Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13501 del 29/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 29/05/2017, (ud. 26/04/2017, dep.29/05/2017),  n. 13501

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 20107-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P.L.;

– intimato –

PI.LU., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MICHELE

BORELLO;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 2317/34/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO, depositata il 26/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/04/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Rilevato che l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la sentenza resa dalla CTR Lombardia indicata in epigrafe che, riformando la decisione di primo grado, ha annullato gli avvisi di liquidazione relativi alla ripresa a tassazione di imposta di registro che l’Ufficio aveva emesso nei confronti di Pi.Lu. e P.L., revocando l’agevolazione prima casa considerata nell’atto di acquisto di un immobile;

rilevato che Pi.Lu. si è costituito con controricorso, eccependo l’inammissibilità e infondatezza del ricorso e proponendo, altresì, ricorso incidentale affidato ad un motivo; Rilevato che la parte controricorrente ha altresì depositato memoria chiedendo di potere fruire dell’adesione alla definizione agevolata, D.L. n. 193 del 2016, ex art. 6 e che il procedimento va pertanto rinviato a nuovo ruolo.

PQM

 

Rinvia la causa a nuovo ruolo per quanto esposto nella parte motiva.

Così deciso in Roma, il 26 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2017

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