Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13502 del 03/06/2010

Cassazione civile sez. lav., 03/06/2010, (ud. 12/04/2010, dep. 03/06/2010), n.13502

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

R.V., elettivamente domiciliata in ROMA, viale PARIOLI

n. 112, presso lo studio dell’avvocato BONITO GIUSEPPINA,

rappresentato e difeso dall’avvocato SARCONE Vincenzo per procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3182/2008 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositatali 16/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/04/2010 dal Consigliere Dott. MAMMONE Giovanni;

udito l’Avvocato SARCONE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio, che ha concluso per l’estinzione del giudizio.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

R.V. – operaia agricola a tempo determinato – si rivolse al giudice del lavoro di Foggia per ottenere il ricalcolo dell’indennita’ di disoccupazione agricola per l’anno 1998 in godimento ai sensi del D.Lgs. 16 aprile 1997, n. 146, art. 4 in relazione alla retribuzione fissata dalla contrattazione integrativa collettiva della provincia di Foggia, anziche’ in base al salario medio convenzionale rilevato nell’anno 1995 e non piu’ incrementato.

Rigettata la domanda, proposto appello dalla richiedente e costituitosi l’INPS, la Corte d’appello di Bari (sentenza 8 – 16.7.08) riteneva inammissibile l’appello non essendo l’appellante comparsa nell’udienza fissata per la discussione ex art. 435 c.p.c., ne’ all’udienza successiva fissata ex art. 348 c.p.c..

Proponeva ricorso per Cassazione l’assicurata sostenendo la violazione del D.P.R. n. del 1970, art. 47 nel testo risultante dal D.L. n. 103 del 1991, art. 6 conv. dalla L. n. 166 del 1991 e dal D.L. n. 384 del 1992, art. 4 conv. dalla L. n. 438 del 1992 deducendo due motivi, nella sostanza censurando una inesistente pronunzia di decadenza dalla domanda giudiziale.

Non svolgeva attivita’ difensiva l’INPS. I consigliere relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. che e’ stata comunicata al Procuratore generale ed e’ stata notificata al difensore costituito.

Prima dell’adunanza della camera di consiglio il difensore del ricorrente, in forza dei poteri a lui conferiti dalla parte con la procura, ha dichiarato di rinunziare al ricorso (v. dichiarazione in data 22.3.10).

In ragione di tale dichiarazione — che non doveva essere notificata alla controparte, non avendo l’Inps svolto attivita’ difensiva — per il combinato degli artt. 306 e 390 – 391 c.p.c. deve dichiararsi l’estinzione del giudizio, senza nulla statuire in punto di spese.

PQM

LA CORTE dichiara l’estinzione del giudizio. Nulla per le spese.

Cosi’ deciso in Roma, il 12 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2010

 

 

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