Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13501 del 29/05/2017
Cassazione civile, sez. VI, 29/05/2017, (ud. 26/04/2017, dep.29/05/2017), n. 13501
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 20107-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
P.L.;
– intimato –
PI.LU., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso
la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MICHELE
BORELLO;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 2317/34/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di MILANO, depositata il 26/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 26/04/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI
CONTI.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
Rilevato che l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la sentenza resa dalla CTR Lombardia indicata in epigrafe che, riformando la decisione di primo grado, ha annullato gli avvisi di liquidazione relativi alla ripresa a tassazione di imposta di registro che l’Ufficio aveva emesso nei confronti di Pi.Lu. e P.L., revocando l’agevolazione prima casa considerata nell’atto di acquisto di un immobile;
rilevato che Pi.Lu. si è costituito con controricorso, eccependo l’inammissibilità e infondatezza del ricorso e proponendo, altresì, ricorso incidentale affidato ad un motivo; Rilevato che la parte controricorrente ha altresì depositato memoria chiedendo di potere fruire dell’adesione alla definizione agevolata, D.L. n. 193 del 2016, ex art. 6 e che il procedimento va pertanto rinviato a nuovo ruolo.
PQM
Rinvia la causa a nuovo ruolo per quanto esposto nella parte motiva.
Così deciso in Roma, il 26 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2017