Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13500 del 29/05/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 29/05/2017, (ud. 26/04/2017, dep.29/05/2017),  n. 13500

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 13609-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

N.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SISTINA, 42,

presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI GALOPPI, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato ALFREDO TOSCA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 16/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di MILANO, depositata il 05/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/04/2017 dal Consigliere Dott.ssa ROBERTA

CRUCITTI.

Fatto

IN FATTO E DIRITTO

Considerato che, in attesa di definizione della procedura di definizione delle liti pendenti invocata dal controricorrente, va disposto rinvio a nuovo ruolo.

PQM

 

Rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 26 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA