Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13501 del 02/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 02/07/2020, (ud. 07/02/2020, dep. 02/07/2020), n.13501

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –

Dott. MARTORELLI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21465-2017 proposto da:

G.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CASSIODORO 9,

presso lo studio dell’avvocato MATTEO NUZZO, che lo rappresenta e

difende giusta delega a margine;

– ricorrenti –

contro

CONSORZIO DI BONIFICA (OMISSIS) in persona del Presidente e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

EUSTACHIO MANFREDI 15, presso lo studio dell’avvocato CARLO

BALDASSARI, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 428/2017 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,

depositata il 16/02/2017;

udita la relazione della causa svelta nella pubblica udienza del

07/02/2020 dal Consigliere Dott. RAFFAELE MARTORELLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato NUZZO che si riporta agli atti;

udito per il controricorrente l’Avvocato BALDASSARI che ha chiesto il

rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La vicenda trae origine dalla notifica della cartella di pagamento con la quale il consorzio di Bonifica (OMISSIS), richiedeva a G.S. il pagamento dei contributi di bonifica imposti per l’anno 2013 dal in relazione ad immobili di proprietà dello stesso ricorrente ricadenti nel comprensorio consortile. A seguito di impugnazione la Commissione Tributaria Provinciale di Pisa, con la sentenza n. 118/2/2015 accoglieva il ricorso del contribuente.

Proponeva appello il Consorzio di bonifica della Val d’Era e la CTR di Firenze, con sentenza n. 428/17/ 2017, accoglieva l’appello del Consorzio. Secondo la CTR andava respinta l’eccezione di carenza di motivazione della cartella di pagamento; nel merito, riteneva che la legittimità della pretesa tributaria sussistesse anche ove non fosse stato adottato un piano generale di bonifica, in caso di interventi di manutenzione; che, con riguardo alla prova del beneficio (a prescindere dalla considerazione che, secondo la L.R. n. 34 del 1994, art. 4, comma 2B, il concorso alla manutenzione ordinaria era sganciato dall’individuazione dei benefici di particolare rilevanza per i beni immobili privati, previsto invece dalla stessa legge, art. 3, comma 2, nel caso di riparto di spese per la realizzazione di nuove opere di bonifica), secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, in presenza dell’inserimento del bene privato nell’ambito del perimetro di contribuenza, non doveva essere provato, in maniera specifica con esatta corrispondenza sul piano individuale, il vantaggio, valutato in termini di stretto rapporto costi benefici, tra le opere di bonifica e i singoli beni immobili, essendo il vantaggio desumibile dalla inclusione del bene privato nel perimetro di contribuenza (circostanza che esonerava il consorzio dall’onere della prova del beneficio ricavato, in quanto tale accertamento è già stato fatto in concreto in sede di ripartizione della quota di spese per proprietari). Riteneva, altresì, acquisita la prova della sussistenza di un piano di classifica; nonchè la inclusione dei beni nel perimetro di contribuenza (era stata anche versata in atti la delibera che individuava detto perimetro) e, quindi, la sussistenza dei presupposti per la legittimità della pretesa. Legittima era, poi, la coincidenza tra estensione del perimetro di contribuenza ed estensione del comprensorio (L.R. n. 34 cit., ex art. 15). Evidenziava come l’inclusione degli immobili del ricorrente nel perimetro di contribuenza era sufficiente a provare l’esistenza del vantaggio dell’attività consortile di manutenzione, incombendo l’eventuale prova sull’insussistenza del beneficio sul contribuente).

Avverso detta sentenza proponeva ricorso innanzi a questa Corte gli G.S. eccependo:

-1) Violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 52 e 53, dell’art. 347 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per non aver dichiarato l’improcedibilità dell’appello del Consorzio stante l’assenza della sentenza n. 118/2/2015 della CTP di Pisa tra gli atti di causa.

