Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13500 del 30/06/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. III, 30/06/2016, (ud. 18/02/2016, dep. 30/06/2016), n.13500

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 7709-2013 proposto da:

B.S. (OMISSIS), B.D.E.

(OMISSIS), B.C. (OMISSIS) nella

qualità di eredi di C.R., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA A BERTOLONI 55, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO

MARIA CORBO’, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ETTORE NICOTRA giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

e contro

GENERALI ASSICURAZIONI SPA, M.C., M.

R., AXA ASSICURAZIONI SPA, B.D.E.,

B.S., B.C.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 233/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 24/01/2012, R.G.N. 3685/2000;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/02/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA;

udito l’Avvocato FILIPPO CORBO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La vicenda trae origine da un incidente stradale tra C. R. e M.R.. La dinamica del sinistro era stata correttamente ricostruita dai carabinieri intervenuti sul posto che avevano stabilito che quest’ultimo era responsabile della causazione del sinistro. Per tale motivo la C. convenne in giudizio oltre il conducente dell’auto M.R., il proprietario della stessa, M.C., la Axa Assicurazioni e in considerazione del fatto che la macchina risultava non coperta da assicurazione per il mancato pagamento della rata, le Generali Assicurazioni S.p.A., quale impresa designata per la Lombardia per il risarcimento a carico del fondo di garanzia delle vittime della strada, per ottenere il risarcimento dei danni subiti.

Ti Tribunale di Voghera con la sentenza numero 325/2007 rigettò la domanda di risarcimento del danno nei confronti di Axa assicurazioni dando atto che al momento del sinistro l’assicurazione risultava sospesa. Dichiarò l’improcedibilità della domanda di risarcimento dei danni avanzata, con atto di intervento volontario, dal marito e dei figli dell’attrice. Condannò le Assicurazioni Generali spa, quale impresa designata dal fondo di garanzie per le vittime della strada e fatto salvo il regresso nei confronti dei responsabili del danno in via solidale con M.R. e C., a pagare in favore della C. la somma di Euro 513.262,32.

2. La decisione è stata parzialmente riformata dalla Corte d’Appello di Milano, con sentenza n. 233 del 24 gennaio 2001 solo in punto di quantum debeatur riducendo la somma liquidata a titolo di danno patrimoniale del 20% (pari ad Euro 21.442,66) per adeguare il risarcimento del danno al fatto che la vita lavorativa ha una durata più breve della vita fisica.

3. Avverso tale decisione, B.D., S. e C., quali eredi di C.R., propongono ricorso in Cassazione sulla base di 1 motivo.

3.1. Gli intimati non svolgono attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Premesso che il ricorso è stato iscritto a ruolo mediante deposito della c.d. velina unitamente ad una certificazione dell’ufficiale giudiziario attestante sia le modalità con cui sono state effettuate le notifiche alle parti intimate sia che “l’atto…

a tutt’oggi non è disponibile per la restituzione”. Successivamente all’udienza del 18 febbraio 2016 è stato depositato il ricorso in originale da cui però non risulta la prova che il procedimento notificatorio nei confronti di M.C. e R., presso il domicilio indicato nella sentenza impugnata, si sia correttamente perfezionato.

Ed è principio di questa Corte che nel caso di cause inscindibili, qualora l’impugnazione risulti proposta nei confronti di tutti i legittimati passivi, nel senso che l’appellante (o il ricorrente) li abbia correttamente individuati e indicati come destinatari dell’impugnazione medesima, ma poi, in relazione ad uno o ad alcuni di essi, la notificazione sia rimasta comunque inefficace (omessa o inesistente), o non ne venga dimostrato il perfezionamento – come nella fattispecie di notifica a mezzo posta, in caso di mancata produzione dell’avviso di ricevimento (dimostrazione che, nel caso di giudizio di cassazione, è possibile fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 cod. proc. civ., ma prima che abbia inizio la relazione di cui al primo comma della citata disposizione, ovvero fmo all’adunanza in camera di consiglio di cui all’art. 380-bis cod. proc. civ.) – deve trovare applicazione l’art. 331 cod. proc. civ., in ossequio al principio del giusto processo in ordine alla regolare costituzione del contraddittorio ex art. 111 cod. proc. civ., da ritenersi prevalente, di regola, rispetto al principio della ragionevole durata del processo, e pertanto il giudice deve ordinare l’integrazione del contraddittorio, e non può dichiarare inammissibile l’impugnazione (Cass. S.U. n. 14124/2010; Cass. 20501/2015; Cass. n. 8727/2011) 5. Pertanto, la Corte ordina, entro 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, di provvedere alla integrazione del contraddittorio nei confronti di M.R. e M. C. oppure, ove non si provveda, entro la stessa data al deposito dell’avviso di ricevimento della notifica effettuata a mezzo posta presso il domicilio eletto dai predetti presso l’avv. Vittorio Mangiarotti.

PQM

la Corte ordina, entro 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, di provvedere alla integrazione del contraddittorio nei confronti di R. Maccarone e C. Maccarone e ove non si provveda, entro la stessa data al deposito dell’avviso di ricevimento della notifica effettuata a mezzo posta presso il domicilio eletto dai predetti presso l’avv. Vittorio Mangiarotti.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 18 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA