Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13500 del 20/06/2011

Cassazione civile sez. lav., 20/06/2011, (ud. 19/05/2011, dep. 20/06/2011), n.13500

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. DI CERBO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 16267-2007 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentata e difesa

dall’avvocato PILEGGI ANTONIO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO

172, presso lo studio dell’avvocato GALLEANO SERGIO NATALE EDOARDO,

che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9010/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 29/05/2006 R.G.N. 5135/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/05/2011 dal Consigliere Dott. DI CERBO Vincenzo;

udito l’Avvocato BUTTAFOCO ANNA per delega PILEGGI ANTONIO;

udito l’Avvocato GALLEANO SERGIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

La Corte:

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza di prime cure, ha dichiarato, in particolare, l’illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro con decorrenza 1 marzo 2000 stipulato da Poste Italiane s.p.a. con C.S.;

per la cassazione di tale sentenza Poste Italiane s.p.a. ha proposto ricorso; la lavoratrice ha resistito con controricorso illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c.;

il Collegio ha disposto che sia adottata una motivazione semplificata;

il ricorso contiene due distinti motivi; con entrambi viene denunziata violazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e più precisamente della L. n. 56 del 1987, art. 23 e artt. 1362 e segg. c.c. (primo motivo) e degli artt. 1217 e 1233 c.c. (secondo motivo);

poichè la sentenza è stata depositata in data 29 maggio 2006, e quindi dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, si applica al presente ricorso per cassazione il disposto di cui all’art. 366 bis c.p.c. in base al quale è necessario, a pena di inammissibilità, che ciascun motivo di ricorso, nei casi previsti dall’art. 360, comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4 si concluda con la formulazione di un quesito di diritto; questo, come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr., ad esempio, Cass. S.U. 16 novembre 2007 n. 23732), deve essere formulato in modo esplicito e deve essere tale da circoscrivere la pronuncia del giudice nei limiti di un accoglimento o di un rigetto del quesito stesso;

nel caso di specie non sono stati formulati i quesiti di diritto e pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

non incide sulla suddetta conclusione la circostanza che la seconda censura di cui al ricorso riguarda le conseguenze economiche della declaratoria di illegittimità del termine in relazione alle quali si potrebbe porre il problema dell’applicabilità dello ius superveniens, rappresentato dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 5, 6 e 7, in vigore dal 24 novembre 2010;

ed infatti costituisce condizione necessaria per poter applicare nel giudizio di legittimità lo ius superveniens che abbia introdotto, con efficacia retroattiva, come nel caso di specie, una nuova disciplina del rapporto controverso il fatto che quest’ultima sia in qualche modo pertinente rispetto alle questioni oggetto di censura nel ricorso, in ragione della natura del controllo di legittimità, il cui perimetro è limitato dagli specifici motivi di ricorso (cfr.

Cass. 8 maggio 2006 n. 10547, Cass. 27 febbraio 2004 n. 4070); in tale contesto, è altresì necessario che il motivo di ricorso che investe, anche indirettamente, il tema coinvolto dalla disciplina sopravvenuta, oltre ad essere sussistente, sia altresì ammissibile secondo la disciplina sua propria; con la conseguenza che, con riferimento alla disciplina qui invocata, la necessaria sussistenza della questione ad essa pertinente nel giudizio di cassazione presuppone che i motivi di ricorso investano specificatamente le conseguenze patrimoniali dell’accertata nullità del termine, che essi siano ammissibili; in particolare, ove, come nel caso in esame, il ricorso sia stato proposto avverso una sentenza depositata successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, tali motivi devono essere altresì ammissibili ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c.; tale condizione non ricorre nel caso di specie, attesa la mancata formulazione dei quesiti di diritto;

alla declaratoria di inammissibilità dei ricorso consegue la condanna della società ricorrente, in applicazione del criterio della soccombenza, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 27,00 oltre Euro 2500 per onorari e oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2011

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