Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13501 del 30/06/2016

Cassazione civile sez. VI, 30/06/2016, (ud. 24/05/2016, dep. 30/06/2016), n.13501

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARIENZO Rosa – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22753-2014 proposto da:

REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POLI 29, presso l’UFFICIO DI

RAPPRESENTANZA DELLA REGIONE CAMPANIA, rappresentata e difesa

unitamente dagli avvocati MARIA D’ELIA, CORRADO GRANDE,

GRAZIELLA MANDATO giusta procura a margine del controricorso;

– ricorrente –

e contro

F.E.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 670/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

24/01/2014, depositata il 24/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/05/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA;

udito l’Avvocato ROSANNA PANARIELLO per delega dell’avvocato

CORRADO GRANDE, difensore della ricorrente, che chiede

l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Consigliere relatore ha depositato la seguente relazione ai sensi degli artt. 375 e 380 bis cod. proc. civ.: “La Corte d’appello di Napoli, in riforma della sentenza di primo grado, ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore dell’odierna intimata della somma di Euro 509,74, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo, a titolo di reddito di cittadinanza ex L.R. n. 2 del 2004, spettante in relazione al periodo dedotto.

Il giudice di appello, richiamato il principio affermato da Cass. ss.uu. n. 18480 del 2010, secondo il quale il diritto alla corresponsione del “reddito di cittadinanza”, previsto dalla L.R. Campania n. 2 del 2004, artt. 2 e 3, che ne ha stabilito l’erogazione nella misura massima in 350 Euro mensili per nucleo familiare, spetta a tutti coloro, che presentino i requisiti richiesti dalla norma fra i quali devono essere suddivise le risorse disponibili, conseguendone la illegittimità del provvedimento dell’Amministrazione che preveda la destinazione di tali risorse mediante l’attribuzione dell’intero importo – nel tetto massimo di 350 Euro – ad alcuni soltanto degli aventi diritto, secondo il minor reddito, con esclusione degli altri, sulla base di una distinzione tra “domande ammesse e finanziate” e “domande ammesse e non finanziate” non contenute nella legge, ha negato efficacia retroattiva alla L.R. n. 4 del 2011 (art. 1, comma 208) che, in dichiarata funzione interpretativa della L. n. 2 del 2004, aveva chiarito che il beneficio in controversia avrebbe dovuto essere erogato soltanto ai soggetti utilmente collocati nelle graduatorie d’ambito, fino all’esaurimento delle risorse. A tale conclusione il giudice di appello è pervenuto sia in ragione della ravvisata insussistenza di esigenze interpretative, attese la chiarezza del contenuto della Legge del 2004 istitutiva del beneficio e del citato intervento chiarificatore di queste S.U., sia alla stregua di un’interpretazione costituzionalmente orientata che, anche alla luce della giurisprudenza della CEDU, avrebbe comportato l’impossibilità di incidere retroattivamente sulle posizioni soggettive degli assistiti, in assenza di preminenti esigenze di pubblico interesse (posto che l’interpretazione accolta, non incidente sullo stanziamento di bilancio, non avrebbe comunque comportato aggravi finanziari per l’ente erogante), rispetto a quelle di contrasto alla emarginazione ed alla povertà perseguite con la legge originaria.

Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso affidato ad un unico motivo la Regione Campania. Ritualmente evocata in giudizio la parte intimata non ha svolto attività difensiva Con l’unico motivo di ricorso la Regione Campania, deducendo violazione c falsa applicazione dell’art. 12 disp. gen., della L.R. Campania n. 2 del 2004, come interpretata dalla L. n. 4 del 2011, art. 1, comma 208 e del Regolamento n. 1/2004 del Consiglio regionale della Campania, censura la decisione impugnata per avere, in sintesi, negato natura interpretativa alla disposizione di cui alla L.R. n. 4 del 2011, art. 1, comma 208 che, richiamando il regolamento n. 1 del 2004 e così conferendo, in parte qua, rango normativo primario allo stesso, avrebbe in ogni caso chiarito e ribadito, senza possibilità di deroga da parte del giudice – se non denunciandone l’eventuale illegittimità costituzionale – l’effettiva portata della originaria norma della L.R. n. 2 del 2004, nel senso, fatto chiaro dal tenore letterale della stessa, secondo cui il beneficio avrebbe dovuto essere erogato soltanto ai soggetti utilmente collocati nelle graduatorie d’ambito, fino all’esaurimento delle risorse.

Il motivo risulta manifestamente fondato alla luce della giurisprudenza di questa Corte la quale ha ripetutamente affermato che la L.R. Campania 15 marzo 2011, n. 4, nel riconoscere il reddito di cittadinanza ai soli richiedenti utilmente collocati in graduatoria, e nei limiti dello stanziamento per il relativo ambito, comporta una determinazione in misura fissa e non variabile della prestazione ed ha natura di legge di interpretazione autentica della L.R. Campania 19 febbraio 2004, n. 2, art. 2 e art. 3, comma 1, poichè predilige una delle interpretazioni possibili delle norme interpretate, senza che rilevi, in senso contrario, la pregressa diversa interpretazione delle Sezioni Unite e senza che, pertanto, sia elusiva dell’obbligo di osservanza delle norme sovranazionali in violazione dell’art. 117 Cost., comma 1, in relazione all’art. 6, par. 1, della CEDU. Nè, in tal modo, si realizza un’ingiustificata interferenza nell’amministrazione della giustizia, in quanto la sua efficacia retroattiva – comunque insuscettibile di incidere su diritti retributivi e previdenziali definitivamente acquisiti – è giustificata dalla necessità di tutelare interessi costituzionalmente protetti, quali la concretezza degli interventi assistenziali e il rispetto delle esigenze di bilancio dell’ente erogatore. (v. tra le altre, Cass. ss.uu. n. 12180 del 2015, ss.uu.

n. 23291 del 2015 ss.uu. n. 12644 del 2014) A tale giurisprudenza si ritiene debba essere data continuità, conseguendone, l’accoglimento del ricorso.

Si chiede che il Presidente voglia fissare la data per l’adunanza camerale”.

Ritiene questo Collegio che le considerazioni svolte dal Relatore sono del tutto condivisibili siccome coerenti alla ormai consolidata giurisprudenza in materia e che ricorre, quindi, con ogni evidenza il presupposto dell’art. 375 c.p.c., comma 1, per la definizione camerale.

A tanto consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione della decisione. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, la causa viene decisa nel merito con rigetto della originaria domanda.

Eccezionali ragioni di equità ex art. 92 c.p.c., comma 2, derivanti dalla obiettiva controvertibilità delle questioni esaminate e, soprattutto, dall’esistenza di una precedente decisione delle Sezioni Unite, la n. 18840 del 2010 sulla quale la parte attrice faceva affidamento, il cui principio è stato necessario rivedere, a seguito della sopravvenuta citata legge regionale di interpretazione autentica, comportano la compensazione integrale delle spese dell’intero processo, di merito e di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la originaria domanda. Compensa totalmente tra le parti le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2016

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