-2) Violazione dell’art. 1008 c.c., del R.D. n. 215 del 1933, artt. 11 e 21, della L.R. Toscana n. 34 del 1994, art. 15, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per aver per aver ritenuto, in violazione e con falsa applicazione delle norme citate, che soggetto passivo della pretesa erariale sia il nudo proprietario e l’usufruttuario che, ai sensi delle norme citate è tenuto per la durata del suo diritto, ai carichi annuali, comprese le imposte, i canoni, le rendite, e gli altri pesi che gravano sul fondo”;

-3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 860 c.c., del R.D. n. 215 del 1933, artt. 3, 4, 10,11, 17, 18 e 21, della L.R. Toscana n. 34 del 1994, art. 3, 4 e 16, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3″, per aver ritenuto che, ai sensi della L.R. toscana n. 34 del 1994, art. 4, comma 2, il concorso di manutenzione è sganciato dall’individuazione dei benefici, prova che sarebbe stata richiesta dalla stessa, art. 3, comma 2, ai soli fini del riparto delle spese relative alla realizzazione di nuove opere di bonifica.

Il Consorzio di Bonifica (OMISSIS) si costituiva con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo motivo deve essere respinto.

Come già stabilito da questa Corte, nel processo tributario l’allegazione all’appello della sentenza di primo grado non è elemento che pregiudichi l’esame delle ragioni di gravame, non solo perchè il deposito della sentenza di primo grado non è espressamente imposto dalla norma (con conseguente sanzione espressa di nullità per l’ipotesi di omissione) ma anche perchè il D.Lgs. n.546 del 1992, art. 53, prevede esplicitamente che il fascicolo trasmesso dalla commissione di primo grado a quella di appello debba includere anche copia della anzidetta sentenza, il che, in termini di previsione legislativa, costituisce sicuro elemento utile ai fini di esonerare dal medesimo onere anche la parte appellante (Cass. n. 24470/15).

Con riferimento al secondo motivo, relativo alla circostanza che legittimato passivo dovesse effettivamente considerarsi l’usufruttuario e non il nudo proprietario, si rileva che la normativa del R.D. n. 215/1933 (che si riferisce ai contributi di bonifica posti a carico dei proprietari degli immobili ricadenti nel comprensorio) nulla dice in ordine alla ripartizione dei contributi di bonifica tra proprietario ed usufruttuario. Sul punto, tuttavia, la giurisprudenza ha ben chiarito che “I contributi consortili di bonifica, a norma del R.D. n. 215 del 1933, art. 21, costituiscono oneri reali che sono dovuti da chi, al tempo dell’esazione, è titolare della proprietà del fondo” (v. Cass. 13167 e 27056 del 2014). (Cass. 23815/15).

Inoltre, la normativa del codice civile art. 1008 (-Imposte e altri pesi a carico dell’usufruttuario- “L’usufruttuario è tenuto, per la durata del suo diritto, ai carichi annuali, come le imposte, i canoni, le rendite fondiarie e gli altri pesi che gravano sul reddito. Per l’anno in corso al principio e alla fine dell’usufrutto questi carichi si ripartiscono tra il proprietario e l’usufruttuario in proporzione della durata del rispettivo diritto”) e 1009 c.c. (-Imposte e altri pesi a carico del proprietario – “Al pagamento dei carichi imposti sulla proprietà durante l’usufrutto, salvo diverse disposizioni di legge, è tenuto il proprietario, ma l’usufruttuario gli deve corrispondere l’interesse della somma pagata. Se l’usufruttuario ne anticipa il pagamento, ha diritto di essere rimborsato del capitale alla fine dell’usufrutto”) va interpretata nel senso che gravano sull’usufruttuario i carichi connessi con il godimento, aventi come presupposto il reddito, mentre invece gravano sul proprietario i carichi gravanti sul capitale (ossia sulla proprietà), salvo l’obbligo dell’usufruttuario di corrispondere gli interessi sulla somma pagata dal proprietario. Ciò conferma la natura di oneri reali di detti contributi che sono dovuti da chi, al tempo dell’esazione, è titolare della proprietà del fondo.

A ciò va aggiunto che i contributi di bonifica e di difesa idraulica, per la loro natura di oneri reali, gravano sugli immobili – sulla proprietà, quindi, e non sul reddito – e, conseguentemente, al loro pagamento è tenuto il proprietario degli immobili. La L.R. n. 79 del 1912, art. 8, applicabile ratione temporis al caso esaminato, stabilisce, al comma 5, che le attribuzioni del proprietario elencate nel precedente comma 4, “sono esercitate dall’affittuario, dal conduttore o dal titolare di diritti reali di godimento, qualora essi siano tenuti, per legge o in base al contratto, al pagamento del contributo consortile”. E al comma 6: “Il proprietario comunica al Consorzio nominativi dei soggetti di cui al comma 5 al fine della loro iscrizione nei ruoli di contribuenza e dell’annotazione nel catasto consortile”. Pertanto anche i titolari di diritti reali di godimento parziari su cosa altrui (come l’usufruttuario) possano essere obbligati al pagamento del contributo di bonifica e possano essere iscritti nei ruoli di contribuenza, con specifica annotazione nel catasto consortile, solo qualora il proprietario comunichi al Consorzio la sussistenza del rapporto giuridico di usufrutto e l’assunzione dell’obbligo di pagamento da parte dell’usufruttuario.

Quindi non deve ritenersi esclusa l’assunzione dell’obbligo a carico dell’usufruttuario, ma la stessa è soggetta agli oneri di comunicazione da parte del proprietario. Nel caso in esame, relativamente alla prova dell’avvenuta comunicazione al Consorzio della qualità di nudo proprietario, il ricorrente ha rilevato che tale comunicazione non poteva incidere sulla determinazione del soggetto passivo del tributo; che, in assenza di specifiche forme richiesta dalla legge, tale comunicazione non poteva considerarsi omessa; che, in ogni caso, la comunicazione doveva considerarsi avvenuta con la notifica del ricorso introduttivo (il 13.6.2014), con la conseguenza che il Consorzio avrebbe dovuto annullare la pretesa e reindirizzarla verso l’usufruttuario dell’immobile. Peraltro l’esistenza dell’usufrutto derivava dalla trascrizione e risultava dai pubblici registri.

Sul punto va rilevato che l’affermazione del ricorrente (secondo cui sarebbe stato onere del Consorzio andare ad accertare il soggetto legittimato in luogo del proprietario) non trova conforto nella disposizione citata (L.R. n. 79 del 1912, art. 8, comma 6) che pone espressamente, anche se senza l’adozione di specifiche forme, l’onere della comunicazione.

Con riferimento al terzo motivo si rileva come la giurisprudenza abbia, in più occasioni ed in maniera del tutto esaustiva, stabilito che, in tema di contributi di bonifica, ove i fondi siano compresi nel perimetro consortile, in difetto di specifica contestazione del piano di classifica e ripartizione da parte del contribuente, grava sullo stesso l’onere di superare, mediante prova contraria, la presunzione del beneficio diretto e specifico derivante dalle opere realizzate dal consorzio. (Cass. n. 9511/18).

La CTR ha dato atto della sussistenza della prova di un piano di classifica; della inclusione dei beni nel perimetro di contribuenza (era stata anche versata in atti la delibera che individuava detto perimetro, con dimostrazione della natura tributaria dell’onere e la sussistenza dei presupposti per la legittimità della pretesa). Ha altresì ritenuto legittima la coincidenza tra estensione del perimetro di contribuenza ed estensione del comprensorio, rilevando che tale coincidenza non derivava dalla mancata adozione del perimetro di contribuenza, ma rappresentava l’effetto del corretto esercizio del potere amministrativo dell’ente. Ha evidenziato, infine, come l’inclusione degli immobili del ricorrente nel perimetro di contribuenza era sufficiente a provare l’esistenza del vantaggio dell’attività consortile di manutenzione, incombendo l’eventuale prova sull’insussistenza del beneficio sul contribuente.

Da tale ricostruzione in fatto, in termini incensurabili in questa sede,

questa Corte non ritiene di discostarsi, ribadendo, altresì come non vi sia ragione per derogare al principio secondo cui, anche per le opere di manutenzione è dovuto il contributo consortile, ai sensi dell’art. 4 L.R. cit., e che – accertato l’an -, spetti al contribuente contestare e provare l’insussistenza dell’effettività del beneficio (con riferimento al quantum).

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in Euro 7.00,00, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2020

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