dep. 18/05/2021), n.13502

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13238-2019 proposto da:

C.M., elettivamente domiciliato presso la cancelleria della

CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso

dagli Avvocati IDA STEFANIA QUAGLIO e FERDINANDO BALDINI;

– ricorrente –

contro

Z.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CIVININI

105, presso lo studio dell’avvocato RENATO MELE, rappresentato e

difeso dall’avvocato VINCENZO VETERE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 229/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 12/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di Consiglio non

partecipata del 02/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CIRILLO

FRANCESCO MARIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso al Tribunale di Cosenza, Sezione specializzata agraria, Z.G. convenne in giudizio C.M. e – sulla premessa di essere proprietario di un fondo rustico promesso in vendita al convenuto con scrittura privata del 27 marzo 1995 – chiese che, previa dichiarazione di inesistenza di un qualsiasi contratto agrario fra le parti, fosse accertata la prescrizione del diritto alla stipula del contratto definitivo di vendita, ovvero comunque la risoluzione del menzionato preliminare per inadempimento del C., con conseguente condanna del medesimo al rilascio del terreno, detenuto senza titolo, ed al risarcimento dei danni.

Si costituì in giudizio il convenuto, eccependo l’incompetenza per materia della Sezione specializzata agraria e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda. Sostenne il convenuto di essere detentore del fondo fin dal 1987 sulla base di un contratto di affitto, come risultava da una sentenza pronunciata dal Tribunale di Cosenza, poi confermata in appello e passata in giudicato, nell’ambito di un diverso giudizio possessorio in precedenza da lui intentato contro l’attore.

Il Tribunale, respinte le richieste di prova formulate dalle parti, rigettò la domanda sulla base del giudicato determinatosi in ordine all’esistenza del rapporto di affitto nell’ambito del giudizio possessorio di cui sopra, con assorbimento delle ulteriori domande.

2. La pronuncia è stata impugnata da Z.S., in qualità di erede del defunto Z.G., e la Corte d’appello di Catanzaro, Sezione specializzata agraria, con sentenza del 12 febbraio 2019, ha accolto il gravame e, in riforma della sentenza impugnata, ha dichiarato l’inesistenza di un rapporto agrario tra le parti, la risoluzione del preliminare di vendita stipulato in data 27 marzo 1995 ed ha condannato il C. al rilascio del fondo ed al pagamento delle spese del doppio grado, rigettando la domanda di risarcimento dei danni.

Ha osservato la Corte territoriale, per quanto di interesse in questa sede, che il C. non aveva provato l’esistenza di un rapporto di affitto, posto che non aveva formulato alcuna richiesta di prova sul punto e non aveva prodotto i verbali della prova testimoniale espletata nel giudizio possessorio, così da permettere alla Corte “di valutare ex novo le deposizioni rese in quella sede, utilizzabili come prove atipiche nell’odierno giudizio”. La Corte calabrese ha aggiunto che nella sentenza d’appello resa nel giudizio possessorio erano riportati ampi stralci delle deposizioni favorevoli alla tesi del C., cioè idonee a dimostrare l’esistenza di un contratto di affitto agrario, ma ha precisato che tali stralci non erano idonei a consentire di effettuare “una valutazione del tutto nuova e doverosamente autonoma della prova orale assunta nell’ambito di quel giudizio”. La sentenza, poi, dopo aver affermato che il solo titolo di detenzione che il C. poteva invocare era il contratto preliminare del 27 maggio 1995, ha stabilito che di quel contratto doveva essere dichiarata la risoluzione per grave inadempimento del C. ai sensi dell’art. 1453 c.c., ordinando di conseguenza il rilascio del terreno.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro propone ricorso C.M. con atto affidato ad un solo motivo.

Resiste Z.S. con controricorso.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di Consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., e non sono state depositate memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), omessa, insufficiente, contraddittoria o inadeguata motivazione su un punto decisivo per il giudizio, per mancato o erroneo esame della documentazione e delle prove raccolte.

Osserva il ricorrente che la sentenza impugnata ha ritenuto di dover prescindere dall’esame della sentenza di appello emessa nel giudizio possessorio, dalla quale risultava, invece, un apporto probatorio che avrebbe consentito di rigettare la domanda dello Z.. Tale decisione renderebbe l’impugnata sentenza viziata da omessa motivazione; le deposizioni testimoniali risultanti dalla sentenza, il cui contenuto viene riportato nel ricorso, avrebbero fornito la prova, secondo il ricorrente, dell’esistenza del contratto di affitto agrario. Richiamati i principi in tema di acquisizione delle prove atipiche, tra le quali rientrano quelle assunte in un diverso giudizio, il ricorrente lamenta che la Corte d’appello, contrariamente al Tribunale, non abbia in alcun modo valutato dette prove atipiche.

1.1. Il motivo è inammissibile per una serie di concorrenti ragioni.

Anche volendo prescindere, infatti, dalla formulazione della censura in modo non rispondente al testo attuale dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), e dal fatto che essa non contiene puntuali indicazioni sulla reperibilità nel fascicolo della sentenza ivi richiamata, la Corte osserva che la doglianza non coglie in tutto la ratio decidendi della pronuncia in esame. La Corte territoriale, infatti, ha osservato che non erano stati prodotti i verbali dell’altro giudizio e che in tal modo le era stata preclusa la possibilità di quella valutazione autonoma che deve essere compiuta in presenza di prove raccolte in un giudizio diverso. Rispetto a tale motivazione, la censura è almeno parzialmente eccentrica, perchè si risolve nel riportare quanto dichiarato dalla sentenza pronunciata nel giudizio possessorio, trascrivendo le deposizioni dei testi per come risultanti dalla sentenza, senza considerare che il ragionamento svolto dalla Corte calabrese è diverso.

Oltre a ciò, il Collegio osserva che la presunta omissione non riguarda un fatto, quanto piuttosto il mancato esame di una sentenza; e comunque la sentenza impugnata ha preso in esame il documento ed ha spiegato perchè non ha inteso tenerne conto. Il tutto senza considerare che, in ogni modo, ove pure fossero stati prodotti i verbali delle deposizioni assunte nel giudizio possessorio, la valutazione della Corte di merito ben avrebbe potuto essere di segno contrario (v. sentenza 20 gennaio 2015, n. 840, e ordinanza 10 ottobre 2018, n. 25067); per cui la doglianza si risolve, in ultima analisi, nella sollecitazione ad un diverso e non consentito esame del merito.

E’ appena il caso di osservare, infine, che il ricorso non contiene alcuna censura nei confronti della sentenza impugnata nella parte in cui essa ha dichiarato la risoluzione per inadempimento del contratto preliminare stipulato dalle parti.

2. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile.

A tale esito segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

Non sussistono le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, trattandosi di causa esente per legge.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 4.500, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 2 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA