Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13501 del 03/06/2010

Cassazione civile sez. lav., 03/06/2010, (ud. 12/04/2010, dep. 03/06/2010), n.13501

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – INPS, elettivamente

domiciliato in ROMA, via della Frezza n. 17, presso l’Avvocatura

centrale dell’Istituto, assieme agli Avvocati CORETTI ANTONIETTA,

TADRIS PATRIZIA, STUMPO VINCENZO, che lo rappresentano e difendono

per delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3800/2008 della CORTE DI APPELLO di NAPOLI,

depositata il 18/08/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/04/2010 dal Consigliere Dott. MAMMONE Giovanni;

con la presenza del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. VELARDI Maurizio.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

C.A., premesso di essere stato impiegato in lavori socialmente utili, e di aver percepito il relativo sussidio – pari all’indennità di mobilità – con ritardo rispetto alle scadenze di legge del giorno 15 e dell’ultimo giorno di ciascun mese (previste dal D.P.R. n. 818 del 1957, art. 32), chiedeva la condanna dell’INPS al pagamento degli interessi legali.

Accolta la domanda, proponeva appello l’Istituto rilevando che la norma dell’art. 32 suddetto è dettata per l’indennità di disoccupazione, la quale è pagata il 15 ed il 30 di ogni mese per consentire all’ufficio di collocamento di valutare la persistenza dello stato di disoccupazione, mentre invece per l’indennità di mobilità tale esigenza non si pone, essendo essa corrisposta mensilmente.

Con sentenza 22.5 – 18.8.08 la Corre d’appello di Napoli rigettava l’impugnazione rilevando che, in forza del richiamo contenuto nella L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 7, comma 12 l’indennità di mobilità è regolata dalla normativa che disciplina l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria “in quanto applicabile”, di modo che la disciplina della disoccupazione ordinaria va ad inserirsi nella disciplina dell’indennità di mobilità. Pertanto, non essendo la disposizione del D.P.R. n. 818 del 1957, art. 32 norma intrinsecamente incompatibile, la disciplina dell’erogazione dell’indennità da essa prevista doveva applicarsi anche all’indennità di mobilità e, in forza del rinvio del D.L. n. 299 del 1994, al sussidio per l’impiego in lavori socialmente utili.

Avverso questa sentenza proponeva appello l’INPS deducendo violazione del disposto della L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 7, comma 12 e del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, art. 32 sostenendo che il pagamento dell’indennità di mobilità ha cadenza periodica mensile e non quindicinale e che, pertanto, un eventuale ritardo nel pagamento della prestazione rileva, al fine del computo degli interessi, solo con riferimento alle scadenze mensili.

Non ha svolgeva attività difensiva il C..

Il Consigliere relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c., che è stata comunicata al Procuratore generale e notificata ai difensori costituiti.

Il ricorso è fondato.

In materia di lavori socialmente utili, la giurisprudenza di questa Corte ritiene che il relativo sussidio – cui sono estese le disposizioni in materia di indennità di mobilità a seguito della modifica normativa introdotta con il D.L. n. 299 del 1994, art. 14, comma 4 conv. con L. n. 451 del 1994 – pur essendo determinato, alla stregua della disciplina dell’indennità di disoccupazione, su base giornaliera, deve essere corrisposto con cadenza mensile, attese le peculiarità della materia dell’indennità di mobilità. La disciplina di quest’ultima, infatti, prevede la ripartizione in mesi con riguardo alla durata massima del trattamento (12 mesi, prorogabili in relazione a fasce di età o aree territoriali e divisibile in due periodi, pure indicati in mesi), alla commisurazione della misura della prestazione (sulla base dell’integrazione salariale spettante, determinata ogni mese ex L. n. 427 del 1980), alla possibilità di sospensione e cumulo con i redditi da lavoro nel caso di svolgimento di una attività lavorativa, nonchè alla detraibilità delle mensilità già godute nel caso di erogazione in conto capitale per i lavoratori che svolgono attività autonoma o in cooperativa. Trattasi, dunque, di regolamentazione specifica che rende inapplicabile, in quanto incompatibile, il sistema di pagamento previsto per il trattamento di disoccupazione involontaria, fissato, D.P.R. n. 818 del 1957, ex art. 32 in due scadenze, il giorno 15 e l’ultimo giorno del mese (v. per tutte Cass. 19.5.08 n. 12627, 20.5.08 n. 12747 e 23.11.09 n. 24633).

Non essendosi la Corre di merito adeguata a questo principio di diritto, il ricorso deve, essere accolto e l’impugnata sentenza deve essere cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, la domanda deve essere rigettata.

Nulla deve statuirsi per le spese, dell’intero giudizio, trattandosi di controversia a contenuto assistenziale iniziata prima dell’ottobre 2003.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso e, cassata l’impugnata sentenza, rigetta la domanda, nulla statuendo per le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 12 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2010

 

 

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